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Pensioni, Poletti risponde su esodati e ricambio generazionale
All'attenzione del Ministro del Lavoro c'è la questione riguardante i lavoratori che fruivano nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per l'assistenza di familiari con disabilità.
Kamsin Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti risponderà oggi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati all'interrogazione sollevata dagli Onorevoli Fedriga e Simonetti (Lega Nord) sull'insufficienza dei posti relativi ai lavoratori che assistevano disabili nel 2011 destinatari della IV e VI salvaguardia (atto 5-05507).
Da mesi - si legge nell'interrogazione - i cosiddetti «esodati legge 104» attendono una risposta circa il loro futuro previdenziale. Si tratta di quei lavoratori che nel 2011 erano in congedo o permesso per assistere familiari con disabilità, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che avrebbero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione con le regole antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il 36o mese successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo (6 gennaio 2015).
Il predetto articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riguarda genitori, fratelli e sorelle conviventi in congedo per assistere persone con handicap grave, mentre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riguarda genitori, parenti o affini entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii, nipoti, bisnipoti e bisnonni, suoceri, genero, nuora, cognati, zii del coniuge) di un bambino fino ai 3 anni di età con handicap grave che hanno usufruito dei permessi mensili di tre giorni per l'assistenza del parente.
Per costoro la salvaguardia era contenuta nell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013 (cosiddetto «quarta salvaguardia»); tale platea era stata stimata in 2.500 unità, invece, lo stesso Inps ha certificato oltre 4.800 aventi diritto a fronte dei 2.500 posti disponibili, comunicando che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il requisito dal 1o novembre 2012 al 31 dicembre 2013.
Il Governo - proseguono i deputati - non ha ancora deciso come sanare questi esuberi della 4o salvaguardia, ignorando che ad essi si aggiungono nel tempo gli ulteriori 1.800 lavoratori in congedo dal 2011 (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014) che perfezionano i requisiti pensionistici con le regole pre-riforma Fornero entro il 6 gennaio 2016.:
Pertanto - concludono i deputati - si chiede se e ed in che termini il Governo intenda garantire gli «esodati legge 104» di cui alla IV salvaguardia in esubero rispetto ai posti disponibili senza vanificare le aspettative di coloro che, raggiungendo i requisiti entro il 6 gennaio 2016, rientrerebbero nella VI salvaguardia.
In discussione c'è anche l'interrogazione sollevata dall'Onorevole Gnecchi che chiede al Governo quali interventi in materia pensionistica intenda adottare per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani (5-05423).
Seguifb
Zedde
Pensioni, così l'assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle Poste. La Circolare Inps 95/2015
L'Inps pubblica la Circolare che regola le modalità di attuazione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane di cui Decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, con l'adeguamento all’articolo 3 della legge n. 92/2012. La Circolare riassume i criteri per il conseguimento dell'Assegno straordinario di sostegno al reddito e per il versamento della contribuzione correlata con le aliquote di Finanziamento, gli adempimenti procedurali e le Modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Il testo della Circolare 95/2015
A. PREMESSA
1. Il quadro normativo
Per assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei Fondi.
In data 27 giugno 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Poste Italiane spa e SLC-CGIL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e UGL Com.ni con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa”, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione, alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e di estenderlo ad altre società del Gruppo Poste Italiane.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane spa.
L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del decreto interministeriale n. 178 del 1° luglio 2005.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il citato articolo 7, comma 9-sexies, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 487 del 1° dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 29 gennaio 1994, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell’ente “Poste Italiane” in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste Italiane spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B. INTERVENTI
1. Prestazioni
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
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al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
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al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
-
all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, e al versamento della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui ai punti 1) e 2), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, delle aziende del Gruppo Poste Italiane coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
I predetti lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso il Fondo di Quiescenza Poste o presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata al nuovo Fondo, per il successivo riversamento alla competente gestione previdenziale.
2.1 Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 27 giugno 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).
2.2 Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Si richiamano: la circolare 35/2012, che illustra la normativa vigente da 01/01/2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (art. 24 legge 214/2011, e s.m.i.), la circolare 63/2015 e il messaggio 2535/2015 in tema di aspettativa di vita, nonché la circolare 74/2015 che illustra la legge 190/2014 (stabilità 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche:
-
periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE);
-
periodi contributivi maturati all’estero in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria);
-
periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) e l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le regole della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria).
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori.
Su richiesta del lavoratore o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.
2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria con l’attribuzione del codice di autorizzazione 3R all’azienda richiedente l’accesso al Fondo.
La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme con la dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento del contributo straordinario.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione del codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.
2.4 Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda sia i dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.
Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono:
-
per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste, le Sedi polo indicate nella circolare n. 103/2013;
-
per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, le Sedi competenti in base al criterio generale della residenza.
