Esodati cooperative, i requisiti per ottenere l'assegno straordinario di sostegno al reddito

Davide Grasso Domenica, 24 Maggio 2015
L'Inps riepiloga la normativa per l'accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

Kamsin Continua l'adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà di settore alla legge Fornero del 2012 (legge 92/2012). L'Inps con la Circolare 104/2015 riepiloga le prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo come individuate nel Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 a sua volta adottato in base all'articolo 3 della legge 92/2012.

Sostanzialmente l'Inps conferma che i lavoratori del personale del credito cooperativo possono fruire di specifiche prestazioni di sostegno al reddito finanziate dalle aziende al verificarsi di particolari eventi che pregiudicano il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Nello specifico il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo all'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno straordinario di sostegno al reddito.

L'assegno ordinario spetta: 1) per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione; 2) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria; 3) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984.

il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario.

Il Fondo riconosce poi l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, per quei lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010. Destinatario delle prestazioni straordinarie - ricorda l'Inps - è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.  Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.

In via emergenziale, il Fondo riconosce, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso all'assegno straordinario: 1) il finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; 2) il finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale .

Documenti: Circolare Inps 104/2015

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