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La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014 a partire dal 31 Ottobre 2014, i lavoratori della pubblica amministrazione saranno collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale vigente in molte Pa. Kamsin Esclusi i magistrati e i professori universitari che potranno raggiungere il 70° anno di età (godendo peraltro di una pensione piu' succulenta grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' elevati). La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) potrà essere ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora con l'abolizione del trattenimento in servizio sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione anticipata entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

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E' stata confermata nel decreto sulla Pa la norma che consente alle imprese editoriali in crisi che avviano un processo di ristrutturazione, di ricorrere al prepensionamento dei giornalisti. Kamsin La misura, nel rifinanziare gli oneri per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata possano essere attivati dalle imprese editrici in crisi a condizione che sussistano appositi piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I piani devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti. Il vincolo tuttavia non interesserà le imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.

La misura pertanto subordinerà la possibilità, per le imprese editoriali, di procedere al prepensionamento dei giornalisti alla presentazione di appositi piani di ristrutturazione aziendale che prevedano uno specifico "turnover" minimo del personale. Le imprese che avevano già presentato istanza per il collocamento in prepensionamento dovranno integrare i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con le assunzioni indicate dalla nuova norma. 

Inoltre si prevede che per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i  giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008) di una spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il  2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019.

La disposizione prevede anche la revoca dei finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i  quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all'articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore (anche nel caso in cui il  rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).

Riforma Pensioni, la Camera chiede il ripristino di Quota 96 e dei precociZedde

E' disponibile su Pensioni Oggi il decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473/2014 che modifica le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Kamsin

Com'è noto il Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi.

Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Mobilità in deroga -  L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.

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Cambiano le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale Lavoro-Finanze firmato lo scorso 1° Agosto (di cui si attende la pubblicazione ufficiale), in concomitanza con un nuovo stanziamento di risorse che, per il 2014, porta a una copertura complessiva di 1 miliardo e 720 milioni di euro vengono stabiliti nuovi criteri per l'accesso a questi due ammortizzatori sociali in vista della loro definitiva abolizione prevista per il 2017. Kamsin

La legge 92/2012, in attesa che vada a regime il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha infatti previsto un regime di transizione per il 2013-2016 in considerazione del perdurante stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Per il periodo transitorio però le risorse sono state ridotte rispetto al passato e quindi i criteri sono oggi piu' restrittivi. Ecco quindi che il nuovo Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il che, per orientamento consolidato porta a escludere dal novero dei fruitori i liberi professionisti che non sono considerati "imprenditori" salvo che agiscano in forma di società di persone o di capitali. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi

Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Mobilità in deroga -  L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.

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Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Kamsin E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

L'indirizzo emerso dovrebbe pertanto travolgere anche gli ulteriori paletti in materia introdotti nella seconda salvaguardia e nella terza salvaguardia (dove il limite è stato temperato ma risulta ancorato ad un vincolo di reddito).

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