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Tra le grandi citta' italiane, le tasse comunali piu' elevate si registrano a Bologna, a Roma, a Bari e a Genova. A sostenerlo e' la Cgia, calcolando il prelievo che una famiglia tipo di 3 persone dovra' subire quest'anno per onorare il pagamento della Tari (la nuova tassa sui rifiuti), della Tasi (il tributo sui servizi indivisibili) e dell'addizionale comunale Irpef. Kamsin Nel caso di un'abitazione di tipo civile A2, e' il Comune di Bologna a praticare il livello di tassazione medio piu' elevato tra le grandi citta' d'Italia: per l'anno in corso il peso economico e' pari a 1.610 euro.

Seguono Genova, con 1.488 euro, Bari, con 1.414 euro e Milano, con 1.379 euro. Se invece l'analisi viene realizzata su un'abitazione di tipo economico A3 (che e' di minor pregio rispetto all'immobile preso in esame nel caso precedente), a balzare al primo posto di questa speciale graduatoria e' Roma, con 1.100 euro. Seguono Bari, con 1.079 euro, Napoli, con 1.000 euro e Genova, con 961 euro. "Il forte aumento della tassazione comunale registrato in questi ultimi anni - commenta il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - e' da addebitare in particolar modo ai pesantissimi tagli ai trasferimenti che lo Stato centrale ha praticato nei confronti degli enti locali.

Tra il 2010 e il 2014, i sindaci di Bologna, Roma e a Bari hanno subito una sforbiciata delle risorse del 48 per cento: Milano del 63 per cento e Venezia addirittura del 66. Con questi tagli i Comuni sono stati obbligati a ridurre i servizi e ad aumentare le tasse locali, penalizzando soprattutto le famiglie meno abbienti". 

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La legge consente ai Comuni di rivalersi nei confronti dei comproprietari che hanno già pagato la loro quota qualora uno degli altri non abbia adempiuto all'obbligo tributario.

Kamsin Una delle tante criticità della Tasi rispetto all'Imu è la singolare situazione che riguarda gli immobili in comproprietà. Ciò perché le regole di tassazione sono diverse per le due imposte. Infatti per quanto riguarda imposta municipale unica la legge prevede che ciascun proprietario è tenuto al pagamento dell'imposta sulla base della propria quota di possesso e con valutazione della propria situazione soggettiva.

Ad esempio se il comune ha stabilito un'agevolazione in favore di chi ha redditi al di sotto di una determinata soglia e un immobile è in proprietà di più soggetti dei quali uno solo ha tali requisiti, lo sconto sull'imposta potrà essere fatto valere solo dal contribuente che possiede i requisiti reddituali previsti dal Comune per fruire dell'agevolazione mentre, nei confronti dei contribuenti che non hanno diritto all'agevolazione, l'imposta verrà determinata senza considerare lo sconto.

Inoltre tra possessori non c'è alcuna solidarietà nel tributo. Pertanto, se uno dei comproprietari non adempie la propria obbligazione, il Comune non potrà richiedere la differenza dovuta agli altri comproprietari.

Le regole della Tasi invece sono diverse in quanto la normativa non menziona le quote di possesso. In altri termini il prelievo Tasi prescinde dalla misura della titolarità degli immobili come accade nella tassa sul prelievo di rifiuti, la Tari. E tra possessori c'è quindi piena solidarietà. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di tutto o di parte del tributo dovuto da parte di uno dei comproprietari, il Comune ha il diritto di rivolgersi per l'intero importo verso gli altri.

Differenze emergono anche per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'imposta. Come sottolinea l'Agefis, l'Associazione Geometri Fiscalisti, se infatti nell'IMU ciascun proprietario è tenuto al calcolo del tributo sulla base della propria posizione contributiva, nella Tasi la disciplina per il calcolo dell'imposta è una sola e, pertanto, le agevolazioni soggettive, secondo un'interpretazione strettamente letterale, non dovrebbero applicarsi. Ciò crea diversi problemi per la determinazione dell'imposta per quegli immobili in comproprietà tra piu' soggetti, dei quali uno solo ha diritto a fruire delle agevolazioni del Comune. Dato che l'obbligazione Tasi è unica le agevolazioni dovrebbe o estendersi a tutti i comproprietari oppure escludersi per tutti.

Si tratta di una interpretazione tuttavia inaccettabile da un punto di vista costituzionale, perché sarebbero violati i termini di parità e di trattamento di capacità contributiva. Pertanto, nonostante il tenore letterale della norma, anche la Tasi dovrà essere pagata da ciascun soggetto passivo sulla base della specifica situazione contributiva personale, come accade nell'Imu. Sullo stesso bene pertanto le aliquote potranno essere diverse in funzione di quanto stabilito dal Comune. 

Utile anche ricordare che la solidarietà nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria sussiste solo soggetti i possessori e detentori dall'altro, mentre non sussiste tra detentori e proprietari. In altri termini la quota non pagata dall'inquilino non può essere richiesta al proprietario. E se il possessore paga, per errore, tutta la Tasi dovuta complessivamente per l'immobile, non libera il detentore dal pagamento dall'obbligo di versare la sua quota (che com'è noto oscilla tra il 10 ed il 30% del tributo). 

