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Naspi 2015, i periodi di cig a zero ore restano "neutri"
Con riferimento alla nuova prestazione NASpI (decorrente dal 1° maggio 2015), il Ministero del lavoro, con comunicato del 20 marzo 2015, precisa che i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
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Pensioni Privilegiate, termini piu' ampi per presentare la domanda
Una decisione della Corte Costituzionale acclara che il termine di decadenza per presentare domanda di accesso alla pensione privilegiata decorre dal momento in cui si manifesta la malattia.
Kamsin La decorrenza dei cinque anni per inoltrare la richiesta di accesso al trattamento previdenziale in caso di malattie contratte per causa di servizio scatta dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 19 marzo 2015, con cui ha dichiarato illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 14 della legge 274/1991, in materia trattamenti pensionistici privilegiati.
Il giudizio, promosso dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, aveva a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 14 per la parte in cui stabiliva che il termine di decadenza quinquennale per fare richiesta della pensione privilegiata per malattie contratte per cause di servizio dovesse essere calcolata a partire dalla cessazione del servizio. Secondo i ricorrenti, infatti, questo criterio sarebbe stato in conflitto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, ponendosi come discriminatorio nei confronti dei lavoratori la cui, malattia, sempre legata allo stato di servizio, si fosse manifestata dopo i cinque anni.
La Consulta ha accettato questa tesi sottolineando come il «requisito imprescindibile affinché possa essere fatta richiesta per la pensione privilegiata è che l'infermità derivi in modo evidente dal servizio. Secondo la Corte, però, «far decorre il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologle a lunga latenza è da ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. È, infatti, irragionevole esigere che la domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità del servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo della richiesta stessa».
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Giustizia, In Gazzetta il decreto sulla non punibilità dei reati "lievi"
I reati caratterizzati da scarsa offensività sociale puniti con la reclusione sino ad massimo di 5 anni potranno essere non piu' perseguibili penalmente. La decisione sarà del giudice.
Kamsin I reati puniti con meno 5 anni di reclusione o solo con la pena pecuniaria potranno, a determinate condizioni, non essere piu' perseguibili penalmente. Dal prossimo 2 Aprile entrerà infatti in vigore il decreto legislativo 28/2015 che da' attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 , in materia di pene detentive non carcerarie, depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio. Il provvedimento introduce , in particolare, nel nostro ordinamento l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, un nuovo istituto che mira alla rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una scarsa gravità.
E' così perseguita la finalità di evitare l'avvio o il proseguimento di giudizi penali - con conseguenti risparmi in termini di economia processuale - laddove la sanzione penale non risulti necessaria; per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.
Per la concessione del beneficio ci sono precise condizioni: l'archiviazione potrà essere infatti concessa solo con riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. Inoltre la non punibilità opererà quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.
La disciplina introdotta non prevede però alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione.
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Pensioni, alla Consulta la decisione sul blocco dell'indicizzazione degli assegni
Atteso il giudizio della Corte Costituzionale sulla legittimità, per il biennio 2012 2013, del blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS.
Kamsin E' atteso a giorni il pronunciamento della Corte Costituzionale sul blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. Come si ricorderà nel 2011 il Governo Monti ha sospeso l'indicizzazione al costo della vita delle pensioni di importo mensile superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (circa 1.400 euro mensile al lordo delle ritenute fiscali).
Una fascia reddituale decisamente bassa che ha fortemente penalizzato oltre sei milioni di pensionati che, a fronte di una crescente inflazione (pari a + 2,7% nel 2012 e + 3,0% nel 2013) si son visti decisamente impoverire ulteriormente il trattamento pensionistico in godimento contro ogni logica e in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.
Il “danno economico” arrecato ai pensionati destinatari del provvedimento è estremamente rilevante non solo per gli anni in cui opera il blocco, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero negli anni successivi, tale danno si protrae ininterrottamente all’infinito fino ad incidere sulla misura delle pensioni di reversibilità, ove spettanti ai superstiti.
La tabella seguente mostra quanto potere di acquisto hanno lasciato sul campo gli assegni superiori a 3 volte il minimo inps rispetto alla disciplina vigente sino al 2011 (si noti che la "colpa" della perdita non è solo data dalla mancata rivalutazione del biennio 2012-2013 ma anche dalla riduzione dell'indice di perequazione da attribuire per gli assegni superiori a 4 volte il minimo come stabilito dalla legge 147/2013).
