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Pensioni, no all'indennizzo per chi ha i requisiti per il trattamento di vecchiaia
L'indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale non può essere concesso in favore dei lavoratori che, al momento della domanda, conseguano o siano in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011.
Kamsin Niente indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale per i lavoratori che, al momento della domanda, conseguano il trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011. E' quanto ha indicato l'Inps con messaggio 7384/2014.
Com'è noto, la Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di richiedere un Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, e i commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo viene corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
Con il messaggio l'Inps precisa che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011. Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.
La prestazione può invece essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge 214/11, che per l'anno in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. L'Inps precisa, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione".
Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.
Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, l'indennizzo può essere concesso anche al titolare ditale prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.
Zedde
Tasi 2014, gli immobili no profit esenti dal pagamento del tributo
L'esenzione dal pagamento della Tasi scatta solo se sugli immobili sono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, scientifiche con modalità non commerciali.
Kamsin Gli enti ecclesiastici e no profit dovranno pagare la Tasi sugli immobili se su questi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. E' quanto prevede l'articolo 1, comma 3, del dl sulla finanza locale (16/2014) che ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992.
In altri termini gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, scientifiche, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Ai fini della qualifica di "attività non commerciale" il Decreto ministeriale 200/2012 precisa che sono considerate non commerciali quelle attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Inoltre è necessario che lo statuto dell'ente contenga: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; l'obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionale.
Laddove però l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione è solo parziale; si applica la norma che disciplina l'esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti a uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012). L'esenzione, in questo caso, si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, a condizione che sia identificabile. In tal senso la parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato.
Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell'immobile, poi, viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.
Il pagamento del tributo - Per questi immobili è diversa anche la tempistica di pagamento del tributo. Dato che manca una regola che rende applicabile alla Tasi le medesime modalità di pagamento dell'Imu entro il 16 ottobre gli enti no-profit soggetti, in base alle regole sopra esposte, dovranno provvedere al pagamento del 50% del tributo dovuto per l'anno 2014. Crea però qualche intoppo lo slittamento al 1° Dicembre 2014 del termine presentare la dichiarazione, che costituisce tappa essenziale per capire quanto si deve pagare e per consentire ai Comuni di verificare la correttezza dei calcoli del contribuente. In questo contesto, pertanto, i Comuni potrebbero accettare il pagamento dell'intero tributo direttamente in occasione dell'appuntamento di Dicembre.
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Riforma Pensioni, ecco di quanto si ridurrà l'assegno per i giovani
L'importo dell'assegno sarà strettamente connesso all'età di pensionamento e ad altri due parametri importanti: l'andamento delle retribuzioni e quello del Pil. Il tasso di sostituzione nella migliore delle ipotesi resterà su livelli pari a quelli del sistema retributivo.
Kamsin L'importo dell'assegno previdenziale per chi è soggetto interamente al sistema contributivo potrà variare anche in modo consistente rispetto all'ultima retribuzione percepita. E' quanto emerge dal rapporto diffuso dalla Ragioneria dello Stato alcune settimane fa dal quale si evidenzia come i lavoratori che oggi hanno tra i 20 e i 40 anni vedranno ridursi fortemente il tasso di sostituzione netto (cioè il rapporto tra la pensione e l'ultima retribuzione netta) rispetto al passato, un livello che si assesterà - secondo le proiezioni della Ragioneria dello Stato - tra il 50 e l'80 per cento.
Nella migliore delle ipotesi, quindi, le pensioni saranno allineate alle prestazioni erogate in base al sistema retributivo, ma nella peggiore delle ipotesi ci sarà una forte contrazione. Sono tanti i fattori che incideranno sulla prestazione determinata con il sistema contributivo. In primo luogo entra in gioco la data del primo versamento: quindi diventa importante iniziare a versare presto e con continuità. La decurtazione a cui il lavoratore andrà in contro può essere in parte compensata qualora si decida di rimanere piu' a lungo sul posto di lavoro (attivando in tal caso coefficienti di trasformazione piu' elevati). In effetti secondo le elaborazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato evidenziano che l'importo delle pensioni future sarà influenzato più dall'età del pensionamento - per effetto del coefficiente di trasformazione - che dagli anni di contribuzione.
Ad influenzare il tasso di sostituzione è inoltre l'andamento del Pil (piu' crescerà il paese piu' l'assegno previdenziale sarà succulento per il pensionato); l'andamento delle retribuzioni e, naturalmente, gli anni di contribuzione versata. Come evidenziato da uno studio presentato al congresso nazionale degli attuari già l'anno scorso, se il Pil crescesse dell'1% invece dell'1,5%, per esempio, il tasso di sostituzione nel 2050 si ridurrebbe di sei punti percentuali. Tenuto conto di queste considerazioni, le stime effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato vanno prese come elemento di riferimento, consapevoli che la situazione reale nel lungo periodo potrebbe essere sensibilmente diversa. Infatti, le proiezioni effettuate quest'anno ipotizzano una crescita media del Pil da qui al 2060 dell'1,5%, ma non è detto che questa crescita sarà raggiunta (è cronaca di questi giorni che il Pil nel 2014 continuerà a contrarsi).
