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Jobs Act, maternità rafforzata per le lavoratrici nella gestione separata
Il diritto all'indennità di maternità non verrà bloccato dal mancato pagamento dei contributi alla gestione separata dell'Inps da parte del committente.
Kamsin La maternità arriverà anche per le co.co.co. In attesa della soppressione di questa figura contrattuale la bozza attuativa del Jobs Act, prevede, anche se solo per il 2015, una sorta di estensione ai parasubordinati del principio cd. di automaticità delle prestazioni in base al quale, anche se il datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti sulle retribuzioni, i dipendenti conservano comunque il diritto alle prestazioni. Lo stesso principio non vige per la gestione separata Inps, anche se al versamento dei contributi devono provvedere i committenti (al pari dei datori di lavoro) nel caso di co.co.co. e co.co.pro.
Con riferimento all'indennità di maternità, l'articolo 13 della bozza del provvedimento approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri prevede che i lavoratori e le lavoratrici, non iscritte ad altre forme obbligatorie, conservano il diritto al trattamento economico anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi da parte del committente.
Altra novità degna di nota riguarda l'estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi, in caso di non fruizione da parte delle proprie congiunte, anch'esse lavoratrici autonome e imprenditrici agricole. Il T.u. maternità, si ricorda, prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera a favore di tali lavoratrici per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, per una durata di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto. La riforma prevede che la stessa indennità spetti al padre, anch'egli lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Stessa estensione di tutela riguarda i professionisti. In base all'attuale disciplina, le libere professioniste hanno diritto ad un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. La riforma prevede che la stessa indennità vada riconosciuta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
seguifb
Zedde
Pensioni, benefici piu' ampi per i lavoratori esposti a rischio chimico a Cengio
Il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo.
Kamsin Il coefficiente di maggiorazione da riconoscere ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio (SV) è 1,5. E' quanto conferma il sottosegretario al welfare Luigi Bobba in risposta ad una interrogazione sollevata da Anna Giacobbe presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati la scorsa settimana. L'interrogazione verteva sui benefici da riconoscere a tali lavoratori ai sensi del comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003; la normativa in parola, infatti, ha previsto, a decorrere dal 2004, l'estesione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
Ma dato che dal 2 Ottobre 2003 i benefici previdenziali per l'amianto si sono ridotti - il coefficiente di maggiorazione è passato da 1,5 ad 1,25 per effetto del decreto legge 269/2003 - era rimasta in bilico anche la disciplina da applicare di riflesso ai lavoratori esposti al rischio cloro. L'Inps infatti ha dapprima attribuito il coefficiente di maggiorazione ridotto (Circolare 78/2004), salvo poi tornare sui suoi passi riconoscendo il coefficiente 1,5 (Circolare 116/2005) individuato dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003 e quindi valevole sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.
Sul punto, nel corso degli anni, si è però registrato un mutevole orientamento giurisprudenziale, dapprima volto a confermare il trattamento di maggior favore per detti lavoratori; successivamente vi sono state pronunce più restrittive rispetto a quanto stabilito dall'Inps con la circolare n. 116. Molti lavoratori basandosi sul riconoscimento amministrativo dell'Inps, hanno accettato situazioni di mobilità volontaria, oppure in mancanza di lavoro, stanno versando la contribuzione inerente anni mancanti per l'accesso al pensionamento.
Il Sottosegretario Bobba tuttavia ha confermato che in favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Uil: Patto unitario per la reintroduzione delle quote
La Uil propone un "patto d'azione" a Cgil e Cisl su contratti, fisco e pensioni. La proposta intende creare "una nuova struttura e una nuova politica della contrattazione collettiva" con i leader di Cgil e Cisl, Susanna Camusso e Annamaria Furlan.
Kamsin Un unico modello contrattuale valido per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che allunghi la sua durata da 3 a 4 anni, che confermi i due livelli, e che ancori gli aumenti salariali all'aumento del Pil. La sostanziale reintroduzione della pensione con le quote per flessibilizzare le uscite a partire da 60 anni di età o 40 anni di contributi. E' questa la proposta per un nuovo modello del welfare, che il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, invia ai sindacati cugini per una riflessione comune.