La Sede Inps competente deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo
L’articolo 10, comma 5, del decreto n. 78642/2014, riportante il nuovo regolamento del Fondo, stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e contestuale accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare:
-
per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
-
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
L’importo netto del trattamento pensionistico spettante, si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e s.m.i.
Sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con le modalità già in uso per la categoria:
- nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
- nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
- non viene trattenuto il contributo ONPI;
- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.
Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 4 del 14 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;
- ai sensi della delibera n. 5 del 14 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015;
- ai sensi della delibera n. 6 del 14 maggio 2007 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%).
2.6 Procedure di liquidazione
La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per dodici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 028, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOCOOP”.
2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
2.8 Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
2.9 Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17). Al riguardo, si veda la risoluzione n. 169E/2007 dell’ Agenzia dell’Entrate.
Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.
2.10 Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
2.11 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versato dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata, per espressa previsione del decreto interministeriale, è dovuta tenendo conto di quanto previsto dal comma 34 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, il quale rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di appartenenza dei lavoratori, tempo per tempo vigente.
L’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste per il 2015 è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992).
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
Come sopra precisato, se l’erogazione dell’assegno straordinario avviene, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
2.12 Cumulabilità
L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.
Diversamente, i successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, la base imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata verrà ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
· all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;
. al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (art. 4 del decreto interministeriale).
2.13 Ricorsi amministrativi
Come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto n. 78642/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.
C. FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
a) contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
b) contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;
c) contributo straordinario; per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Codifica Aziende
Rientra nell’ambito di applicazione del regolamento il personale di Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Alle società appartenenti al Gruppo Poste già contraddistinte dal codice di autorizzazione “1V” (avente il significato di “posizione relativa a personale iscritto ex-IPOST”), verrà attribuito, con decorrenza 01/2014, il codice di autorizzazione "3R”, che assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane”.
In caso di mutamenti societari che determinino l’inclusione di ulteriori aziende nell’ambito di applicazione del Fondo, è necessario che le stesse ne diano notizia alla competente sede dell’Istituto al fine dell’attribuzione del suddetto c.a. 3R.
Non sono iscrivibili al Fondo le società derivate o derivanti dalle imprese del Gruppo Poste in seguito ad operazioni societarie in esito alle quali non venga mantenuta una partecipazione azionaria di controllo.
3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di maggio 2015 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo, ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 ad aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti per le mensilità da gennaio 2014 ad aprile 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M156” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Gruppo Poste periodo gennaio 2014 – aprile 2015";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
Con riferimento alle competenze relative al periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015, resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
4. Contributo addizionale
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.
5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
5.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
· in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
· sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.
La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
5.2. Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata
Le società del Gruppo Poste sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore>di <Dati Retributivi>, il nuovo codice “AP” che assume il nuovo significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 32,65% della suddetta base imponibile).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice |
Significato |
M131 |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dalFondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro. |
Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel Flusso Uniemens individuale utilizzando all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> <Dati retributivi> il codice “PT” avente il significato di “Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.
Per ciascun lavoratore, dovrà essere indicata la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre all’interno dell’elemento<Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile)
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice |
Significato |
M115 |
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro”. |
D. ISTRUZIONI CONTABILI
In applicazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, alla gestione contabile già istituita presso l’Inps, per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto ministeriale n. 178/2005, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:
PI – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane”.
In seno alla citata gestione, è presente la contabilità separata PIR – Gestione assicurativa a ripartizione.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende del Gruppo Poste Italiane per il finanziamento del Fondo e versati secondo le disposizioni operative di cui ai precedenti punti 3 (contribuzione ordinaria), 5.1 (contributo straordinario a copertura dell’assegno straordinario) e 5.2 (contribuzione correlata all’assegno straordinario) del paragrafo C, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
PIR21111 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
PIR21171 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
PIR21113 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M131”, relativo ai lavoratori iscritti alla gestione pensionistica ex IPOST);
PIR21173 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M131”, relativo ai lavoratori iscritti alla gestione pensionistica ex IPOST);
PIR21114 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M115”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);
PIR21174 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M115”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);
PIR21116 per il contributo a copertura degli assegni straordinari.
Con riferimento alla contribuzione ordinaria, la procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse, rispettivamente ai conti PIR21111 e PIR21171, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, per la contribuzione dovuta allo stesso titolo e valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M156”, in relazione ai periodi di competenza gennaio 2014 – aprile 2015, la procedura automatizzata movimenterà i medesimi conti.
La rilevazione contabile del contributo a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti e riscosso con le modalità descritte al punto 5.1 del paragrafo C (messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014), dovrà essere effettuata, a cura delle sedi, al conto PIR21116.
Per ciò che concerne, invece, l’imputazione contabile del contributo addizionale, si rinviano le istruzioni all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 4, paragrafo C, della presente circolare.
