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L'ultimo lavoratore in posizione utile per essere incluso nella graduatoria dei 5 mila lavoratori salvaguardati dal posticipo delle decorrenze disposte dalla salvaguardia della legge 111/2011 ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Novembre 2009.

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L'INPS con il messaggio 3591 del 26 marzo 2014 ha aggiornato la normativa applicabile ai lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24 commi 14 e 15 della legge 214 2011 e successive modifiche. 
Il messaggio, nell'individuare le modalità di ricalcolo degli assegni di solidarietà di settore, precisa alcuni aspetti sino ad oggi non chiari relativi alle normativa di salvaguardia. 

In particolare il messaggio precisa con riferimento ai lavoratori che perfezionano il diritto a pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni indipendentemente dall'età anagrafica gli effetti dell'articolo 18, comma 22, della legge 111 2011.
L'articolo citato aveva stabilito il posticipo delle decorrenze di un mese qualora il requisito contributivo fosse stato perfezionato nel 2012; di due mesi si perfezionato nel 2013 e di 3 mesi se perfezionato dal 2014 in poi. Il comma 22 quater del citato articolo 18 aveva tuttavia salvaguardato da detto posticipo 5mila soggetti. In pratica il posticipo delle decorrenze non avrebbe trovato applicazione per 5 mila lavoratori.

Ebbene con riferimento a tali soggetti l'Inps ha per la prima volta ufficialmente indicato che dal monitoraggio effettuato è risultato che l'ultima data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio è quella del 30 novembre 2009.  Pertanto i lavoratori quarantisti che sono cessati dal servizio in data successiva al 30 novembre 2009 sconteranno l'ulteriore posticipo della decorrenza come disposto dal comma 22 ter dell'articolo 18. Coloro invece che sono cessati entro il 30 novembre 2009 non subiranno l'applicazione delle cosidette "finestrine". 

Di particolare importanza il messaggio inps 3195/2014 pare ammettere gli interessati allo slittamento della decorrenza di cui alla legge 111/2011 alla fruizione del beneficio individuato dell'articolo 12 comma 5 bis della legge 122 2010 il quale, lo si ricorda, prevede il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo dello spostamento della decorrenza con oneri a carico del Fondo sociale per l'occupazione la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta questa di una precisazione importante in quanto sino ad oggi le sedi inps non avevano chiarito se il prolungamento dell'assegno al reddito avesse potuto coprire anche l'ulteriore slittamento prodotto dalla legge 111/2011 (oltre a quello determinato dalla legge 122/2010).

Chi ha un contratto a canone di mercato potrebbe essere invogliato a optare per quello concordato.

Tra le novità approvate con il decreto casa, dl 47/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2014, la principale è certamente quella che ha ridotto la cedolare secca sugli affitti abitativi al 10 per cento. 

La tassa piatta, lo si ricorda, è una forma di fiscalità che sottopone la rendita da locazioni abitative tra persone fisiche ad un prelievo, in sostituzione alla ordinaria tassazione Irpef, fissato al 10 per cento. La tassa piatta si applica tuttavia solo per i contratti a canone concordato. Ciò significa che l'aliquota agevolata potrà essere applicata solo nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 

Detto questo vediamo dunque rapidamente quali sono le scelte che può effettuare il proprietario dopo le novità introdotte dal decreto casa.

L'ipotesi più semplice è quella in cui il locatore già avesse stipulato un contratto a canone concordato optando per per la tassa piatta. In tal caso nessun altro adempimento sarà richiesto in quanto già risulta nel mod 69 dell'Agenzia delle Entrate l'opzione per il regime agevolato. In pratica in tal caso l'aliquota ridotta scatterà automaticamente.

Se invece il locatore avesse originariamente optato per l'Irpef e vuole ora passare alla tassa piatta dovrà curare due adempimenti: effettuare la comunicazione all'inquilino della rinuncia all'adeguamento Istat e quindi comunicare l'opzione per la cedolare attraverso il mod 69 all'Agenzia delle Entrate. 

Il passaggio alla cedolare secca comporta il vantaggio di non dover pagare altre imposte riguardanti il rapporto di locazione. Ad esempio non dovrà essere più pagata l'imposta di registro annuale, il bollo e chiaramente l'Irpef. Il passaggio alla cedolare tuttavia determina che l'aliquota colpirà l'intero importo del canone di di locazione e quindi contribuente non potrà più godere delle detrazioni previste per l'Irpef.

Chi ha invece stipulato un contratto di mercato, per passare alla cedolare secca, dovrà necessariamente, di comune accordo con il conduttore, risolvere il precedente rapporto contrattuale di locazione e sottoscriverne uno nuovo sulla base delle disposizioni previste per i contratti concordati. 

Dopo il parere contrario della Presidenza della Repubblica rimane il doppio tetto di spesa per il bonus mobili.

Con la pubblicazione del decreto casa 2014 (dl 47/2014) avvenuta venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale non è stato eliminato l'obbligo secondo il quale le spese per l'arredamento non possono superare l'importo che il contribuente ha sostenuto per i lavori di recupero edilizio.

Niente da fare dunque per l'eliminazione del doppio tetto di spesa introdotto con la scorsa legge di stabilità (legge 147/2013). I contribuenti dovranno pertanto rispettare 2 limiti per fruire del beneficio: rispettare il tetto massimo di spesa di 10 mila euro e non superare in ogni caso le spese sostenute per il recupero edilizio. 

Ad esempio chi spende 4.000 euro per ristrutturare il proprio appartamento potrà applicare la detrazione del 50 per cento su una spesa massima di 4.000 euro in mobili ed elettrodomestici. Qualora invece si spendano 40.000 euro per i lavori di ristrutturazione edilizia il tetto massimo resta fisso a 10 mila euro. 