La lettera ai leader Susanna Camusso e Anna Maria Furlan è partita ieri in serata, ora si attendono le risposte. Intanto la Uil dettaglia meglio il piano d'attacco di un rinnovato sindacato unitario. Sul fisco, infatti, la Uil apre, anche se con qualche riserva, al ddl di iniziativa popolare presentato nei giorni scorsi dalla Cisl come possibile base di discussione da implementare mentre sulla previdenza l'obiettivo vorrebbe essere quello di ottenere un incontro con il ministro del lavoro Giuliano Poletti per riaprire il capitolo comune sulla flessibilità, gli esodati e la governance dell'Inps, ormai urgente dopo l'avvenuto riassetto dei vertici dell'istituto.
Secondo la Uil i tempi dopo il cambio della guardia al vertice dell'Inps, l'approvazione del Jobs Act, sono ormai maturi. "Lo stesso Poletti ha detto che così com'è creerà problemi sociali e le imprese ribadiscono come la rigidità in uscita non favorisce la ripresa occupazionale", aggiunge ancora Barbagallo in attesa quindi di ricevere l'ok di Camusso e Furlan per inviare al ministro la richiesta di un incontro urgente.
La proposta del sindacato va nel senso di reintrodurre, sostanzialmente, la pensione di anzianità abrogata dal 2012 con la Riforma Fornero: "siamo tutti d'accordo sulla necessità di un ripristino dell'uscita a 60 anni con il perfezionamento di un requisito contributivo (le cosiddette quote, ndr) e il riportare l'asticella dell'uscita indipendentemente dall'età a 40-41 anni di contributi" ha indicato Barbagallo. "Si può discutere dei dettagli ma serve una boccata d'ossigeno per immettere sul mercato del lavoro i giovani, fortemente penalizzati dall'allungamento dell'età pensionabile".
Anche il Fisco è in agenda. "Noi avevamo negli anni scorsi mesi a punto una piattaforma unitaria. Ma siamo disponibili a partire anche dal piano presentato dalla Cisl anche se una legge di iniziativa popolare in Italia, per la verità, non ha mai avuto successo e l'estensione delle detrazioni fiscali agli autonomi ci lascia perplessi", ha detto Barbagallo.
E poi il modello contrattuale che dovrà essere "unico per tutti, privati e pubblici" per scommettere sulla ripresa stimolando i salari, da legare all'aumento del Pil, ma anche la produttività e nuove relazioni industriali."Il 2015 deve essere l'anno della contrattazione", dice ancora Barbagallo per il quale "le prospettive più favorevoli dell'economia consentono ed impongono al sindacato di elaborare piattaforme che, per la prima volta dal 1992, si misurino non con la necessità di tutelare i salari dall'inflazione, ma con l'opportunità di governare la politica contrattuale del salario per promuovere la crescita".
seguifb
Zedde
Pensioni usuranti, domande entro il 1° marzo per l'uscita anticipata
Coloro che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconosciuti come usuranti, hanno la possibilità di andare in pensione prima rispetto all'età ordinaria per la vecchiaia con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un'età di 61 anni e 3 mesi.
Kamsin Ultimi giorni per presentare le domande per accedere ai benefici dei lavori usuranti. I lavoratori addetti a «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che perfezionano il diritto al pensionamento anticipato nell'anno 2015, hanno tempo fino al 1° marzo prossimo per presentare la domanda di riconoscimento del beneficio all'Inps. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce ai lavoratori addetti ad attività usuranti il diritto di andare in pensione con un regime agevolato.
Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a quattro macro-categorie.
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.
Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici i lavoratori devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva).
Il Pensionamento nei lavori usuranti. Per maturare il diritto al pensionamento anticipato nel 2015, un lavoratore addetto ad attività usurante deve raggiungere quota 97,3 con almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età. Per i notturni con meno di 78 notti lavorate i requisiti da raggiungere sono elevati sino a due anni, così come per i lavoratori autonomi (si veda la tabella riassuntiva dei requisiti).