L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto PIR30116, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al relativo conto di debito PIR10116, anch’esso di nuova istituzione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto PIR24130, già in uso, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio in uso “03081 – somme non riscosse dai beneficiari – PIR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al conto PIR10131, a cura della Direzione generale.
Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto PIR24130 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1100 – Prestazioni indebite per la gestione PIR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto PIR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1100” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro, nei casi disciplinati dall’articolo 11, del citato decreto interministeriale n. 78642/2014, andrà effettuata al conto in uso PIR24153.
Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.8, paragrafo B), si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del rilascio della procedura di liquidazione.
Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria, verranno fornite all’atto di scioglimento della riserva di cui al punto 1, paragrafo B, della presente circolare.
Nell'allegato n. 3 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.
Riforma Pensioni, Chiamparino: pronti a concedere un anticipo di 3 anni sull'età pensionabile
La Regione Piemonte studia un meccanismo che tuteli il reddito di 8mila lavoratori ultra 55enni a cui mancano da uno a tre anni alla pensione pubblica.
Kamsin Un sostegno sperimentale a livello regionale che consenta di anticipare la pensione per chi deve aspettare da uno a tre anni prima di ricevere la pensione pubblica. In attesa che il Parlamento si pronunci a fine anno sulla flessibilità in uscita e sul reddito minimo di cittadinanza, temi che potranno trovare conferma solo con la prossima legge di stabilità.
E' questa la sintesi della proposta illustrata dal governatore della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ieri al presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Un provvedimento a carattere regionale quindi per il quale sarebbero necessari da sei mesi ad un anno massimo per il suo debutto ufficiale e che interesserebbe circa 8mila lavoratori che hanno perso il lavoro ma che sono troppo distanti dalla pensione. La copertura verrebbe garantita da un fondo rotativo con le banche previa la stipula di un apposito accordo tra Inps, Regione Piemonte e Banche. Secondo Chiamparino il vantaggio per i lavoratori sarebbe quello di agguantare un sostegno al reddito sino ad massimo di 3 anni dall'età pensionabile.
«Ogni anno abbiamo tra i 6 mila e gli 8 mila lavoratori a cui mancano per la pensione un periodo che varia da un mese a tre anni: dobbiamo occuparci soprattutto di loro, perchè per i giovani ci sono misure e le nuove tipologie contrattuali iniziano a dare dei risultati, seppur non definitivi» ha dichiarata Gianna Pentemero, Assessore al Lavoro della Regione che precisa come «il progetto - ricorda la Pentemero - potrebbe essere attuato anche nelle altre regioni d'Italia per colmare la lacuna presente a livello legislativo».
Damiano: la proposta può essere solo un ponte. «Quella di un anticipo della pensione attraverso la convenzione con l'Inps e con gli istituti di credito è un'idea interessante - ha detto Damiano - soprattutto come soluzione "ponte" in attesa di un provvedimento strutturale che renda più flessibile l'attuale sistema pensionistico e scongiuri il rischio di nuovi esodati». Penso che sarebbe necessaria una normativa nazionale di sostegno al progetto di Chiamparino.
Noi come Commissione Lavoro stiamo elaborando soluzioni strutturali come la possibilita’ di andare in pensione a 62 anni con 35 anni di contributi e l’8% di penalizzazione sull’assegno fino a quando non si raggiunge l’eta’ pensionabile”. “Gia’ il ministro Giovannini durante il governo Letta – ha aggiunto Damiano - aveva annunciato l’intenzione di attuare una soluzione ponte con anticipo della pensione di 2-3 anni e restituzione a rate. Il governo non ha ancora affrontato il tema dell’introduzione di un criterio di flessibilita’ all’interno del sistema pensionistico.
seguifb
Zedde
Pensioni, Governo pronto al decreto legge. Ma non sarà restituito tutto subito
Poletti: "La Soluzione sarà assunta collegialmente dal Consiglio dei Ministri, sarà equa, coerente con la sentenza e sostenibile con i conti pubblici".
Kamsin Servirà probabilmente un pò piu' di tempo al Governo per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la mancata indicizzazione degli assegni pensionistici. Ieri sono iniziati gli incontri tra Palazzo Chigi e il ministero dell'Economia in vista dell'appuntamento con il consiglio dei ministri programmato per venerdì. Ma in tale occasione potrebbe solo farsi il punto della situazione e rimandare l'adozione del provvedimento, un decreto legge, alla prossima settimana.
Sul programma di restituzione per ora non ci sono certezze ma solo ipotesi a cui stanno lavorando i tecnici del Mef e la Ragioneria dello Stato in concerto con l'Inps. La linea principale vede la restituzione immediata di una quota pari a 3,5 miliardi, il resto sarà invece rimborsato nei prossimi anni, a rate: «la sentenza della Consulta - ha indicato ieri Renzi - non dice che bisogna pagare domani tutto. Dice che il governo può intervenire, ma sappia che se interviene in quel modo è incostituzionale. Può darsi che la sentenza offra dei margini, studieremo le carte nel dettaglio, lo sappiamo dal 30 aprile, prendiamoci il tempo necessario per evitare di fare degli errori come chi ci ha preceduto».
