Pensioni, L'incentivo all'esodo va tassato anche se conferito ad un fondo pensione

Lunedì, 06 Giugno 2022
I chiarimenti in un documento dell’Agenzia delle Entrate. L'incentivo all'esodo destinato alla previdenza integrativa non gode di neutralità fiscale.

L'incentivo all'esodo destinato alla previdenza integrativa deve essere assoggettato al normale prelievo Irpef con il criterio della tassazione separata e quindi la somma trasferita al Fondo sarà al netto del prelievo fiscale. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 232/2022 ad un interpello proposto da un dirigente. La prestazione, è il ragionamento dell’AdE, non può godere dello stesso trattamento (di favore) fissato dalla legge per il conferimento del TFR al fondo pensione.   

La questione

Riguardava un dirigente che aveva aderito ad un accordo di incentivazione all’esodo al fine di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. L’accordo disponeva che, su richiesta dell’interessato, l’azienda avrebbe versato parte o l’intera somma direttamente al fondo di previdenza integrativa. L’interessato aveva chiesto all'AdE di chiarire se, in tal caso, il trattamento avesse goduto della c.d. «neutralità fiscale» stabilita in favore del trattamento di fine rapporto lavoro che, come noto, se conferito ad un fondo pensione, non viene tassato.

I chiarimenti

Secondo l’AdE la tesi prospettata dal contribuente non può essere accolta.  L'art. 19, comma 4, del Tuir riserva, infatti, il principio di «neutralità fiscale» esclusivamente al Tfr e non anche ad altre somme. In sostanza, il trasferimento al fondo del Tfr, sia maturando che quello maturato, non costituisce anticipazione e, perciò, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Stessa situazione non è prevista per l'incentivo all'esodo. Il quale, pertanto, conclude l'AdE, se trasferito al fondo pensione non potrà mai fruire della neutralità fiscale. Tale somme, piuttosto, andranno versate al fondo di previdenza integrativa al netto dell'imposta calcolata ex art. 19, comma 2, del Tuir, cioè dopo aver scontato l'Irpef in base alla regola c.d. della «tassazione separata».

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