Sulla legittimità della norma dovrà ora pronunciarsi la Consulta che è stata chiamata in causa dal Tribunale di Palermo, dalla Corte dei Conti della Regione Liguria e dalla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna. Sotto la lente dei giudici c'è la sospetta violazione di diversi principi sanciti dal dettato costituzionale, in particolare quelli della “uguaglianza”, della“adeguatezza” e della “proporzionalità” della retribuzione differita tutelati dagli articoli 3 e 36 Cost., nonché dei principi della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche di cui all’art. 53 Cost.
La pronuncia è attesa dai pensionati serenamente, con la speranza che l’iniquità del blocco della rivalutazione automatica delle pensioni, ai fini di un loro adeguamento alle variazioni del costo della vita quali periodicamente accertate dall’ISTAT, sarà definitivamente cancellata con una sentenza rispettosa dei principi posti a fondamento del vivere civile.
Va da sé, infatti, che le reiterate sospensioni del meccanismo perequativo, comportando di fatto una sostanziale decurtazione del “valore” delle pensioni, finiscono col disconoscere l’incidenza obiettiva della erosione inflazionistica sui redditi considerati con gravi ripercussioni sulle economie delle famiglie che vedono sempre più impoverita la loro fonte (spesso unica) di reddito.
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A cura di Fernando Sacco
Riforma Pensioni, Damiano: tempi maturi per un intervento
L'Inps ha oggi evidenziato come cambieranno le pensioni dal prossimo anno con l'ennesimo incremento pari a 4 mesi. La situazione è ormai insostenibile da un punto di vista sociale. E' quindi positivo che il ministro Poletti convochi i sindacati per discutere di pensioni”. Kamsin Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. “L’argomento – spiega Damiano – e’ maturo e il tema e’ in calendario alla Commissione Lavoro della Camera, che ha intenzione di audire le parti sociali, il Presidente dell’INPS e lo stesso ministro per discutere una serie di norme a 360 gradi di revisione della Legge Fornero. Un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale e’ necessario per favorire, con il turnover, l’ingresso dei giovani nelle aziende e per evitare che aumenti il numero dei nuovi poveri, cioe’ di lavoratori over 60 rimasti senza lavoro e senza pensione ”, conclude Damiano.
Ieri il ministro del Lavoro, aveva indicato che la convocazione dei sindacati per un confronto sul tema delle pensioni è all'ordine del giorno: "arriverà a breve dopo un breve confronto con l'Inps".
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Pensioni, L'Inps certifica lo slittamento dell'età pensionabile dal 2016
L'istituto con una circolare ha ricordato le novità che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016. Per il triennio 2016-2019 si dovrà lavorare 4 mesi in piu'.
Kamsin L'Inps certifica la crescita dell'età pensionabile dall'anno prossimo. Con la Circolare 63 diffusa oggi l'istituto rivede al rialzo tutti i requisiti per conseguire la pensione per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in sintonia con quanto previsto dal decreto 16 dicembre 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, per colpa della speranza di vita, bisognerà in pratica lavorare 4 mesi in più. E dal 2019 si dovrà mettere in conto un ulteriore scatto che attualmente, secondo lo scenario demografico dell'Istat, sarà di nuovo pari a 4 mesi.
Da prossimo anno, dunque, per la pensione anticipata sarà necessario perfezionare 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per donne pari, rispettivamente, a 2227 settimane e a 2175 settimane di versamenti. Il tutto indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore.
Per la pensione di vecchiaia, fermi restando un minimo di 20 anni di contributi, i requisiti restano differenti per le donne del settore privato rispetto agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini, dipendenti o lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e sette mesi di età e non piu' 66 anni e 3 mesi, come accade attualmente. Lo stesso requisito è fissato per le donne del pubblico impiego. Per le lavoratrici del settore privato l'aumento sarà piu' elevato in quanto l'effetto della speranza di vita si cumula con il graduale innalzamento dell'età per la vecchiaia che, entro il 2018, dovrà assicurare la totale parificazione con i requisiti vigenti per gli uomini. Per le dipendenti del settore privato serviranno quindi 65 anni e sette mesi, per le autonome 66 anni e un mese.
L'Inps non lo dice nella circolare ma l'adeguamento alla speranza di vita colpisce anche le prestazioni previdenziali dei contributivi puri, cioè di quei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ad esempio il requisito anagrafico per la prestazione anticipata passerà da 63 anni e 3 mesi a 63 anni e 7 mesi e da 70 anni e 3 mesi a 70 anni e 7 mesi per la vecchiaia contributiva.