Ancora da decifrare se saranno alterate la fasce di rivalutazione degli assegni. L'effetto prodotto dalla Sentenza è, per ora, di aver riportato in vita le fasce di perequazione vigenti prima della legge 147/2013 e cioè adeguamento dell'assegno al 90% per i trattamenti superiori a 3 volte il minimo inps e del 75% per gli assegni superiori a cinque volte il minimo.
Il Governo, secondo quanto si apprende, potrebbe abbassare tali soglie per limitare gli esborsi, una linea che tuttavia non è condivisa all'interno della stessa maggioranza e che rischierebbe di essere nuovamente dichiarata incostituzionale. Favorevole all'ipotesi, in linea di massima, la minoranza dem per la quale tuttavia la rivisitazione delle fasce di adeguamento deve necessariamente portare risparmi da utilizzare per finanziare ulteriori interventi sul fronte previdenziale (es. flessiblità in uscita, salvaguardie, stop alle ricongiunzioni onerose, rafforzamento degli assegni per i giovani entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996). I partiti a destra del Governo chiedono invece il rispetto totale della sentenza con la restituzione piena degli assegni.
Nel provvedimento dovrebbe trovare spazio anche l'altra novità da tempo annunciata dal Presidente dell'Inps Tito Boeri: l'unificazione al 1° del mese delle date di pagamento dei titolari di doppi assegni (circa 2milioni di pensionati). Lo spostamento di date comporterebbe per l'Inps il pagamento di maggiori interessi che sarà tuttavia completamente riassorbito tramite la riduzione dei costi delle commissioni per i bonifici
seguifb
Zedde
Naspi 2015, Debutta il nuovo assegno contro la disoccupazione. La Circolare Inps 94/2015
L'Inps pubblica la Circolare 94/2015 con la quale regola le modalità di fruizione della nuova assicurazione sociale per l'Impiego (Naspi). Il nuovo indennizzo, introdotto con il Jobs Act, copre gli eventi di disoccupazione successivi al 1° maggio 2015. Il testo della Circolare 94/2015
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)
2.1 Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si precisa infine che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 ( Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015 ).
2.2 Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
a) Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.
I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
2.3 Calcolo e misura
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013.
Si fa presente che per gli eventi di disoccupazione riguardanti i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha introdotto una importante novità ispirata all’esigenza di una maggiore e più immediata tutela.
Pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione versata per questi soggetti, previsto dall’art. 2, c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giungerà a regime nel 2017, la misura della NASpI da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
2.5 Durata della prestazione
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente.
I suddetti criteri prevedono che:
1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo:
A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI;
B) In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere;
C) In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.
Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
Si espongono, ad ogni buon fine, casi esemplificativi riportando l’ordine letterale dei precedenti punti.
Tabella 1
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. A) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
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a |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
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b |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
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c |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
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d |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
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Tabella 2
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
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a |
Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI 52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.
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Tabella 3
ESEMPIO DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. B) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
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a |
Facendo riferimento al caso c) della Tabella 1), si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente. Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione.
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Tabella 4
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
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a |
Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 2/12 di 52 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Diversamente, per un lavoratore cha ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 5/12 di 52 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
Tabella 5
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
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a |
n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
b |
n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
Tabella 6
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settimane. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane.
|
Tabella 7
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
|
a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
2) Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l’intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012.
3) Le indennità di disoccupazione mini ASpI, operando già in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione - ai fini del calcolo di una prestazione NASpI - di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate.
4) Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all’interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
Si riporta di seguito un caso a titolo esemplificativo.
Tabella 8
Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012: Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane, 22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l’inizio del quadriennio di riferimento NASPI; 30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel quadriennio di riferimento NASPI; durata prestazione DSO teorica 52 settimane; durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane. Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in esame sono esterne al quadriennio di riferimento NASPI. |
5) Una considerazione particolare si impone sulla contribuzione versata in agricoltura nel quadriennio di osservazione per la definizione della durata di una indennità NASpI.
In caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell’ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest’ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell’indennità di disoccupazione agricola.
La detrazione delle giornate di effettivo lavoro dipendente agricolo andrà effettuata manualmente.
Si ribadisce, infine, che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
2.6 Presentazione della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile
In particolare il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:
- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
In relazione a questo punto si recepiscono recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di congedo di maternità.
Pertanto:
a.1 Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2015 – inizio maternità 01/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2° dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
a.2 Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2015 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 1/09/2015 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2015.
b. data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
c. data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
d. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
e. data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f. trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.