Ad esempio il tasso di sostituzione netto del 69,1 % previsto per un dipendente che andrà in pensione nel 2050 con 36 anni di contributi potrebbe essere inferiore. A conferma dell'importanza del numero di anni di contribuzione, si tenga presente che lo stesso individuo, andando in pensione con 42 anni di contributi, incasserebbe il 79% dello stipendio. Meno incerta è la situazione per chi è più vicino al pensionamento. Sempre in base alle elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato, i dipendenti che si ritireranno nel 2020 con 36 anni di contributi e il minimo di anni di età potranno contare su un tasso di sostituzione del 73,6%, mentre un autonomo avrà il 69,7 per cento.
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Pensioni, Sacconi: ok a ddl esodati. Ora indagine su chi è rimasto escluso
L'ex Ministro del Lavoro apre a possibili ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".
Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.
L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".
Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.
Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".
"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".
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Esodati, Inps: il plafond si è esaurito al 31 Ottobre 2012
Sono terminati prima del previsto i posti disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito nel 2011 dei congedi e/o permessi per assistere i familiari con disabilità. L'ultimo beneficiario ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia disciplina, il 31 Ottobre 2012. Il Comitato: "ora subito i vasi comunicanti".
Kamsin L'ultimo lavoratore incluso nella salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013 ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia normativa, alla data 31 Ottobre 2012. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato oggi sul sito internet dell'istituto di previdenza.
L'istituto precisa che già in precedenza "era stato comunicato che, nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari, tenuto conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti al comparto scuola, l’Istituto aveva ritenuto di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, della legge 124/2013".
Ora però, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, "risultano salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012" e pertanto, "le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione".
I lavoratori che hanno maturato un diritto previdenziale (cioè la quota 96 o i 40 anni di contributi) successivamente al 31 Ottobre 2012 (per maturare il requisito c'era tempo sino al 2013 in quanto la decorrenza doveva avvenire entro il 6 gennaio 2015) dovranno attendere probabilmente l'attivazione del particolare meccanismo individuato dall'articolo 1, comma 193 della legge 143/2013 per fruire della salvaguardia. Tale strumento consente, previa adozione di apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia, di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie al fine di far fronte a situazioni in cui i posti disponibili in uno dei successivi provvedimenti dovessero risultare insufficienti. Una sorta di valvola di sicurezza.
"L'adozione di questo particolare provvedimento (denominato anche "vasi comunicanti") deve avvenire immediatamente - sostiene il Comitato Esodati Italiani - soprattutto per evitare che gli esclusi ripresentino in massa domanda di ammissione alla sesta salvaguardia contribuendo così ad erodere il plafond (ulteriori 1.800 posti per il profilo in parola, ndr) messo a disposizione di coloro che avrebbero avuto decorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016".
In questa situazione, secondo il Comitato Esodati, dovrebbero trovarsi "almeno 6 mila persone considerando che le domande di ammissione per il profilo in questione sono state oltre 10mila ma che alcune di queste erano non accoglibili per mancanza dei requisiti di legge".
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Esodati, si attivano i "vasi comunicanti" se i posti sono insufficienti
Una norma della legge di stabilità 2014 consente l'allargamento del plafond per salvaguardare quei lavoratori per i quali i posti dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle domande presentate.
Kamsin I 2500 posti disponibili per consentire la salvaguardia di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992 non sono sufficienti a coprire tutti gli aventi diritto. E' quanto denuncia il Comitato Esodati in un comunicato diffuso ieri con il quale chiede, pertanto, la rapida attivazione della procedura dei cd "vasi comunicanti" di cui all'articolo 1, comma 193 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Protagonisti della vicenda sono quei lavoratori, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011, che hanno fatto domanda di accesso ai benefici previsti dal decreto legge 102/2013. L'Inps dal mese di Settembre ha iniziato ad inviare le lettere di salvaguardia nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti previdenziali entro il 31 agosto 2012 e l'ultimo lavoratore incluso tra i 2.500 beneficiari dovrebbe (si attende una conferma ufficiale dall'Inps) aver maturato i requisiti per la pensione il 31 Ottobre 2012.
"Attualmente quindi - afferma il Comitato - le risorse complessivamente impiegate solo per salvaguardare questi soggetti hanno già saturato i 2.500 posti disponibili rendendo di fatto improbabile che il plafond, così come è stato ripartito, sia in grado di tutelare tutti gli aventi diritto".