Il doppio tetto per fruire del bonus mobili è stato introdotto dall'ultima legge di stabilità che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2014. Subito dopo il governo Letta è tornato sui suoi passi tentando di ripristinare la norma contenuta nel dl 63/2013 (che consentiva la fruizione del beneficio indipendentemente dall'importo delle spese di lavori di ristrutturazione edilizia con il solo limite di 10mila euro) con il decreto salva Roma bis.

Il problema è che questo decreto è stato fatto decadere con la conseguenza che il il doppio tetto è stato riportato in vita. 

Secondo Paolo Del Vecchio, consigliere dell'Ordine nazionale degli architetti, diventerà importante per i contribuenti comprendere la data in cui sono state effettuate le spese per i beni per l'acquisto degli arredamenti. "Infatti le spese che sono state effettuate fino al 31 dicembre 2013 non sono soggette al doppio tetto in quanto il vincolo introdotto dalla legge di stabilità 2013 ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2014".

Ciò significa, secondo Del Vecchio che le "spese effettuate entro la fine dell'anno scorso devono esclusivamente rispettare il tetto dei 10mila euro come individuati nel dl 63/2013. 

Per capire quale disciplina applicare bisogna fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario o postale di pagamento. Se invece gli acquisti siano stati effettuati con moneta elettronica, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transizione. 

Le spese intervenute successivamente al 2013 devono invece rispettare il doppio tetto individuato dalla legge di stabilità 2014; cioè non possono superare le spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal contribuente".

Il modello Ire non va compilato se il pagamento avviene per intero quest'anno.

Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle entrate e delle spese sostenute dai contribuenti nell'anno 2013 riguardanti lavori di risparmio energetico degli edifici. Si tratta del modello Ire cioè del modello di comunicazione degli "Interventi di Riqualificazione Energetica".

Soggetti all'obbligo della comunicazione sono i contribuenti che contemporaneamente proseguono quest'anno o negli anni successivi i lavori iniziati e non finiti negli anni precedenti e hanno sostenuto spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione. Pertanto qualora i lavori siano stati effettuati prima del 31 dicembre dello scorso anno e i pagamenti vengano effettuati solo quest'anno la comunicazione non deve essere inviata. Invece se c'è stato un acconto o il saldo lo scorso anno il modello dovrà essere spedito indicando i pagamenti effettuati.

Esenti dall'obbligo dunque quei contribuenti che hanno iniziato i lavori di risparmio energetico quest'anno con pagamento dell' acconto il precedente anno; coloro che hanno terminato i lavori lo scorso anno con pagamento  dell'acconto e del saldo nel 2014; sollevati dalla comunicazione infine anche i contribuenti che hanno iniziato e terminato i lavori nel 2013 ed hanno pagato tutte le somme nel 2014.

Il mancato invio del modello Ire comporterà l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro, ma non ha come conseguenza anche la decadenza delle detrazioni Irpef e Ires previste dalla legge. L'invio di questa comunicazione alle entrate non sostituisce inoltre quella che deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Nell'apprendistato professionalizzante, la formazione pubblica sarà una mera possibilità lasciata al datore di lavoro. 

Con l'approvazione del decreto legge Poletti (dl 34/2014) sono cambiate nuovamente le regole relative al contratto di apprendistato. L'articolo 2 del decreto legge interviene infatti sul testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo numero 167/2011 in diversi punti. Tra le principali novità viene abrogato l'obbligo della forma scritta del piano formativo individuale.

Secondo Giovanna Bernardi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma la novità alleggerira' l'onere probatorio per il datore di lavoro. La Bernardi ricorda come il piano formativo individuale sia stato fino a oggi un elemento essenziale del contratto di apprendistato.

"Questo consisteva in un allegato al contratto che veniva redatto in forma scritta anche in base ai moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale mediante il quale veniva individuato il percorso formativo che l' apprendista doveva seguire.Il decreto legislativo 167 prevedeva che il piano formativo individuale doveva essere definito entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di apprendistato. Ora però il decreto legge 34 ha abrogato l'obbligo di stipulare il piano formativo individuale in forma scritta. Di conseguenza si può ritenere che la formazione effettuata dell'apprendista possa essere provata anche mediante una semplice verifica in concreto della formazione svolta senza alcuna ulteriore formalità in capo al datore di lavoro."

L'altra novità che suscita molte perplessità agli addetti ai lavori è l'abrogazione di quella disposizione introdotta con la riforma della legge 92/2012 che aveva limitato la possibilità di assunzione di nuovi apprendisti alla circostanza che il datore di lavoro avesse confermato, al termine del periodo formativo, almeno il 50 per cento dei rapporti di apprendistato svolti nell'ultimo triennio (limite poi abbassato al 30 per cento fino al 2014).

Per molti infatti, l'abrogazione del vincolo può comportare il rischio di un abuso al ricorso di questa tipologia contrattuale. È vero tuttavia che il tentativo di stabilizzazione del rapporto di apprendistato, voluto con la riforma Fornero del 2012, aveva nei fatti fatto naufragare l'apprendistato in quanto eccessivamente oneroso e vincolante per il datore di lavoro.

Di grande novità invece è l'introduzione della modifica delle modalità di retribuzione degli apprendisti per la qualifica e per il conseguimento del diploma professionale. All'apprendista, per le ore in cui ha svolto formazione professionale, spetterà un equivalente retributivo pari al 35 per cento dell'intero monte ore di formazione.

Controversa poi la facoltizzazione, per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, dell'obbligo di integrare la formazione professionalizzante dell'apprendista con offerta formativa pubblica. 

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