Una volta perfezionati i requisiti, si dovrà attendere, per la decorrenza della pensione, l'apertura della cosiddetta finestra mobile. La decorrenza è fissata 12 o 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti, a seconda che la pensione sia liquidata a carico di una gestione dei dipendenti o degli autonomi.
La domanda. Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo 2015 se in tale anno si maturano i requisiti agevolati; la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante e quindi non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accogliemento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante (che avviene entro il 30 Ottobre 2015).
Un esempio. Immaginiamo un lavoratore che ha svolto attività usuranti e che matura la quota 97,3, ad esempio, nel settembre 2015: costui sarà chiamato a presentare la domanda volta al riconoscimento del beneficio entro il prossimo 1° marzo. Entro il 30 Ottobre 2015 riceverà, se tutto fila liscio, la conferma dall'Inps di poter accedere al beneficio con l'indicazione della data di decorrenza (si presume dal 1° Ottobre 2016, per via delle finestre mobili). A questo punto, per accedere alla pensione non gli resterà altro che fare domanda di pensione verso agosto-settembre 2016.
Il rispetto della scadenza del 1° marzo è importante. Infatti la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Nello specifico il differimento è pari:
- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende inoltre dalle coperture finanziarie che sono state messe a disposizione dal Dlgs 67/2011 di anno in anno. Qualora risultassero insufficienti la data di decorrenza indicata dall'inps potrebbe spostarsi.
seguifb
Zedde
Naspi 2015, perimetro ampio per il nuovo ammortizzatore universale
La Naspi potrà essere fruita anche dai lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa. Sostituirà l'Aspi, la Mini-Aspi e, dal 2017, l'indennità di mobilità ordinaria.
Kamsin La Naspi sarà sempre piu' un ammortizzatore universale destinato ad inglobare la maggior parte dei sostegni economici attualmente erogati nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro. E' questo il disegno che emerge nel decreto legislativo attuativo per il riordino dell'intera normativa in materia di ammortizzatori sociali licenziato dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso.
L'ammortizzatore unico. La Naspi sarà applicabile a tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015 e sostituirà, dalla stessa data, le prestazione di Aspi e miniAspi introdotte dalla Legge Fornero. Il regime sarà pertato riunificato in un unico ammortizzatore che assorbirà, dal 2017, anche i lavoratori che attualmente percepiscono l'indennità di mobilità ordinaria (legge 223/1991), il trattamento speciale edile e tutti i trattamenti in deroga che saranno soppressi.
I destinatari. L'ammortizzatore sarà applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli per i quali continua a trovare applicazione una normativa ad hoc. Per accedere è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione e, contestualmente, far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il periodo appena citato. Naturalmente è necessario essere in stato di disoccupazione ai sensi del dlgs 181/2000.
Il perimetro della tutela sarà tuttavia piu' ampio. Potranno fruire del sostegno sia quei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, sia in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio il mancato pagamento della retribuzione; l'aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro; il non accettare modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; il Mobbing; ecccetera) nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero.
La NASPI spetterà anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cioè nei casi di conciliazione con esito positivo.
La misura. L'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni e ancorata a un sistema di calcolo che porta l'indennità concedibile sino ad massimo di 1.300 euro, con un decremento del 3% mensile a decorrere dal quarto mese di fruizione. Il tutto per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, al netto dei periodi contributivi utilizzati per la percezione dell'indennità di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Naspi non potrà essere corrisposta per un periodo che ecceda le 78 settimane.
La Richiesta. Nulla cambia sulle modalità di richiesta, visto che in ogni caso la richiesta sarà telematica con le relative tempistiche, 68 giorni oltre il quale si va in decadenza, e decorrenza: dall'ottavo giorno della cessazione del rapporto di lavoro se la richiesta viene presentata in tale intervallo ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione negli altri casi.