2.7 Decorrenza della prestazione
La NASpI spetta a decorrere:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Si chiarisce infine che l’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione.
Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
In merito invece all’evento di maternità si precisa quanto segue.
L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
2.8 Condizionalità
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.
Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 22 del 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.
I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.
I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.
2.9 Incentivo all’autoimprenditorialità
2.9.a Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
2.9.b Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.
2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato
2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
2.10.a.3 Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.10.b Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.
Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.
Si precisa inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell’indennità NASpI di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.
2.12 Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.
3. Trattamento degli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ASpI di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
4. Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 , entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Poiché l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015 è di € 1.300, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=euro 1.820).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Con successivo messaggio verranno fornite le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile nella fattispecie appena illustrata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.
5. Istruzioni procedurali
Sono disponibili nel sito Internet dell’Istituto i servizi per la presentazione telematica delle domande NASpI per gli utenti Patronati, Cittadini ed operatori di Contact Center.
Le domande presentate telematicamente potranno essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet con le consuete modalità.
La procedura DsWeb sarà integrata con i servizi per la gestione della nuova tipologia di domanda “NASpI”. Sarà pertanto consentita l’acquisizione e variazione di domande NASpI, nonché l’istruttoria e il pagamento delle stesse.
A questo fine in fase di consultazione e variazione domanda sarà prevista la nuova sezione NASpI in cui occorrerà riportare i dati relativi a :
N.ro settimane lavoro ultimo quadriennio
Tot. retribuzione ultimo quadriennio
N.ro giornate di lavoro effettivo ultimi 12 mesi
Periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate.
A seguito dell’acquisizione dei dati suindicati verranno calcolati la Retribuzione media mensile e l’Importo giornaliero iniziale della prestazione al lordo del massimale. Completata questa fase di lavorazione della pratica si potrà procedere all’istruttoria e all’eventuale pagamento della stessa.
Il rilascio degli aggiornamenti suindicati sarà comunicato con apposito messaggio.
6. Regime fiscale
L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
7. Istruzioni contabili
7.a) Indennità di disoccupazione NASpI
Al fine di rilevare contabilmente l’onere derivante dall’erogazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI), ai sensi degli articoli da 1 a 14, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI di cui all’art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (evidenza contabile PTA):
PTA30166 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
In considerazione che l’onere per il pagamento della nuova prestazione ai beneficiari è posto, in parte, anche a carico dello Stato, si istituisce l’ulteriore conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario):
GAU30197 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, sia per la quota a carico GIAS che per quella a carico della gestione PTA, andrà imputato al conto in uso GPA10022.
La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
PTA30166
GAU30197 a GPA10022
GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei codici bilancio in uso, opportunamente ridenominati:
“3037 – Indennità DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito delle gestioni di pertinenza:
PTA24166 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
GAU24197 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Ai conti di recupero in questione, vengono abbinati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, i seguenti codici bilancio già esistenti:
“1040 – Indebiti relativi a DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate, rispettivamente, ai conti in uso PTR00030 e GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
I citati codici bilancio “1040” e “1097” dovranno essere utilizzati, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Qualora, per motivi diversi, l’indennità di disoccupazione in parola debba essere riliquidata, si rileveranno distintamente i recuperi effettuati in occasione della riliquidazione della medesima prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:
PTA52166 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30166);
GAU52197 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30197).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
- qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione, il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52166 e GAU52197, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata, è necessaria la seguente distinzione:
se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest’ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52166 e GAU52197;
viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24166 e GAU24197.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell’esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.
L’imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi con la nuova prestazione NASpI avverrà ai conti già in uso nel sistema contabile dell’Istituto, relativi alla Gestione dei trattamenti di famiglia (evidenza contabile PTD).
7.b) Incentivo all’autoimprenditorialità
Relativamente all’onere per la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’indennità NASpI – a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità e disciplinata dall’art. 8, del d.lgs. n. 22/2015 (cfr. paragrafo 2.9 della presente circolare) – disposta mediante l’utilizzo della medesima procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU30198 per l’anticipata liquidazione della prestazione NASpI;
GAU10198 per la rilevazione del relativo debito nei confronti dei beneficiari.
Eventuali riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine dovranno essere rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente, così ridenominato:
“3118 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Eventuali recuperi della prestazione oggetto del presente paragrafo andranno imputati al nuovo conto GAU24198, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni” il codice bilancio in uso, anch’esso opportunamente ridenominato:
“1120 – Indebiti per anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Le partite che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
Il codice bilancio “1120” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si riporta nell’allegato n. 1 l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.
8. Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
E’ confermata l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
9. Istituti in vigore/Rinvio
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla prestazione oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non disciplinato espressamente dallo stesso decreto e in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ASpI, anche in merito al finanziamento.
