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Decreto Pa, tempi dimezzati per il riconoscimento dell'invalidità
Tempi dimezzati per il riconoscimento dell'invalidità, estensione dell'efficacia del riconoscimento provvisorio, proroga automatica delle prestazioni in favore dei minori disabili che diventano maggiorenni, piu' facilitazioni nei concorsi e maggiori posti per le auto riservati in città. Kamsin Sono queste le principali novità "stabilizzate" con la conversione definitiva dell’articolo 25 del dl 90/2014 avvenuta ieri alla Camera.
In prima linea c'è il dimezzamento dei tempi per il riconoscimento da parte delle Commissioni mediche dello stato di invalidità. Viene infatti ridotto da 90 a 45 giorni il termine oltre il quale - in assenza della pronuncia della commissione - l'accertamento è effettuato, in via provvisoria dal medico specialista nella patologia del richiedente.
Vengono inoltre ampliati gli effetti di tale accertamento provvisorio, prevedendo che esso rilevi - oltre che per le agevolazioni lavorative stabilite, con riferimento ai soggetti con handicap in situazione di gravità, dall'art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni - anche ai fini dell'applicazione delle norme sull'assegnazione di sede (nell'ambito delle amministrazioni pubbliche) e sulle domande di trasferimento, di cui all'art. 21 della citata L. n. 104 del 1992, nonché delle norme sui riposi, i permessi ed i congedi per l'assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
Passa da 180 a 90 giorni il termine entro cui deve pronunziarsi la commissione medica nell'accertamento dell'invalidità e, viene previsto che la commissione medica, previa richiesta motivata dell’interessato, possa rilasciare, al termine della visita, un certificato provvisorio, il quale produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica dell’INPS.
Minori disabili - Innovazioni anche per i minori affetti da disabilità e titolari di una o piu' prestazioni economiche a carico dello Stato. In particolare si consente il riconoscimento provvisorio delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni ai minori titolari di indennità di frequenza a condizione che la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
Viene inoltre rafforzata la garanzia - per il disabile o l'invalido civile titolare di altri benefici economici - della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. In tal caso le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, senza necessità di presentare domanda in via amministrativa.
Minori controlli sull'invalidità - Viene anche previsto che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservino i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. Per costoro inoltre, la convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sarà di competenza dell'INPS. Ci sarà poi l'esclusione dalle visite di controllo dello stato di invalidità in caso sia stata accertata una menomazione o una patologia stabilizzata o ingravescenti (con la soppressione quindi della condizione che tale accertamento abbia dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione).
Concorsi e Pubblico Impiego - Una serie di facilitazioni riguardano la partecipazione ai concorsi pubblici. La persona affetta da invalidità pari o superiore all'80% non sarà infatti piu' tenuta a sostenere la prova preselettiva, eventualmente inserita nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione alla professione. Inoltre i disabili, i quali abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai fini dell'adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68), anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
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Esodati, dall'Inps parte la certificazione dei primi 2500 salvaguardati
L'Inps inizierà la prossima settimana l'invio delle comunicazioni riguardanti la possibilità di fruire della salvaguardia ai lavoratori interessati alla “c.d. salvaguardia dei 2500”, ex art. 11 bis del Dl 101/2013. Kamsin E' quanto risulta da un approfondimento condotto dalla redazione di Pensioni Oggi presso la sede Inps centrale di Roma questa mattina. L'istituto di previdenza ha precisato infatti che sono ancora in corso di ultimazione le verifiche delle posizioni di quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, hanno fruito del congedo straordinario retribuito o dei permessi mensili retribuiti.
Nel tentativo di accelerare i tempi in vista soprattutto della peculiarità del comparto scuola, l’Istituto ha ritenuto tuttavia di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano un diritto a pensione in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012. Il criterio ordinatorio è rappresentato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (come precisato dal messaggio inps 522/2014, punto 1.2.2).
Concluse le operazioni di monitoraggio, saranno inviate le lettere di certificazione agli ulteriori soggetti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria.
Ad ogni modo, come la norma prevede, le pensioni liquidate non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
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Senato, primo ok alla riforma Renzi, via libera al cambiamento
- Roma, 8 ago. - Prima via libera per le riforme volute da Matteo Renzi e concordate con Silvio Berlusconi: al Senato il voto finale segna il disco verde con 183 voti a favore. Maggioranza netta, quindi, ma non piena rispetto alla somma dei voti che i partiti favorevoli alla revisione della Costituzione avrebbero potuto esibire. Ne mancano parecchi da Forza Italia, non pochi dal Pd. L'ultima giornata di discussione vede sparare le ultime salve da parte degli scontenti: Sel, dissidenti del Pd e dissenzienti di FI.
Arriva il Senato dei 100, cosi' cambia la Costituzione
Secondo i primi calcoli, nel Partito Democratico sono in 16, in Forza Italia addirittura 19. Il Movimento 5 Stelle non partecipa, come anche Sel, alla votazione. Ma, comunque, il pacchetto riformista passa l'esame e gia' a settembre sara' incardinato alla Camera, dove il percorso sara' con ogni probabilita' piu' agibile di quanto non sia stato a Palazzo Madama. Quella di oggi, infatti, e' la prima lettura del primo ramo del Parlamento. A norma di Costituzione, seguira' la prima della Camera, la seconda del Senato, la seconda della Camera. Prima di dichiarare esperito l'iter si dovra' aspettare qualche mese.
La principale riforma riguarda il Senato: ridotto a 100 membri, rappresentanti delle regioni, e con limitate capacita' di intervento nel cuore del dibattito politico. Cambia anche l'istituto referendario: sia per natura (potra' essere anche propositivo e di indirizzo), sia per modalita' di presentazione e svolgimento. Alla fine gioisce Matteo Renzi, reduce da un paio di giorni abbastanza difficili. "Ci vorra' tempo, sara' difficile, ci saranno intoppi. Ma nessuno potra' piu' fermare il cambiamento iniziato oggi" twitta felice. E, per far capire che non si scherza, arriva la notizia che, sempre al Senato, la riforma della legge elettorale verra' esaminata gia' a partire dal 3 settembre. Secondo le priorita' concordate al Nazareno.
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Riforma Pensioni, doccia fredda sullo stop alle penalizzazioni
Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.
Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.
E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione.
Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .
Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.
L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.
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