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 "Il nostro obiettivo e' approvare la legge entro novembre, poi a inizio 2015 vareremo i decreti delgati. Abbiamo gia' preparato i materiali ma servira' qualche settimana in piu' perche' il lavoro e' molto complesso e bisogna fare le cose per bene". Kamsin E' quanto ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, intervistato dalla Stampa. "Bisogna correre - spiega il ministro - ma non per smania mia o del governo a fare in fretta. E' la condizione del nostro paese che ci impone di fare al megio, il piu' velocemente possibile".

Poletti indica gli obiettivi della riforma: semplificazione, norme chiare "perche' altrimenti le imprese non investono" e riduzione della precarieta', introducendo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e disboscando il resto. "Puntiamo - spiega - a togliere dal campo i contratti piu' permeabili agli abusi, quelli piu' precarizzanti e quelli che hanno meno tutele". Il contratto a tutele crescenti "potra' sostituire in meglio quelli cancellati".

"Tutta la discussione - prosegue Poletti - si e' focalizzata sull'articolo 18 ma a me preme molto far capire che l'operazione che stiamo facendo partire e' rilevantissima e che per avere successo richiede che cambi la cultura del paese. Faccio solo un esempio, quello degli ammortizzatori: passeremo da un sistema di politiche passive del lavoro, in cui lo Stato paga le persone per restare a casa, a un sistema di politiche attive, dove lo Stato e le sue strutture ti prendono in carico per offrirti un'opportunita' di impiego". Per ora, ha aggiunto Poletti, "lo stanziamento per gli ammortizzatori resta di 1,5 miliardi ma rifinanziamo la cassa in deroga per 700 milioni". 

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Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata.

Kamsin Nei contratti di affitto abitativi di cui alla legge 431/98, della durata di anni quattro con rinnovo di altri quattro (contratto libero) e della durata di anni tre con proroga di altri due (contratto agevolato), può verificarsi che il locatore abbia intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo (o anche commerciale, artigianale o professionale) proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Quando sussista la motivazione, tra quelle indicate, è consentito al locatore chiedere al conduttore la restituzione dell'immobile dato in affitto, subito al termine del periodo iniziale; alla prima scadenza può avvalersi della facoltà di negare motivatamente il rinnovo del contratto, dandone però comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.

Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata; se la disdetta è troppo generica è nulla e non produce effetto, per cui il conduttore non è obbligato a rilasciare i locali e può beneficiare della prosecuzione per il secondo periodo contrattuale. La necessità di indicare il motivo in modo analitico serve a consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intenzione invocata nella disdetta e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato.

E' stata peraltro ritenuta valida una disdetta data per l'intenzione generica di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio figlio o nipote, con successiva individuazione (tra questi due) del reale beneficiario della casa solo con l'atto introduttivo del giudizio (Cassazione, Sent. 164/2013, n. 936). In un caso del genere, è bene però che il locatore rifletta sulla serietà delle proprie motivazioni prima di inviare (per tempo) la disdetta ed indichi le esatte generalità di chi dovrebbe andarci ad abitare; meglio non rischiare che la disdetta sia contestata dal conduttore interessato a proseguire nella locazione e sia poi considerata nulla in giudizio.

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articolo a cura A. Bosso - Confedilizia

Una norma del disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro autorizza il Governo a modificare e superare le tipologie contrattuali non piu' coerenti con il tessuto occupazionale e produttivo. Via libera al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: sarà "reso piu' conveniente rispetto agli altri tipi".

Kamsin Con il maxi-emendamento al Jobs Act votato Mercoledì dal Senato il Governo punta ad una revisione più profonda delle forme contrattuali esistenti. Il testo approvato in prima lettura (all'articolo 1, comma 7) infatti consentirà al Governo di "individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali". Ci si potrà dunque spingere anche a una loro «modifica o superamento».

A uscire di scena, come ribadito dal ministro Giuliano Poletti, saranno le forme «più permeabili agli abusi e precarizzanti, come i contratti di collaborazione a progetto». Resteranno comunque in piedi, magari con alcune modifiche per correggere le rigidità introdotte dalla legge Fornero, le collaborazioni genuine per le esigenze stagionali, per studenti e pensionati, e quelle legate alla natura dell'attività professionale dei lavoratori. Soprattutto per scongiurare il ricorso al lavoro nero. Il Governo dovrà rivedere tutte le forme contrattuali esistenti (meno di 15 quelle realmente utilizzate) tenendo conto delle diverse finalità di ciascun contratto «anche in relazione alle effettive opzioni alternative che la nuova disciplina renderà disponibili». Nella delega, del resto, si precisa che il l'esecutivo potrà disporrà l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano i singoli rapporti di lavoro «incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative».

L'obiettivo comunque è chiaro. E' quello "di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo". L'obiettivo sarà raggiunto anche, si legge nel maxi-emendamento, attraverso la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del "contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti". Sarà dunque con ogni probabilità il taglio al cuneo fiscale annunciato a rendere più conveniente il futuro contratto a tempo indeterminato rispetto agli altri tipi di contratti. E per far decollare il Governo dovrebbe destinare una dote finanziaria specifica che sarà individuata nella legge di Stabilità.

Confermata poi la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Una norma piuttosto generica con la quale l'esecutivo punta tuttavia a superare l'articolo 18 per i nuovi assunti lasciando l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori. I dettagli tuttavia saranno rinviati all'adozione dei decreti delegati.

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