
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Tasi 2014, Serve l'F24 telematico per la compensazione dell'imposta
Lunedì, 06 Ottobre 2014Strada obbligata per i contribuenti che hanno tributi erariali da compensare con la Tasi. Gli interessati dovranno necessariamente compilare l'F24 telematico.
Kamsin Si avvicina la scadenza per i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi entro lo scorso 10 Settembre. Per rispettare l'appuntamento i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. L'imposta potrà essere pagata attraverso il modello F24 (cartaceo o telematico) oppure attraverso il bollettino postale (approvato con il decreto 23 maggio 2014). In tal caso il pagamento va effettuato presso gli uffici postali oppure tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.
Sia con l'F24 che con il bollettino postale si potranno pagare importi superiori a mille euro ma il pagamento mediante F24 offre in più la possibilità, rispetto al bollettino postale, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.
Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.
Dal 1° Ottobre inoltre, se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste, gli sportelli di Equitalia. Potrà essere utilizzato l'F24 cartaceo per importi superiori a mille euro solo se ricevuto precompilato dal Comune.
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Zedde
Tasi 2014, le regole per gli immobili diversi dall'abitazione principale
Sabato, 04 Ottobre 2014I contribuenti dovranno verificare le delibere Tasi dei Comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale, perchè in molti casi si è decisa l'applicazione della nuova imposta solo sull'abitazione principale.
Kamsin I possessori di immobili diversi dall'abitazione principale dovranno verificare le delibere comunali per comprendere se, oltre all'Imu, dovranno pagare anche la Tasi. La Tasi colpisce sia i fabbricati che le aree edificabili, con la sola esclusione dei terreni agricoli. Molti Comuni, per semplificare, hanno però deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale lasciando l'Imu sugli altri immobili. In tali enti pertanto, i contribuenti dovranno pagare solo l'Imu (l'acconto era previsto per lo scorso 16 Giugno e il saldo Imu dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre).
I contribuenti nei Comuni che hanno invece applicato anche la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare entrambe le imposte, nel rispetto del tetto massimo di aliquota previsto dalla legge, pari al 10,6 per mille o, a certe condizioni, all'11,4 per mille. E se questi comuni hanno pubblicato le aliquote per la prima volta entro lo scorso 18 settembre, l'acconto Tasi dovrà essere pagato entro il 16 ottobre ed il saldo il prossimo 16 Dicembre. Restano invece ferme le date sopra indicate per il pagamento dell'Imu.
Per quanto riguarda le aliquote si ricorda che l'aliquota base Imu è il 7,6 per mille che i Comuni possono variare sino ad un massimo del 10,6 per mille e un minimo del 4,6 per mille. Per la Tasi l'aliquota base è l'1 per mille, che può essere azzerata o elevata sino al massimo del 2,5 per mille. I Comuni possono anche aumentare l'aliquota di un altro 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulle abitazioni principali. Per l'Imu, i contribuenti dovranno fare riferimento alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Entro tale data il Comune può modificare le misure già pubblicate ma la delibera non può essere adottata oltre il 30 settembre, data di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di delibere il contribuente dovrà utilizzare per il pagamento del saldo le aliquote in vigore nel 2013.
La base imponibile - Le regole di determinazione della base imponibile sono identiche per entrambi i tributi. Si parte dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5%, e si moltiplica l'importo per i coefficienti di legge: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.
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Tasi 2014, ecco come rimediare agli errori sull'acconto
Venerdì, 03 Ottobre 2014Se il contribuente ha effettuato un maggior o un minor versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione o versare la somma aggiuntiva con la rata di saldo. L'articolo 10 dello Statuto del Contribuente lo pone al riparo da eventuali sanzioni.
Kamsin La possibilità di aver commesso un errore nel pagamento della Tasi è altissima. Complice il caos tra aliquote, detrazioni e scadenze i contribuenti possono infatti aver determinato male gli importi da versare in acconto in occasione dell'appuntamento con il pagamento della prima rata dell'imposta. I casi pratici sono tantissimi, ad iniziare dall'errata indicazione dei codici tributo sugli immobili. Come rimediare?
Secondo l'AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, per eventuali errori nel pagamento della Tasi sono applicabili le indicazioni fornite per l'Imu dal ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, che ha autorizzato le auto-compensazioni all'interno dello stesso anno d'imposta. In pratica se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione con la rata di saldo, purchè si versi l'importo complessivamente dovuto per l'anno. E' sufficiente, in altri termini, che l'ammontare dell'imposta versata nell'anno sia corretto.
