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Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.

Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato:  anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati. 

E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.

Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).

Riforma Pensioni, nella sanità il pensionamento d'ufficio scatta a 65 anni

Riforma Pensioni, ecco le nuove regole nelle PaZedde

Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.

Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.

La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello  legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste  pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.

Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.  In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.

Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).

Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.

La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

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Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.

Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.

L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.

Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.

Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).

Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.

Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.

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Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia sarà approvato dalla Commissione Lavoro del Senato la prossima settimana in sede deliberante.

Kamsin Il ddl 1558 sarà molto probabilmente approvato la settimana prossima dalla Commissione lavoro del Senato in sede deliberante, senza il passaggio in Aula. La data non è stata ancora fissata ma il calendario dei lavori della Commissione riprenderà mercoledì 1° Ottobre e dunque in tale occasione è lecito attendersi il disco verde definitivo. Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. 

Il ddl 1558 prevede l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del ddl medesimo.

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

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