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Un messaggio diffuso dall'Inps indica le modalità di accertamento dei requisiti contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi.

Kamsin L'Inps precisa con messaggio 2409/2015 le modalità di accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.

L'agevolazione. Al riguardo l'Inps ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.

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Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti precisa che la clausola di salvaguardia che aumenta i contributi sarà stralciata dal testo del dercreto di riordino dei contratti.

Kamsin Repentino dietrofront del Governo e del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla clausola di salvaguardia comparsa nel testo del decreto legislativo sul riordino dei contratti trasmesso la scorsa settimana alle Camere. Un passaggio del provvedimento inserisce infatti un contributo aggiuntivo di solidarietà a carico di imprese e lavoratori autonomi per coprire l'eventuale ondata di trasformazioni di rapporti precari in stabili.La clausola, precisano dal Ministero, "verrà superata prima della definitiva approvazione del provvedimento".

Le nuove regole del Dlgs sui contratti prevedono che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato alle co.co.co. e si prevede una sanatoria volta a facilitare la conversione delle collaborazioni. In base a queste disposizioni si è stimata la fuoriuscita di circa 20mila collaboratori dalla gestione separata (con reddito medio di 15mila euro) e sono state messe sul piatto, con il medesimo decreto, ulteriori risorse per la decontribuzione (16 milioni per il 2015, 52 per il 2016, 40 per il 2017, 28 per il 2018).

Somme tuttavia ritenute non sufficienti dalla Ragioneria, che pertanto ha richiesto l'introduzione, come clausola di salvaguardia a garanzia delle coperture, della possibilità di introdurre un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi. La norma, che sarà stralciata dal testo, ha fatto discutere in quanto se applicata avvrebbe penalizzato le aziende e i datori che non trasformano i rapporti di collaborazione in tempi indeterminati, colpendole con un generalizzato aggravio di costi.

Il testo del decreto contiene un'altra novità sul fronte collaborazioni rispetto alla stesura approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio. Si chiarisce infatti che le Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) possono essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all'esame del Senato. Dal 2017, però, saranno vietate quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente».

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E' stata depositata la settimana scorsa da Maria Luisa Gnecchi (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera un'interrogazione (5-05234) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali volta a conoscere quanti siano i lavoratori non ancora salvaguardati, che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo ante 31 dicembre 2011 con le aziende Poste, Enel, Eni, Telecom e quale sia la relativa data di accesso alla pensione con previgenti requisiti. Kamsin L'onorevole ricorda, infatti, che nonostante ad oggi si sia pervenuti ad approvare il sesto provvedimento di salvaguardia che prevede per questa tipologia la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, risulta, "dalle segnalazioni che pervengono dai lavoratori interessati, che permangono accordi di esodo individuale, stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011, che prevedono l'accesso al pensionamento ben oltre l'anno 2018".

"E' certamento comportamento "discutibile" che un datore di lavoro pubblico sottoponga un accordo di esodo individuale al proprio dipendente nel 2011, per raggiungere il pensionamento, ben oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso; e diventa parimenti difficile per il legislatore valutare gli interventi relativi alle salvaguardie quando non si è a conoscenza della portata del fenomeno sopra descritto".

L'obiettivo dell'interrogazione, sostengono i firmatari, è volto a meglio delineare i contorni dei lavoratori rimasti esclusi dalle tutele al fine di predisporre un ulteriore intervento in materia di salvaguardia pensionistica.

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Secondo i giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dell'80% dello stipendio per il personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni in regime di TFR.

Kamsin La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato. Lo stabilisce una sentenza del tribunale del Lavoro di Salerno sulla base di un ricorso presentato dall'Anief. Dopo i tribunali di Treviso, Reggio Calabria e Roma, anche quello di Salerno si pronuncia quindi in modo positivo sulla richiesta di un insegnante che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr sullo stipendio.

La questione. Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato dalla dipendente del Miur perché la sua retribuzione era stata assoggetta ad una trattenuta in busta paga pari al 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr. Una decurtazione andata avanti, nel caso dell'insegnante salernitana, per cinque anni e fino al momento della pronuncia del giudice. Il giudice ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.

La questione potenzialmente però interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973. 

A dichiarare l'illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012 della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con un'altra recente sentenza la numero 244 dello scorso mese di novembre la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni fa.

Il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla docente ed ha ingiunto il pagamento immediato per trattenute illegittime negli ultimi cinque anni. La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che differisce dalle decisioni assunte da altri tribunali, come Treviso e Roma, che in casi analoghi hanno emesso un decreto ingiuntivo. Quello di Salerno, invece, ha reso immediatamente esecutiva l'ingiunzione.

Il personale in regime di TFS. Secondo i sindacati la questione però non si esaurisce qui. Anche al personale in regime di Tfs, cioè assunto prima del 2001, lo stato deve riconoscere alcune somme indebitamente sottratte. In particolare lo Stato dovrà restituire il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente (ai sensi della dell'articolo 12, comma 10 del Dl 78/2010 poi abrogato con la legge 228/2012) in regime TFR con aliquota al 6,91%. In pratica, ricordano dal sindacato, chi è stato assunto prima dell’anno 2001, ha diritto alla restituzione di circa 1.000 euro per gli anni, di transizione, 2011 e 2012. Il sindacato, a tal fine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita. Si tratta di recuperare una cifra, quando verrà liquidato il TFR, che fra sette anni sarà prescritta.

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Zedde

Una Circolare dell'Inps conferma però che gli assegni liquidati ante 2015 restano soggetti a vita al meccanismo della riduzione dell'importo perchè la legge non ha effetti retroattivo.

Kamsin Non saranno penalizzati gli assegni dei lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 anche se la l'accesso alla pensione avverrà da data successiva. E' quanto ha precisato la circolare Inps 74/2015 con cui l'istituto della previdenza pubblica ha diramato le modalità applicative relative alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 inmateria di trattamenti pensionistici.

In particolare la Circolare conferma che le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non saranno più soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso al trattamento pensionistico avviene con meno di 62 anni di età e, limitatamente ai lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, anche se l'accesso alla pensione avviene dopo il 2017.

Questo in applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il
legittimo affidamento e la certezza del diritto, ai lavoratori che perfezionano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 ami di età, non si applicano le penalizzazioni previste dalla legge 214/2011, anche se la decorrenza della pensione avviene successivamente al 31 dicembre 2017 e l'interesato abbia meno di 62 anni.

Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata sono pari a 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini) sino al 31.12.2015; per il triennio 2016-2018, in conseguenza della speranza di vita, saliranno di ulteriori 4 mesi.

Le penalizzazioni, senza alcuna eccezione, saranno nuovamente applicate, salvo nuovi interventi (probabili), dal 2018, nei confronti dicoloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età. Non saranno invece modificati gli assegni già liquidati e quelli futuri di chi è andato in pensione con la penalizzazione nel periodo 2012-2014 perché la legge di stabilità non interviene sul pregresso. Sul punto il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha indicato la settimana scorsa che qualora si vogliano eliminare le penalizzazioni sugli assegni liquidati prima del 1° gennaio 2015 il Parlamento dovrà individuare ulteriori risorse finanziarie.

Poletti ricorda che ragioni di compatibilità finanziaria "hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria".

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