Novità anche per i lavori usuranti. Com'è noto nei loro confronti si applica ancora il previgente sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Ebbene dal 2016 dovranno perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica con il contestuale raggiungimento del quorum 97,6 con un minimo di 35 anni di contributi. Per gli autonomi serviranno, invece, 62 anni e 7 mesi ed un quorum pari a 98,6.
Lo slittamento di 4 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla pensione per il comparto difesa e sicurezza (sul punto ci sarà un approfondimento di pensionioggi.it nei prossimi giorni) e per i comparti per i quali sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO, appena esposti (si pensi ad esempio agli ex-enpals e agli autoferrotranvieri). Naturalmente sono soggetti agli adeguamenti anche i lavoratori cd. salvaguardati ma in tal caso la normativa da prendere a riferimento è quella ante-fornero (vedi: vecchie regole pensionistiche).
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A cura di Giorgio Gori - Patronato Inas
Dis-Coll 2015, nessuna restrizione per chi ha già perso il lavoro
Non ci sarà alcuna preclusione nell'accesso alla Dis-Coll, per coloro che abbiano perduto l'occupazione dal 1o gennaio 2015 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, o di adozione delle procedure telematiche per la presentazione della domanda, siano già trascorsi i 68 giorni entro i quali la stessa deve essere presentata, a norma dell'articolo 15 del dlgs 22/2015. Kamsin E' quanto ha ricordato ieri il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso di un'interrogazione parlamentare.
Secondo il Ministro "il problema è perfettamente presente all'INPS e a questo Ministero ed è in corso di predisposizione una circolare che prevede disposizioni operative volte a salvaguardare la situazione di quei soggetti che, avendo perso il lavoro in data antecedente l'entrata in vigore del decreto o l'adozione delle procedure telematiche, potrebbero vedere limitato il loro diritto di accesso ai benefici in parola. L'INPS sta predisponendo con carattere di priorità la procedura per la presentazione telematica delle domande".
Il nuovo ammortizzatore sociale, lo si ricorda è riconosciuto ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata che perdano il lavoro a partire dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015; la prestazione sostituirà l'indennità una tantum corrisposta sino ad oggi.
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Statali, Ichino: il Jobs si applica anche alle Pa. Nessuna norma lo vieta
Il Senatore Pietro Ichino ricorda che servirebbe una modifica nella legge delega sulla Pa per evitare l'applicazione del Jobs Act al pubblico impiego.
Kamsin Secondo il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, il Jobs act non si applicherà pubblico impiego. Ma nel testo del decreto legislativo sui contratti a tutele crescenti (dlgs 23/2015) non c'è traccia di una norma che escluda le Pa dalla nuova normativa. Lo conferma anche Enrico Zanetti, sottosegretario all'Economia, e Pietro Ichino, senatore del Pd che sottolineano come, nella legge delega, di esclusione del pubblico impiego non vi sia traccia. Ciò vuoi dire che se davvero il governo vorrà escludere gli statali dalla riforma del lavoro, le norme dovranno cambiare e i tempi per l'approvazione, annunciata entro l'estate, risulterebbero stretti.
Per Zanetti la questione è di sostanza: «Dire che la specificità del pubblico impiego rende opportuno non estendere il Jobs act ai dipendenti pubblici è profondamente sbagliato, oltre che ingiusto nei confronti di chi lavora nel settore privato. Semmai è giusto dire che la specificità del pubblico impiego rende opportuni appositi accorgimenti procedurali in una normativa che non può fare figli e figliastri. Di questo dovrebbe occuparsi il ministro Madia». «E' chiaro sottolinea che non deve essere il singolo dirigente a decidere su un licenziamento, ma una Commissione. Ecco mi aspetto che ci si occupi di queste aspetti, ma i principi non si toccano».
Critico verso il messaggio lanciato dalla Madia anche Pietro Ichino. «Poiché il decreto 23, entrato in vigore il 7 marzo scorso, non contiene una norma che escluda il settore pubblico, esso si applica anche al pubblico impiego. È la conseguenza di una norma molto chiara contenuta nel Testo Unico sul pubblico impiego del 2001. In questo senso il governo ha deciso il 24 dicembre e questa scelta è stata confermata il 20 febbraio. Se il ministro Madia intende compiere una scelta diversa, occorrerà che questa si esprima in una modifica della legge delega sulle p.a.; e se ne dovrà discutere in Parlamento». «Per quanto mi riguarda - sostiene Ichino - sono invece convinto che sia giusto e necessario applicare le stesse regole nel settore pubblico e in quello privato, anche se ciò non basta certo a risolvere i problemi delle amministrazioni pubbliche: è altrettanto importante che i dirigenti pubblici siano incentivati e motivati a riappropriarsi delle prerogative manageriali e a esercitarle correttamente e incisivamente».