Si precisa che sono confermate le percentuali di ripartizione dell’onere della NASpI tra la Gestione prestazioni temporanee e la Gias già utilizzate per l’ASpI.
seguifb
Zedde
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Pensioni, solo 969 esodati rispondono al questionario online del Senato
La commissione ha deciso di attivare un censimento delle persone interessate ad accordi di incentivazione all'esodo prima della riforma del dicembre 2011, che abbiano avuto il pensionamento posticipato e siano rimasti esclusi dalle sei salvaguardie.
Kamsin Dall'8 al 27 Aprile, dopo 20 giorni dall’avvio del censimento online sugli esodati, le persone che hanno compilato la scheda-questionario sono meno di mille, appena 969. Lo comunica il Senatore Pietro Ichino in una nota in cui ridimensiona il numero di coloro che non hanno ricevuto la ciambella di salvataggio dei sei provvedimenti di salvaguardia varati dal Parlamento sino ad oggi. Un numero ben lontano dalle decine di migliaia di casi da salvaguardare come risulta invece ai diversi Comitati degli Esodati.
Ichino ricorda peraltro come di questi 969 lavoratori ancora "non è dato sapere quante di queste posizioni corrispondano effettivamente alla nozione di “esodato” (l’analisi dei dati raccolti deve ancora essere avviata), ma, almeno da questo primo dato, le dimensioni del problema appaiono più vicine a quanto sostenuto dal Direttore Generale dell’Inps dott. Nori, che a quanto sostenuto dai Comitati Esodati".
Il censimento è stato promosso per avere una dimensione esatta del fenomeno, dopo che il Parlamento ha approvato, in fasi successive, sei interventi di deroga alla Legge Fornero che hanno interessato complessivamente 170.239 cosiddetti "esodati". L'ultimo risale allo scorso luglio e ha ampliato la platea dei salvaguardati di 8mila persone allungando al 6 gennaio 2016 il termine per maturare la decorrenza della pensione con i vecchi requisiti ante legge Fornero. L'iniziativa è tuttavia fortemente contestata dai Comitati degli esodati che accusano la commissione di voler chiudere il capitolo delle salvaguardie, convinti che vi siano ancora migliaia di casi da salvaguardare.
In realtà sull'attendibilità dei dati raccolti dalla Commissione pesano diversi dubbi. Oltre al fatto che non tutti i potenziali interessati hanno avuto conoscenza dell'iniziativa, il censimento non è semplice da compilare per il non addetto ai lavori (devono essere inseriti alcuni dati particolari come la natura degli accordi, la situazione contributiva, i redditi conseguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). Circostanza che potrebbe aver indotto in molti a non partecipare all'iniziativa, peraltro non sostenuta a dovere dagli stessi Comitati. Ma anche a voler tralasciare questi aspetti il dato prodotto da Ichino sembra non combaciare neanche lontanamente con quello diffuso dallo stesso Governo e dall'Inps lo scorso 15 Ottobre 2014 in occasione dell'atto di sindacato ispettivo sollevato in Commissione Lavoro della Camera dall'Onorevole Gnecchi. In tale documento si fissava in ben 49.500 gli esodati non salvaguardati tra il 2016 ed il 2019.
Ad esprimere dubbi sul lavoro svolto dalla Commissione Lavoro del Senato c'è anche Damiano: «non mi sembra un dato attendibile considerando che la rete dei comitati degli esodati ha dato indicazione di non partecipare al censimento. Se fossero meno di mille, comunque il governo dovrebbe intervenire con una settima salvaguardia, come chiesto dal Pd della commissione».
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Zedde
Rimborsi Pensioni, ecco il vademecum per ottenere gli arretrati dall'Inps
L'ordine dei Consulenti del Lavoro pubblica la Circolare contenente le modalità per effettuare i ricorsi contro l'Inps per ottenere la liquidazione degli arretrati.
Kamsin Com'è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, ha recentemente giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell'art. 24 comma 25 del dl 201/2011 che conseguentemente è da ritenersi abrogato. Si apre ora la strada al recupero del credito maturato in questi anni dai pensionati. Per fare ordine in materia, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 10/2015, ha messo a punto un vademecum in cui si trovano le «istruzioni per l'uso» necessarie. In essa è contenuto tutto quello che si deve sapere per avere restituito dall'Inps quanto maturato in attesa che il Governo fissi le modalità di rimborso degli arretrati.
In particolare la norma aveva disposto la rivalutazione piena delle pensioni non superiori a tre volte il trattamento minimo Inps dell'anno precedente l'anno di competenza della rivalutazione (per il 2011, 1.405,05 euro). Inoltre era stata prevista la rivalutazione per le pensioni d'importo compreso tra 1.405,05 euro e 1.443 euro (3 volte il trattamento minimo rivalutato) fino al valore di 1.443 euro. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443 euro non avrebbero goduto della rivalutazione all'indice inflativo di riferimento per la totalità del loro importo.