Condizioni per beneficiare della Naspi saranno la partecipazione del beneficiario a iniziative di attivazione lavorativa ovvero a percorsi di riqualificazione, ma anche attività di politiche attive per ricollocarsi sul mercato del lavoro le cui azioni verranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Nell'intero sistema di riordino, infine, rientra anche il Contratto di ricollocazione, ovvero una dote individuale spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare, in tempi rapidi, un'occupazione stabile. L'intera procedura sarà curata dal soggetto accreditato e l'assegno di ricollocazione sarà incassato solamente a occupazione avvenuta. Un insieme di misure, quindi, che riorganizzano in un tutt'uno le politiche attive e passive del lavoro che si inseriscono nel più ampio disegno di riforma del mercato del lavoro rappresentato dal Jobs Act.
seguifb
Zedde
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Esodati, Cgil-Cisl: autonomi e atipici restano fuori dalle salvaguardie
Una nota dell'Inca ricorda che in moltissimi non hano trovato posto all'interno della sesta salvaguardia e si sono visti respingere le istanze di accesso dalle DTL. Ci sono autonomi, parasubordinati, i lavoratori del settore agricolo e con contratti di lavoro atipico.
Kamsin Moltissime domande di ammissione al beneficio della sesta salvaguardia continuano ad essere respinte da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. E' quanto commenta una nota diffusa oggi dal Patronato Inca della Cgil. “L’ultima salvaguardia in ordine di tempo risale al novembre scorso (legge 147/2014, ndr) e le domande di tutti coloro che avevano un potenziale diritto, secondo i requisiti individuati, sono state inviate alle Direzioni territoriali del lavoro e all’Inps, nei termini prescritti e cioè entro il 5 gennaio 2015”.
“Negli ultimi tempi sono intervenute purtroppo alcune novità negative riguardanti i lavoratori e le lavoratrici con contratti di lavoro a tempo determinato a cui erano state riservate 4.000 posizioni da salvaguardare. Le ultime salvaguardie sono state costruite in modo tale da contingentare un numero specifico di posizioni individuali in relazione a stanziamenti economici predeterminati”.
“Nelle scorse settimane le Direzioni Territoriali del Lavoro, emanazioni locali del Ministero del Lavoro, hanno cominciato, fuori tempo massimo, - continua l’Inca Cgil - a negare la possibilità di entrare in salvaguardia ai lavoratori titolari di contratti a termine del settore agricolo e ai lavoratori somministrati, respingendone le domane, che in alcuni casi avevano già avuto l’approvazione”.
“Abbiamo portato all’attenzione dell’Inps il grave comportamento delle sedi decentrate del Ministero e riteniamo che la posizione del Governo sia pretestuosa e finalizzata alla solo alla riduzione del numero degli aventi diritto, dopo aver ingenerato speranze e attese per il riconoscimento di diritti previdenziali" sostengono dall'Inca.
Nei giorni scorsi c'è stata anche una dura presa di posizione da parte della Cisl che ha denunciato al Governo come le salvaguardie abbiano trascurato del tutto il tema dei lavoratori autonomi e parasubordinati: "la salvaguardia interessa, prevalentemente, solo i lavoratori dipendenti. Sono stati tralasciati del tutto i lavoratori autonomi, i lavoratori a progetto e coloro che seppur subordinati, erano impiegati con contratti di lavoro precario, in primis i somministrati. Ci sono decine di migliaia di lavoratori che si sono visti respingere l'istanza di accesso al beneficio" ricorda la Cisl.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, nel ddl concorrenza piu' facile ottenere l'assegno anticipato
Gli aderenti ai fondi di previdenza complementare che possono vantare un periodo di inoccupazione superiore ai due anni e si trovino a meno di dieci anni dal raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione pubblica potranno ottenere la prestazione complementare in forma anticipata.
Kamsin Gli aderenti che hanno perso il lavoro da almeno 2 anni potranno ricevere un aiuto in piu' dai fondi di previdenza complementare. E' quanto prevede l'articolo 15 del disegno di legge sulla concorrenza licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì.
