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L'indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale non può essere concesso in favore dei lavoratori che, al momento della domanda, conseguano o siano in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011.

Kamsin Niente indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale per i lavoratori che, al momento della domanda, conseguano il trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011. E' quanto ha indicato l'Inps con messaggio 7384/2014.

Com'è noto, la Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di richiedere un Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, e i commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo viene corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

Con il messaggio l'Inps precisa che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011. Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.

La prestazione può invece essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge 214/11, che per l'anno in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. L'Inps precisa, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione".

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, l'indennizzo può essere concesso anche al titolare ditale prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.

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L'esenzione dal pagamento della Tasi scatta solo se sugli immobili sono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, scientifiche con modalità non commerciali.

Kamsin Gli enti ecclesiastici e no profit dovranno pagare la Tasi sugli immobili se su questi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. E' quanto prevede l'articolo 1, comma 3, del dl sulla finanza locale (16/2014) che ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992.

In altri termini gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, scientifiche, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Ai fini della qualifica di "attività non commerciale" il Decreto ministeriale 200/2012 precisa che sono considerate non commerciali quelle attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Inoltre è necessario che lo statuto dell'ente contenga: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; l'obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionale.

Laddove però l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione è solo parziale; si applica la norma che disciplina l'esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti a uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012). L'esenzione, in questo caso, si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, a condizione che sia identificabile. In tal senso la parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato.

Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell'immobile, poi, viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.

Il pagamento del tributo - Per questi immobili è diversa anche la tempistica di pagamento del tributo. Dato che manca una regola che rende applicabile alla Tasi le medesime modalità di pagamento dell'Imu entro il 16 ottobre gli enti no-profit soggetti, in base alle regole sopra esposte, dovranno provvedere al pagamento del 50% del tributo dovuto per l'anno 2014.  Crea però qualche intoppo lo slittamento al 1° Dicembre 2014 del termine presentare la dichiarazione, che costituisce tappa essenziale per capire quanto si deve pagare e per consentire ai Comuni di verificare la correttezza dei calcoli del contribuente. In questo contesto, pertanto, i Comuni potrebbero accettare il pagamento dell'intero tributo direttamente in occasione dell'appuntamento di Dicembre.

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L'importo dell'assegno sarà strettamente connesso all'età di pensionamento e ad altri due parametri importanti: l'andamento delle retribuzioni e quello del Pil. Il tasso di sostituzione nella migliore delle ipotesi resterà su livelli pari a quelli del sistema retributivo.

Kamsin L'importo dell'assegno previdenziale per chi è soggetto interamente al sistema contributivo potrà variare anche in modo consistente rispetto all'ultima retribuzione percepita. E' quanto emerge dal rapporto diffuso dalla Ragioneria dello Stato alcune settimane fa dal quale si evidenzia come i lavoratori che oggi hanno tra i 20 e i 40 anni vedranno ridursi fortemente il tasso di sostituzione netto (cioè il rapporto tra la pensione e l'ultima retribuzione netta) rispetto al passato, un livello che si assesterà - secondo le proiezioni della Ragioneria dello Stato - tra il 50 e l'80 per cento.

Nella migliore delle ipotesi, quindi, le pensioni saranno allineate alle prestazioni erogate in base al sistema retributivo, ma nella peggiore delle ipotesi ci sarà una forte contrazione. Sono tanti i fattori che incideranno sulla prestazione determinata con il sistema contributivo. In primo luogo entra in gioco la data del primo versamento: quindi diventa importante iniziare a versare presto e con continuità. La decurtazione a cui il lavoratore andrà in contro può essere in parte compensata qualora si decida di rimanere piu' a lungo sul posto di lavoro (attivando in tal caso coefficienti di trasformazione piu' elevati).  In effetti secondo le elaborazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato evidenziano che l'importo delle pensioni future sarà influenzato più dall'età del pensionamento - per effetto del coefficiente di trasformazione - che dagli anni di contribuzione.

Ad influenzare il tasso di sostituzione è inoltre l'andamento del Pil (piu' crescerà il paese piu' l'assegno previdenziale sarà succulento per il pensionato); l'andamento delle retribuzioni e, naturalmente, gli anni di contribuzione versata. Come evidenziato da uno studio presentato al congresso nazionale degli attuari già l'anno scorso, se il Pil crescesse dell'1% invece dell'1,5%, per esempio, il tasso di sostituzione nel 2050 si ridurrebbe di sei punti percentuali. Tenuto conto di queste considerazioni, le stime effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato vanno prese come elemento di riferimento, consapevoli che la situazione reale nel lungo periodo potrebbe essere sensibilmente diversa. Infatti, le proiezioni effettuate quest'anno ipotizzano una crescita media del Pil da qui al 2060 dell'1,5%, ma non è detto che questa crescita sarà raggiunta (è cronaca di questi giorni che il Pil nel 2014 continuerà a contrarsi). 

Ad esempio il tasso di sostituzione netto del 69,1 % previsto per un dipendente che andrà in pensione nel 2050 con 36 anni di contributi potrebbe essere inferiore. A conferma dell'importanza del numero di anni di contribuzione, si tenga presente che lo stesso individuo, andando in pensione con 42 anni di contributi, incasserebbe il 79% dello stipendio. Meno incerta è la situazione per chi è più vicino al pensionamento. Sempre in base alle elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato, i dipendenti che si ritireranno nel 2020 con 36 anni di contributi e il minimo di anni di età potranno contare su un tasso di sostituzione del 73,6%, mentre un autonomo avrà il 69,7 per cento.

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L'ex Ministro del Lavoro apre a possibili ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".

Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.

L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".

Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.

Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

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Sono terminati prima del previsto i posti disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito nel 2011 dei congedi e/o permessi per assistere i familiari con disabilità. L'ultimo beneficiario ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia disciplina, il 31 Ottobre 2012. Il Comitato: "ora subito i vasi comunicanti".

Kamsin L'ultimo lavoratore incluso nella salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013 ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia normativa, alla data 31 Ottobre 2012. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato oggi sul sito internet dell'istituto di previdenza.

L'istituto precisa che già in precedenza "era stato comunicato che, nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari, tenuto conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti al comparto scuola, l’Istituto aveva ritenuto di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, della legge 124/2013".

Ora però, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, "risultano salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012" e pertanto, "le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione".

I lavoratori che hanno maturato un diritto previdenziale (cioè la quota 96 o i 40 anni di contributi) successivamente al 31 Ottobre 2012 (per maturare il requisito c'era tempo sino al 2013 in quanto la decorrenza doveva avvenire entro il 6 gennaio 2015) dovranno attendere probabilmente l'attivazione del particolare meccanismo individuato dall'articolo 1, comma 193 della legge 143/2013 per fruire della salvaguardia. Tale strumento consente, previa adozione di apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia, di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie al fine di far fronte a situazioni in cui i posti disponibili in uno dei successivi provvedimenti dovessero risultare insufficienti. Una sorta di valvola di sicurezza.

"L'adozione di questo particolare provvedimento (denominato anche "vasi comunicanti") deve avvenire immediatamente - sostiene il Comitato Esodati Italiani - soprattutto per evitare che gli esclusi ripresentino in massa domanda di ammissione alla sesta salvaguardia contribuendo così ad erodere il plafond (ulteriori 1.800 posti per il profilo in parola, ndr) messo a disposizione di coloro che avrebbero avuto decorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016".

In questa situazione, secondo il Comitato Esodati, dovrebbero trovarsi "almeno 6 mila persone considerando che le domande di ammissione per il profilo in questione sono state oltre 10mila ma che alcune di queste erano non accoglibili per mancanza dei requisiti di legge".

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