Sul punto l'ordine dei Consulenti del Lavoro ricorda come sia stato ipotizzato l’approvazione di un decreto legge che disponga i criteri ed eventuali limitazioni in ordine alla restituzione delle somme maturate dai pensionati interessati, ipotizzando l’individuazione di un diverso criterio di perequazione rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 L. 388/2000. Sul punto si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale fa rivivere la citata disposizione del 2000 e dunque i soggetti interessati hanno già maturato il diritto a veder applicato tale criterio di rivalutazione. Non appare dunque consentito che un possibile decreto legge approvato oggi possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati.
Rivalutazione. Il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato dalla Corte in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione' in materia di misura dei trattamenti pensionistici, segnataménte riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. L'art. 24, comma 25, aveva bloccato l' aggancio delle pensioni alle dinamiche inflative per ben due anni e soprattutto per tutti i trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo Inps. In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici e nel relativo impoverimento reale che ne derivava è stato rinvenuto un disegno irragionevole e conseguentemente lesivo dei principi di adeguatezza di cui all'art. 36 e di proporzionalità di cui all'art. 38 della Costituzione.
Documenti: Circolare FCL numero 10/2015
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Zedde
Pensioni, La Consulta dimostra come sia indispensabile intervenire sul welfare. L'opinione
L'idea è del presidente di Cts Itinerari Previdenziali. Introdurre un prelievo generalizzato e crescente su tutti gli assegni per incentivare le nuove assunzioni di giovani.
Kamsin La sentenza della Corte costituzionale che ha annullato la deindicizzazione delle pensioni oltre tre volte il minimo introdotta dalla legge Fornero, può essere un'opportunità per ripensare a come fare per generare un migliore equilibrio tra pensioni e lavoro.
Il ragionamento si basa su alcuni presupposti: 1) il nostro sistema previdenziale è a ripartizione il che significa che con i contributi dei lavoratori attivi si pagano le pensioni; 2) come ogni sistema a ripartizione anche il nostro sottende un patto generazionale cioè una garanzia che ogni generazione consentirà a quella che l'ha preceduta di percepire la pensione; 3) i tassi di occupazione nel nostro paese sono molto bassi; 4) il cuneo fiscale è elevatissimo: siamo al primo posto per contributi sociali e nelle prime 5 posizioni per carico fiscale; 5) è fuor di dubbio che tutte le pensioni calcolate con il metodo retributivo siano assai più generose (soprattutto perché consentivano ampi spazi di evasione ed elusione) rispetto a quelle contributive; 6) il sistema pensionistico ora è certamente in equilibrio ma per reggere nel tempo ha necessità che l'economia migliori, che ci sia più sviluppo e maggiore occupazione.
Lo capiscono tutti che se negli anni della crisi abbiamo perso più di un milione di posti di lavoro significa che abbiamo 1 milione di persone che non versano più i contributi e quindi il sistema soffre e va in deficit, anche a causa della generosità delle citate pensioni retributive. Quindi ricapitolando: abbiamo scarsi livelli di occupazione dovuti anche all'eccessivo carico contributivo e fiscale mentre per mantenere l'apparato pensionistico/assistenziale occorrerebbe una maggiore occupazione soprattutto per la parte giovani (fino ai 29 anni) e per la «coda» cioè per gli over 55, troppo giovani per la pensione e spesso troppo costosi per restare al lavoro. Per inciso nel 2013 il costo complessivo del sistema che impropriamente chiamiamo pensionistico vale 280 miliardi di cui i due terzi sono pensioni e un terzo assistenza pura. Alla fiscalità generale il sistema è costato circa 100 miliardi.
Cosa possiamo fare? Conviene ai pensionati pagare qualcosa di più per garantirsi sia il patto intergenerazionale sia più semplicemente la loro pensione?La Corte costituzionale potrebbe avvallare un provvedimento che si ponga l'obiettivo di favorire un aumento dell'occupazione sia under sia over e quindi di rendere più sostenibile il bilancio prettamente previdenziale e quello assistenziale?
Considerando che con il Jobs Act si sono create le premesse per un aumento dell'occupazione si potrebbero fare due proposte: a) prevedere che per tutte le 23,3 milioni di prestazioni in pagamento l'indicizzazione ai prezzi sia pari al 90%; b) introdurre un contributo di solidarietà su tutte le prestazioni, anche assistenziali, generate dal metodo retributivo; ricordo che per i «poveri» contributivi cioè i giovani che hanno iniziato a lavorare dal 1996 non sono più previste ne le maggiorazioni sociali né le integrazioni al minimo di cui oggi godono oltre 4,6 milioni di pensionati su 16,3 milioni, un numero enorme di persone che in 65 anni di vita hanno pagato pochi contributi e forse pochissime tasse (che non pagano neppure oggi su queste prestazioni) e che gravano prevalentemente sulle giovani generazioni.