Tra le condizioni per l'ammissione ai benefici c'è la previsione che la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015 e "pertanto molti lavoratori che hanno fatto domanda hanno maturato i requisiti previdenziali successivamente al 31 Ottobre 2012".
In loro favore tuttavia la legge viene in soccorso. Infatti, all'esito di una speciale procedura di monitoraggio che vede coinvolti Inps, Ministero del Lavoro e delle Finanze, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) consente il trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente.
Si tratta di una procedura che in pratica consente di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie, accantonate in un Fondo speciale istituito presso il Ministero del Lavoro dalla legge 228/2012, per coprire le eventuali carenze di posti che dovessero riscontrarsi in successive salvaguardie, previa adozione di uno specifico decreto interministeriale Lavoro-Finanze.
Il Comitato Esodati chiede pertanto che questo speciale meccanismo "sia attivato senza indugio in modo da consentire l'uscita a tutti coloro in possesso dei requisiti prima che decorrano i termini per la sesta salvaguardia. Bisogna evitare, infatti, che chi non ha ancora ricevuto conferma di tutela sia costretto, nel dubbio, a presentare nuovamente istanza per la sesta salvaguardia."
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Riforma del Lavoro, ecco come cambia l'Articolo 18
In Settimana attesa la votazione del Senato sulla legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Ancora incerto il destino dell'articolo 18. In arrivo anche il compenso orario minimo per i lavoratori subordinati e parasubordinati.
Kamsin Mercoledì il Senato voterà il Jobs Act. E' quanto ha confermato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: «Oggi troveremo il punto di incontro», ha detto il ministro del Lavoro rispondendo ai giornalisti su una possibile mediazione sul testo della legge delega sul lavoro che martedì sarà discussa in Senato. Nel corso della trattativa di oggi l'obiettivo è, secondo il ministro, di ottenere «un testo che tenga conto delle diverse posizioni» e una «rapida approvazione».
La vicenda ruota tutta interno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che il Governo punta a superare con la Delega. L'emendamento presentato all'articolo 4 del testo del disegno di legge delega prevede infatti l'introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una norma in realtà ancora molto generica ma che tuttavia conferma l'intenzione dell'esecutivo di tornare di nuovo sulle tutele che i lavoratori possono attivare in caso di licenziamenti illegittimi.
Il testo originario della Delega faceva invece riferimento alla possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari ma senza preannunciare alcuna modifica - neppure indirettamente - sull'articolo 18.
Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Nello specifico, per l'effetto della Riforma della legge 92/2012 il giudice, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, può disporre il reintegro (in alternativa all'indennizzo) solo in caso licenziamenti soggettivi o disciplinari. Nel caso di licenziamenti per motivi economici o oggettivi il giudice può solo disporre l'erogazione di un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. L'obbligo di reintegro sussiste invece in caso di licenziamenti discriminatori o per rappresaglia sindacale. Con la Delega il Governo punta - ma solo per i neoassunti con contratti a tempo indeterminato - a lasciare l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori; in tutti gli altri licenziamenti il datore dovrà solo corrispondere un indennizzo (eventualmente graduato sulla base dell'anzianità di servizio).
Il Governo chiede anche, con la delega, la possibilità di introdurre, in via sperimentale, il compenso orario minimo, sui rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il testo della delega specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Tasi 2014, Serve l'F24 telematico per la compensazione dell'imposta
Strada obbligata per i contribuenti che hanno tributi erariali da compensare con la Tasi. Gli interessati dovranno necessariamente compilare l'F24 telematico.
Kamsin Si avvicina la scadenza per i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi entro lo scorso 10 Settembre. Per rispettare l'appuntamento i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. L'imposta potrà essere pagata attraverso il modello F24 (cartaceo o telematico) oppure attraverso il bollettino postale (approvato con il decreto 23 maggio 2014). In tal caso il pagamento va effettuato presso gli uffici postali oppure tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.
Sia con l'F24 che con il bollettino postale si potranno pagare importi superiori a mille euro ma il pagamento mediante F24 offre in più la possibilità, rispetto al bollettino postale, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.
Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.
Dal 1° Ottobre inoltre, se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste, gli sportelli di Equitalia. Potrà essere utilizzato l'F24 cartaceo per importi superiori a mille euro solo se ricevuto precompilato dal Comune.
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Riforma Pensioni, il Governo dirà sì al prestito pensionistico?
L'ipotesi elaborata nel 2013 dall'ex Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, torna di attualità come strumento per anticipare l'età pensionabile per coloro che hanno perso il lavoro.