La modifica proposta dall'esecutivo dispone che "le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza". Chi ha perso il lavoro da oltre 2 anni potrà dunque chiedere in anticipo l'erogazione della prestazione previdenziale maturata nel fondo di previdenza complementare a condizione che manchino non piu' di 10 anni dal pensionamento pubblico.
La novità è in realtà una estensione di quanto prevede attualmente l'articolo 11, comma 4 del Dlgs 252/2005. La possibilità di erogare prestazioni anticipate, infatti, costituisce un’opzione già presente ma limitata agli iscritti che si trovano in un periodo di inoccupazione da più di quattro anni e risultano essere a meno di cinque anni dal raggiungimento del diritto alla prestazione obbligatoria. L'estensione appare quindi un ulteriore aiuto, a costo praticamente zero per lo stato, riservato però solo a coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementare. La scelta, per quanto opportuna, deve essere soppesata adeguatamente: anticipare l'accesso alla rendita previdenziale complementare di dieci anni comporterà l'erogazione di un rateo assai piu' contenuto.
Non solo. Nel provvedimento si concede anche agli aderenti dei fondi pensione individuali la facoltà di riscatto dell'intera prestazione maturata nelle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo antecedenti il pensionamento (si pensi, ad esempio alle dimissioni o al licenziamento). Oggi com'è noto questa facoltà sussiste solo nei fondi di pensione collettivi. La norma conferma anche la tassazione, al 23%, delle prestazioni erogate in tali casi.
seguifb
Zedde
730 precompilato, c'è l'ok del Garante della Privacy
È arrivato l'ultimo via libera alla dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 15 Aprile il 730 precompilato sarà realtà anche se si dovranno inserire le spese mediche.
Kamsin Ok del Garante della privacy alla dichiarazione dei redditi precompilata. Si comincia il 15 aprile e i destinatari saranno i lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato per il 2013 il modello 730 o il modello Unico (con le caratteristiche del 730). Per costoro l'Agenzia delle Entrate ha compilato il modulo che dovrà essere aggiornato solo per eventuali elementi di novità (il caso più diffuso saranno le spese mediche).
Il Garante per la Protezione dei dati personali ha richiesto però parametri di maggiore sicurezza soprattutto nella fase dell'invio dati e per le deleghe di Caf, professionisti e sostituti d'imposta. Ad esempio qualora il contribuente si vuole affidare a un Caf, un professionista o un sostituto d'imposta, questi soggetti dovranno acquisire prima la delega da parte del loro cliente e poi formulare online una specifica richiesta. I loro accessi saranno tracciati e l'Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe. Considerato che si tratta di dati sensibili, il passaggio attraverso canali telematici richiede alta garanzia di sicurezza.
Per questo è stata approntato un «protocollo sicurezza»: gli accessi all'Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d'imposta, Caf e professionista abilitato saranno tracciati, mentre specifici alert segnaleranno comportamenti anomali o a rischio.
L'Agenzia, inoltre, effettuerà verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle misure di sicurezza adottate da parte di questi operatori che si impegneranno, con apposita dichiarazione, al corretto utilizzo dei dati. Invece, in caso di accesso diretto, il contribuente dovrà inserire le credenziali «Fisconline» rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o quelle dispositive rilasciate dallinps. Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione (per esempio con le spese mediche).
A partire dal 1° maggio i cittadini interessati potranno inviare on line la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro 5 cinque giorni dovrebbero ottenere la ricevuta del file inviato.
seguifb
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Pensioni, stop all'aumento dei contributi nella gestione separata
Il Milleproroghe sbarca all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Nel provvedimento c'è lo stop all'incremento dei contributi nella gestione separata.
Kamsin Viaggia spedito il decreto legge milleproroghe. Il testo del provvedimento approvato in prima lettura alla Camera è arrivato a Palazzo Madama da cui si attende il via libera definitivo entro il 1° marzo pena la decadenza.
