Notizie

Notizie

Finirà davanti al Tar del Lazio, con una class action il nodo dell'«opzione donna». Si tratta della possibilità concessa dalla legge 243 del 2004 per le donne con almeno 57 anni d'età e 35 anni di contributi di andare in pensione ma con l'assegno calcolato con il sistema contributivo.

Kamsin Si chiuderà il 15 marzo la raccolta delle adesioni alla class action promossa dal Comitato 'opzione donna'. Nè da notizia la stessa Dianella Maroni, promotrice del Comitato, che si sta battendo per consentire alle lavoratrici che maturano i 57 anni (58 le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 di accedere alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo (articolo 1, comma 9 della legge 243/04).

L'obiettivo del Comitato è incardinare il ricorso al Tar del Lazio entro il 31 Marzo e ottenere la fissazione della prima udienza tra il 30 giugno ed il 30 luglio. Sino a tale data le lavoratrici che non hanno ancora aderito all'azione potranno comunque farlo presentando un autonomo atto di intervento. La decisione del tribunale amministrativo, dicono le promotrici, potrebbe arrivare già entro l'estate, salvo imprevisti. Le adesioni sono possibili tramite la pagina facebook del Comitato.

I legali impugneranno le Circolari Inps 35 e 37 del 14 Marzo 2012 che hanno occultamente accorciato di oltre un anno la possibilità di fruire dell'opzione donna per via dell'applicazione della finestra mobile e della speranza di vita.

seguifb

Zedde

Speciale Jobs Act

Domenica, 08 Marzo 2015
I licenziamenti, i nuovi ammortizzatori sociali in vigore (Naspi, l'Asdi, la Dis-Coll) e tutti i decreti attuativi di Riforma del Mercato del Lavoro approvati dal Governo Renzi.
E' in vigore da ieri, per i neo assunti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Kamsin Parte il Jobs Act e «quest'anno» ci saranno «molte più assunzioni che licenziamenti: sono pronto a scommetterlo e molto dipenderà dal Jobs act che rende molto più semplice assumere». Parola del premier Matteo Renzi. «E una grande rivoluzione perché porterà finalmente l'Italia fuori dalle secche della disoccupazione». Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intanto, scommette su un solo «20% di errori o di scontenti» e parla di «fase nuova». Mentre dal sindacato il leader della Uil Carmelo Barbagallo avverte che «sarà più facile ridurre le tutele dei lavoratori e licenziare: questa è l'unica certezza».

Articolo 18. Il fulcro della Riforma (si veda il Dlgs 23/2015) è l'abolizione del reintegro: per i nuovi assunti a tempo indeterminato il reintegro nel posto di lavoro resta solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato «non sussista». Negli altri casi ingiustificati e nei licenziamenti economici la tutela è rappresentata da un indennizzo economico «certo e crescente» con l'anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese restano le regole attuali (indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità). L'indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità). La riforma si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

Ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda l'altro decreto, quello sugli ammortizzatori sociali, viene introdotta la Naspi, acronimo che sta per nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Varrà dal primo maggio. Chi perde il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni avrà diritto ad un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. La durata massima sale a 24 mesi nel 2015 e nel 2016; 18 mesi poi nel 2017. Per cui chi ha lavorato per tutti i 4 anni antecedenti alla disoccupazione avrà un assegno fino a 104 settimane, due anni. Almeno sino al 2016.

Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro mensili, dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese, ed è condizionato alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

In attesa del riordino delle forme contrattuali, si introduce in via sperimentale per il 2015 un trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e anche a progetto (iscritti alla gestione separata Inps). Poi c'è l'Asdi, un assegno previsto in via sperimentale per quest'anno che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trova in una condizione «economica di bisogno». Sarà prioritariamente riservato ai lavoratori in età vicina al pensionamento, con una precedenza per chi ha minori a carico. La durata dell'assegno è di 6 mesi, sarà pari al 75% della Naspi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

seguifb

Zedde

guidariformalavoro

Quest'anno sono andate via le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne). Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.

Kamsin Anno di transizione per le pensioni. L'ingresso nel 2015 non ha portato sostanziali cambiamenti rispetto al 2014 se non la parola fine al meccanismo della penalizzazione: chi raggiungerà la massima anzianità contributiva (41 anni e mezzo le donne e 42 anni e mezzo gli uomini) nel 2015 non subirà la decurtazione dell'1-2% sulle quote retributive dell'assegno.

Ma orientarsi tra riforme e norme non è facile. Ecco dunque la mappa ragionata, elaborata da PensioniOggi.it con il Patronato Inca, che riassume le modalità per l'accesso alle prestazioni previdenziali di vecchiaia e anticipate nell'Ago e nei fondi sostitutivi, integrativi, esclusivi della stessa suddivise per ciascun comparto lavorativo. 