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Imu Agricola 2015, stop alle sanzioni per chi paga entro il 31 marzo
Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.
Kamsin E' arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli. Vediamo dunque le novità.
I Terreni Esenti dal pagamento dell'IMU
Il testo del provvedimento prevede che l'esenzione totale dall'IMU si applichi ai terreni, anche non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre per quelli parzialmente montani godono dell'esenzione esclusivamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (anche qualora affittino o concedano in comodato i terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e quelli non montani non hanno diritto ad alcuna esenzione. Dal pagamento dell'imposta sono esentati anche coloro che affittano o conc
Non vengono, invece, esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che intendono affittare o dare in comodato i terreni.
È stata poi introdotta l'esenzione per i terreni nelle isole minori ed una detrazione di 200 euro per la cosiddetta «collina svantaggiata» ovvero quei comuni che sono ubicati in un'area compresa nei comuni di pianura e quindi totalmente privi di esenzione. Comuni che erano nell'elenco della circolare del 1993, ma che non rientrano più nei criteri di classificazione dell'ISTAT né come montani, né come parzialmente montani e che di fatto si ritrovavano ad essere equiparati alla pianura e, quindi, con pagamento totale, avendo invece caratteristiche e redditività nella più parte dei casi molto differente rispetto alla pianura.
Slittamento delle sanzioni sino al 31 Marzo 2015
I contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione, hanno dovuto versare l'imposta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015. Dato che sono cambiate le regole piu' volte il testo del provvedimento ha introdotto una modifica che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato pagamento rispetto alla data del 10 febbraio, a condizione che il versamento dell'imposta per il 2014 avvenga entro il 31 marzo 2015. In pratica si introduce un'ulteriore proroga del termine di pagamento ad una data successiva.
Rimborso dell'Imu non dovuta
Altra disposizione introdotta durante l'esame al Senato, è quella che dispone, per i contribuenti che hanno già effettuato versamenti di IMU non dovuta – a fronte dei nuovi criteri per i quali risultavano ora esenti – il diritto ad un rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.
Abolizione disposizioni Fiscali sull'Agricoltura
Infine nel provvedimento vengono abolite le disposizioni fiscali a favore dell'agricoltura, introdotte recentemente, che consentivano ai produttori agricoli che rientrassero nell'ambito di applicazione dell'IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative.
Il Governo ha giustificato l'abrogazione di questa disposizione con la mancata ricezione della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.
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Pensioni Invalidi, uscita anticipata con il 60% di invalidità
E' quanto prevede un disegno di legge presentato ieri in Senato dagli Onorevoli Susta e Spillabotte (Pd). L'obiettivo è consentire un accesso anticipato ai lavoratori con almeno il 60% di invalidità.
Kamsin Riconoscere a decorrere dall’anno 2015 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento il diritto all’accesso al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi. E' quanto prevede il ddl 1808 depositato ieri in Senato da un gruppo di Senatori del Partito Democratico (il primo firmatario è l'onorevole Susta).
Il disegno di legge, che sarà assegnato alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama, intende correggere una stortura creata dalla Riforma Fornero che ha equiparato, di fatto, i lavoratori invalidi ai fini pensionistici, ai lavoratori sani. La Riforma, scrivono i Senatori, non ha infatti adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a 70 anni di età nonostante la loro condizione di salute.
Secondo i promotori "risulta sbagliato prevedere nei confronti dei lavoratori, portatori di un’invalidità superiore ad una certa soglia, la normale prosecuzione dell’attività lavorativa nonostante le loro precarie condizioni di salute, considerato inoltre che, fra l’altro, dopo tanti anni di lavoro questi risentono, in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori, dell’usura derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l’età pensionabile. Contro l’evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantaggiati per i quali non è prevista la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato".
A tal fine il disegno di legge, in cui tuttavia non c'è alcun cenno relativo ai costi e alle relative coperture, prevede per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento (stimabili in una platea di 250.000 lavoratori), la possibilità di accedere al pensionamento anticipato in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore ad anni trantacinque e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti ed a 58 anni per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista.
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