Per quanto riguarda le modifiche al sistema previdenziale il provvedimento contiene lo stop all'aumento dei contributi per i professionisti senza cassa, il posticipo dei termini per presentare la domanda per il riconoscimento dei benefici connessi all'amianto previsti con la legge di stabilità per il 2014 e la gestione degli esuberi nella Croce Rossa con la possibilità prepensionare, come accade per le province (cfr: Circolare della Funzione Pubblica 1/2015), il personale in esubero.
Partite Iva. L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure: 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 27 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente); 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).
Ecco dunque come saranno rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire (in grassetto le modifiche del milleproroghe).
Com'è noto è importante ricordare che nei prossimi quattro anni le aliquote previdenziali a carico dei soggetti titolari di partita IVA sarebbero dovute crescere fino al 33,5 per cento del reddito nel 2018, così come stabilito dalla riforma varata dall'ex Ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il nuovo emendamento approvato blocca l'aliquota per il 2015 al 27 per cento e prevede un minimo di aumento, un punto percentuale di aumento, nel 2016 e nel 2017. Questo significa che molti piccoli lavoratori autonomi, per i quali l'apertura della partita IVA ha rappresentato una forma di auto impiego con cui mettere sul mercato quelle che erano le proprie competenze e capacità lavorative in un Paese dove, oggettivamente, la disoccupazione è importante, avrebbero avuto da questo provvedimento un colpo fatale.
La modifica è stata salutata con favore dall'Anaip (Associazione degli amministratori professionali) che ha espresso un giudizio positivo anche al mantenimento del regimi dei minimi al 5%. «Il nuovo sistema del regime dei minimi, introdotto con la legge di Stabilità- si legge nel comunicato dell'Anaip - avrebbe comportato gravi ricadute specialmente nei confronti dei giovani che si apprestano a cominciare un'attività che comporta l'apertura di una partita Iva».
Proroga dei termini sull'amianto. E' stato inoltre introdotto un emendamento che posticipa dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003), a condizione di avere ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.
Non ci saranno ulteriori novità sul fronte previdenziale. Il provvedimento è praticamente blindato data la vicina scadenza, e non potranno essere imbarcate ulteriori proposte emendative che pure le opposizioni presenteranno (c'è un folto gruppo di parlamentari che chiede la proroga dell'opzione donna, ulteriori misure per gli esodati e la soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola).
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Pensioni 2015, ecco i requisiti per la pensione di invalidità
Per la prestazione è necessario avere accertata una invalidità da cui deriva una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi. Bisogna avere, inoltre, almeno 5 anni di contributi versati nell'AGO.
Kamsin L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO e in alcuni fondi sostitutivi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavorare abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.
Vediamo dunque di esaminare i principali aspetti di tale disciplina.
I destinatari. L'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti , dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore discipline speciali. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo.
Il requisito medico legale. Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'acccertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato.
Detto questo il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, nella misura appena indicata, preesista al rapporto assicurativo, perchè vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Il requisito contributivo. L'ulteriore requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è quello cosiddetto contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.
A tali fini vanno esclusi secondo l'articolo 37 del Dpr 818/1957, i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, oggi il congedo parentale; i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessati in base a convenzioni o da accordi internazionali; i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva; i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione Ivs per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione. Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo. Ciò comporta che l'arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l'individuazione del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.
La decorrenza. La prestazione avrà, in caso di sussistenza sia del requisito contributivo che di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
La valenza figurativa dei periodi di fruizione dell'assegno. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'assegno ordinario di invalidità viene a cessare, i periodi di godimento della medesima prestazione nei quali non si è stata prestata attività lavorativa, vengono considerati figurativamente utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell'assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione. L'agevolazione, tuttavia è attribuibile solo ai lavoratori dipendenti e non ai prestatori di lavoro autonomo.
La durata dell'assegno. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione. Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è piu' necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.
La revisione. Secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge 222/1984 l'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. Normalmente tale verifica viene rimessa la libera determinazione dell'ente previdenziale. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, ovvero un reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento inps minimo (cioè per il 2015 circa i 1500 euro al mese).
L'Importo. L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributvo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.
Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.
Integrazione al minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.
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