Non ci dovrebbe essere nessuna sanzione anche laddove il contribuente abbia versato un importo minore e poi integri il versamento di quanto non versato in acconto con il saldo. Qui tuttavia, ricorda l'AGEFIS, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune anche se il contribuente può invocare, a sua discolpa, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Ammessa, in alternativa, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Anche gli errori di utilizzo dei codici tributo Tasi non dovrebbero portare ad alcuna conseguenza, se l'importo complessivamente dovuto è stato comunque versato; il contribuente dovrà avere cura tuttavia di inviare una comunicazione al Comune che evidenzi la corretta imputazione di quanto versato. Si ricorda, tra l'altro, che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta alle Entrate in quanto, come l'Imu, anche la Tasi è un tributo comunale.
Zedde
Pensioni Pa, slitta il pagamento della buonuscita
Venerdì, 03 Ottobre 2014Il termine di liquidazione della buonuscita per il personale in esubero dalle Pa decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero.
Kamsin Si dilata la data di percezione dell'indennità di buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego in esubero ed in prepensionamento all'esito dei piani di riduzione avviati con la spending review del Governo Monti. Per i "soprannumerari", infatti, il termine di liquidazione decorre dalla data di uscita dal lavoro se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011; in caso contrario decorre dalla data teorica di pensionamento in base ai nuovi requisiti fissati dalla Riforma Fornero. Che tradotto significa un'attesa di diversi anni prima di vedere la prima tranche della buonuscita.
E' quanto ha precisato l'istituto di previdenza con la Circolare Inps 79/2014 con cui ha specificato le regole per la liquidazione della buonuscita per il personale in esubero che accede al prepensionamento secondo quanto stabilito dal Dl 95/2012 come modificato, di recente dal dl 101/2013. Per tali lavoratori, spiega l'Inps, il giorno a partire dal quale decorre il termine di pagamento della buonuscita dipende dal fatto che il lavoratore sia o meno in possesso dei requisiti per la pensione al 31 dicembre 2011.
Dopo il 2011 - Per chi matura un diritto a pensione dopo il 2011 il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione in base alle regole previste dalla riforma Fornero.
Inoltre sulla data di liquidazione del Tfs-Tfr incide anche: a) il tipo di prestazione pensionistica a cui si avrebbe diritto con le regole della Riforma Fornero e; b) se la pensione con le vecchie regole viene maturata entro o dopo il 31 dicembre 2013 (il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data).
Nello specifico il termine di pagamento sarà di 24 mesi qualora il soggetto maturi il diritto (teorico, cioè calcolato in base ai requisiti previsti dal Dl 201/2011) alla pensione anticipata prima del limite ordinamentale o della ipotetica pensione di vecchiaia. Se, invece, l’interessato raggiungerà, secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia (rispettivamente a seconda se il diritto è raggiunto entro o dopo il 31.12.2013).
Un Esempio - La circolare riporta il caso di una dipendente che ha maturato in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013 con 40 anni di contributi e 58 anni e 8 mesi di età (vecchi requisiti). In base alle regole della riforma, il diritto alla pensione anticipata scatterebbe il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi). Di conseguenza il Tfs-Tfr potrà essere liquidato dal 7 agosto 2016, dopo 24 mesi.
Il periodo di 24 mesi si può ridurre a 6 o 12 mesi se il lavoratore raggiunge il limite ordinamentale (che in via generale è di 65 anni) prima o in coincidenza con il diritto alla pensione anticipata o se lo raggiunge durante l'attesa dei 24 mesi. Il limite sarà di 6 mesi qualora il lavoratore raggiunga il diritto a pensione entro il 31.12.2013 o di 12 mesi se lo matura successivamente.
Entro il 2011 - Nessuna novità, invece, per il Tfs-Tfr di chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2011. Per chi ha maturato i requisiti entro il 2011 il termine di pagamento della buonuscita decorre dalla data di collocamento a riposo e sarà di: 105 giorni per chi entro il 12 agosto 2011 ha maturato la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale dell'amministrazione di appartenenza o la massima anzianità contributiva (cioè in genere i 40 anni di contributi); 6 mesi per chi, al 12 agosto 2011, ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la quota; 24 mesi per chi ha maturato il diritto alla pensione anticipata con la «quota» tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011 se la cessazione avviene per dimissioni (sei mesi se la cessazione avviene per raggiungimento del limite d'età ordinamentale); sei mesi se l'anzianità contributiva massima (40 anni) è stata maturata tra il 13 agosto e il 31 dicembre 2011.
Zedde
Tasi 2014, niente Imu sugli immobili assimilati ad abitazione principale
Giovedì, 02 Ottobre 2014I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.
Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.
Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".
Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.
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