Il contributo sarà basso, ad esempio, dello 0,5% sulle pensioni fino al minimo (circa 2,5 euro al mese) per arrivare a percentuali più consistenti al crescere degli assegni. A seconda delle percentuali si potrebbero incassare tra i 5 e 7 miliardi l'anno; per fare cosa? Semplice, per creare incentivi fiscali finalizzati sia all'assunzione degli under 29 sia degli over 55. Gli incentivi andrebbero a sostituire l'attuale decontribuzione prevista nel Jobs Act peri prossimi 3 anni sulle assunzioni con il contratto a tutele crescenti. Ricordo che quando venne eliminata la decontribuzione per le regioni del Mezzogiorno a seguito delle previsioni europee fu un disastro per il Sud.
E' più che prevedibile che anche alla scadenza del triennio ciò accada; non succederebbe se gli incentivi fiscali (un'Irap positiva, cioè più assumi e più sconti fiscali hai) fossero stabili. Un aumento dell'occupazione, avrebbe il merito di aumentare i livelli di contribuzione e ridurre le spese per gli ammortizzatori sociali. Eliminerebbe in radice tutte le richieste di sussidi (reddito minimo e così via) e genererebbe un circolo virtuoso (meno gente che si rifugia nell'assistenza e più lavoratori). Con i 5/7 miliardi si può fare molto per l'occupazione soprattutto quella under, over e femminile. Credo che essendo un provvedimento (molto impopolare per la politica) utile al Paese e gravante sull'intera collettività di coloro che hanno interesse a mantenere l'equilibrio del sistema previdenziale (cioè la loro pensione), la Consulta potrebbe accettarlo.
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Zedde
Dis-Coll 2015, via libera alla presentazione online delle domande
Da oggi le domande volte ad ottenere l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che hanno cessato l’attività dal 1 gennaio 2015 e sono rimasti senza lavoro saranno potranno essere presentate per via telematica. La nuova misura è prevista dall’art. 15 del D.Lgs.4 marzo 2015 n.22, come illustrato dalla circolare numero 83 del 27 aprile 2015. Lo Comunica l'Inps in una nota.
La domanda si può inviare online tramite il nuovo servizio DIS-COLL, pubblicato in Servizi online e accessibile con Pin dispositivo, dal percorso Accedi ai servizi>Servizi per il cittadino (Pin)> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione)>ASpI, disoccupazione, mobilità e trattamento speciale edilizia> DIS COLL.
L'dentikit della nuova indennità. L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale. Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.
L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.
La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.
Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
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Pensioni, Renzi: partita complessa. Serve piu' tempo per decidere
"La Corte costituzionale ha deciso che una norma del governo Monti, la mancata indicizzazione delle pensioni, è incostituzionale, ma non dice che il governo deve pagare domani mattina tutto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nel corso del videoforum di Repubblica.it. Kamsin "Nei prossimi giorni verificheremo le carte, prendiamoci il tempo necessario per evitare di fare errori - ha aggiunto Renzi - sulle pensioni non si possono sparare cifre a casaccio".
"Troveremo il modo per tenerci dentro le regole europee, troveremo una soluzione per rimanere credibili a livello europeo - ha sottolineato il premier -. Il problema è ampiamente nella nostra capacità di risolverlo".
Damiano: “I temi della diseguaglianza sociale, che stiamo sollevando da tempo, sono finalmente balzati agli onori delle cronache". “L’elenco dei problemi e’ purtroppo lungo – spiega Damiano – e comprende: nuova indicizzazione delle pensioni, dopo la sentenza della Consulta (il costo, secondo la CGIA di Mestre, ammonterebbe a 16 miliardi di euro); reddito minimo o di cittadinanza ( se si volesse dare un assegno di 600 euro al mese ad un milione di persone senza lavoro, la spesa strutturale annua ammonterebbe a 7 miliardi e 200 milioni di euro e attualmente i disoccupati superano quota 3 milioni); adeguamento delle pensioni “incapienti”, quelle che arrivano fino a 600 euro al mese e che riguardano circa 6 milioni di pensionati; soluzione del problema degli “esodati” non compresi nei 170.000 salvaguardati (le risorse in questo caso ci sono per una soluzione, anche se parziale, utilizzando i risparmi del Fondo appositamente costituito); introduzione di un criterio di flessibilita’ nel sistema pensionistico per consentire, soprattutto a chi e’ rimasto senza lavoro, di poter andare in pensione a partire dai 62 anni di eta’ (anche in questo caso sarebbero necessari alcuni miliardi di euro)”.
” La massa e l’urgenza dei problemi sociali irrisolti e’ enorme e richiede risorse attualmente non disponibili. Occorre una attenta regia da parte del Governo con il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali per l’individuazione di priorita’ condivise. Scegliere da soli sara’ moderno, ma si commettono troppi errori”
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