Requisiti generali. Come si evince dalla tabella i lavoratori (dipendenti o autonomi) hanno la possibilità di andare in pensione nel 2015 o con 42 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica oppure con 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contributi (pensione di vecchiaia). Le lavoratrici possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi oppure alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 3 mesi se dipendenti pubbliche, 63 anni e 9 mesi se dipendenti del settore privato e 64 anni e 9 mesi se autonome o parasubordinate. Per la prestazione di vecchiaia servono 20 anni di contributi (che scendono a 15 ove si possano attivare le deroghe amato: vedi quindicenni).

Opzione per il contributivo. Tutta da giocare, invece, la partita sull'opzione donna, cioè l'uscita anticipata per le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo a 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi. L'opzione scade il 31 Dicembre 2015 ma l'Inps con un cavillo ha indicato che i requisiti anagrafici e contributivi sopra esposti devono essere raggiunti con un anno di anticipo, nel 2014. Sulla questione ci sarà a breve un ricorso presso il Tar del Lazio.

Usuranti. Ancora requisiti diversi sono riconosciuti per i lavori usuranti ai quali il Dlgs 67/2011 consente l'uscita con il vecchio sistema delle quote, piu' agevole rispetto al regime Fornero. Nel 2015 sono richiesti 61 anni e 3 mesi ed il quorum 97,3 con almeno 35 anni di contributi. In questo regime tuttavia è in vigore la finestra mobile e dunque bisogna mettere in conto uno slittamento di almeno un anno nella percezione dell'assegno. Stesso requisiti mantengono i lavoratori salvaguardati o presunti tali (cioè coloro che hanno fatto domanda per essere inclusi tra i 170mila beneficiari delle regole ante-fornero).

Armonizzazioni. Diversi comparti mantengono requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO: si pensi agli autoferrotranvieri, ai minatori, ai lavoratori marittimi, ad alcune categorie di lavoratori iscritti all'ex-enpals, ai lavoratori con una invalidità di almeno l'80%. A costoro l'ordinamento riconosce anche nel 2015 la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 5 anni circa rispetto a quello vigente nell'AGO.

La stima di vita. Dal 2016 tutti i requisiti saranno adeguati alla speranza di vita Istat e quindi subiranno un incremento di 4 mesi. Per tenere sott'occhio tutte le ultime novità pensionioggi.it ha messo a disposizione gratuita dei lettori il pensionometro per verificare la prima data utile per accedere alla pensione.

Seguifb

Zedde

Il Governo ha prorogato per tutto il 2015 la possibiltà di optare per il regime dei minimi al 5%. Chi esercita un'attività autonoma con partita iva può scegliere anche il nuovo regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2015.  

Kamsin Il decreto legge milleproroghe (Dl 192/2014) ha formalmente prorogato per l'anno 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27 del Dl 98/2011 e all'articolo 1, commi 96-115 della legge 244/2007). Questo regime, pertanto, coesisterà, per il solo 2015 (salvo ulteriori proroghe), con il nuovo regime forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015.

In pratica dal primo gennaio chi aprirà una posizione fiscale, percependo guadagni inferiori ai 30 mila euro, potrà scegliere se optare per il nuovo regime dei minimi oppure per il vecchio. Quest'ultimo prevede l'aliquota Irpef al 5% per gli under 35 o nei primi cinque anni di attività, sotto 30mila euro di fatturato. Il nuovo regime, invece, è di natura forfettaria con un'unica imposta sostitutiva al 15% e soglie che variano da 15 mila euro per il lavoro della conoscenza a 40 mila euro per il commercio o l'artigianato.

Il vecchio regime fiscale per l'imprenditoria giovanile. Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro ed un’aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l'hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età. In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
  • l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
  • nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all'esportazione e non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

Per effetto della proroga, dunque, non solo potrà continuare ad utilizzare tale regime il lavoratore autonomo che già ne usufruiva (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), ma potrà scegliere tale regime anche il lavoratore che inizierà la nuova attività nel corso del 2015.

La scelta tra i due regimi. La prima fattura sarà l'elemento determinante per decidere quale regime applicare. Al momento della dichiarazione di inizio attività in entrambi i casi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%), per effetto di quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso. Ma sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva: l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Il problema riguarda, però, soprattutto coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali e che dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata. In sostanza che cosa può fare chi nel 2015 ha già emesso fatture con l'indicazione di volersi avvalere del forfettario e che intende ora optare per i minimi al 5 per cento. Per costoro si attende un chiarimento ufficiale delle Entrate. E per questi stessi lavoratori bisognerà precisare come revocare l'opzione per l'agevolazione previdenziale, laddove sia stata già esercitata sulla base delle indicazioni della circolare Inps 29/2015.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati

Accedi