Kamsin Tra le misure che potrebbero vedere la luce con la prossima legge di stabilità per risolvere il via strutturale il fenomeno dei lavoratori esodati c'è quella dell'introduzione del cosiddetto prestito pensionistico. L'idea, che attualmente non si è tradotta ancora in un disegno di legge vero e proprio, è stata elaborata un anno fa dall'ex-ministro del lavoro Enrico Giovannini e nei mesi scorsi è stata rilanciata anche dall'attuale titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti.
Si tratta di un meccanismo, come già anticipato nelle settimane scorse da pensionioggi.it, che consentirebbe ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di ottenere un sussidio economico transitorio in attesa del perfezionamento di requisiti pensionistici. Sussidio che poi dovrà essere però restituito con gradualità una volta ottenuta la pensione con micro-prelievi sull'assegno.
L’idea è quella di evitare in maniera stabile di ricreare il fenomeno “esodati” cioè di personale maturo difficilmente rioccupabile che non ha ancora i requisiti per andare in pensione. Lo strumento funzionerebbe analogamente a quanto attualmente prevede l'articolo 4 della legge 92/2012 (che consente alle imprese di "esodare" i lavoratori a cui mancano 4 anni al compimento dell'età pensionabile pagandone i rispettivi oneri).
Secondo i tecnici dell'esecutivo la misura dovrebbe riguardare i lavoratori che hanno perso il lavoro ed ai quali mancano perfezionare 2 o 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anticipata ed hanno almeno 35 anni di contributi accreditati (o comunque una quantità di contributi tali da garantire un assegno pensionistico pari a circa due volte il minimo). Ai lavoratori in parola sarebbe concesso un assegno mensile di importo pari a quello della pensione per il periodo necessario alla maturazione dei requisiti per la stessa. Una volta ottenuta la pensione, i beneficiari dovrebbero poi restituire gradualmente nei primi 15 anni di pensionamento una parte del “prestito” con una trattenuta Inps che dovrebbe pesare sulla busta paga per circa il 10 -15 %.
Al “prestito pensionistico” dovrebbero contribuire, oltre ai lavoratori, anche le imprese che saranno tenute al pagamento dell'anticipo nonchè lo Stato che sarebbe chiamato a coprire con contributi figurativi il periodo di percezione dell'assegno.
Ancora non chiaro se il Governo intenderà seguire questa strada per risolvere il problema degli esodati in via strutturale in occasione della legge di stabilità 2015. L'ipotesi inoltre potrebbe essere alternativa o integrativa della proposta di legge 857 (quella dei cd. pensionamenti flessibili).
Zedde
Lavoro, un terzo dei dipendenti "sceglie" il lunedi' per ammalarsi
Oltre il 30% dei certificati medici che attestano l'impossibilita' di recarsi sul posto di lavoro vengono presentati di lunedi'. In pratica un lavoratore dipendente su 3 si ammala di lunedi', una percentuale molto alta, che rafforza il sospetto che si tratti di una pratica utilizzata per allungare i weekend. Kamsin La Calabria detiene il record dei giorni medi di malattia all'anno, che sono 34,6 e che salgono addirittura a 41,8 nel settore privato. E' quanto emerge da una ricerca effettuata dall'Ufficio studi della Cgia, nel 2012 (ultimo anno in cui i dati sono a disposizione), in cui sono stati 6 milioni i lavoratori dipendenti italiani che hanno registrato almeno un evento di malattia.
Secondo la Cgia mediamente ciascun lavoratore dipendente italiano si e' ammalato 2,23 volte ed e' rimasto a casa 17,71 giorni: complessivamente sono stati quasi 106 milioni i giorni di malattia persi durante tutto l'anno. Nel pubblico ci si ammala piu' spesso, ma mediamente si perdono meno giorni di lavoro che nel settore privato. Sempre nel 2012, i giorni di malattia medi registrati tra i lavoratori del pubblico impiego sono stati 16,72 (con 2,62 eventi per lavoratore), nel settore privato, invece, le assenze per malattia hanno toccato i 18,11 giorni (con un numero medio di eventi per lavoratore uguale a 2,08).
La Cgia sottolinea che la malattia di un lavoratore viene considerata come unico evento anche nel caso di piu' certificati tra i quali intercorra un intervallo di tempo non superiore a 2 giorni di calendario. Inoltre, viene segnalato che questi dati sono stati estratti dall'Osservatorio sulla certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici dell'Inps, avviato nel 2011. Il motivo della mancanza di una serie storica piu' lunga deriva dal fatto che la trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici di famiglia e' andata a regime nel 2011. Su oltre 13 milioni e 365mila eventi di malattia registrati due anni fa, oltre 4 milioni (pari al 30,7 per cento del totale) sono stati denunciati a inizio settimana.
Zedde