Cig in deroga, firmato il decreto. Ecco le nuove regole

Mercoledì, 06 Agosto 2014

I trattamenti di cassa integrazione in deroga non potranno superare gli 11 mesi nel 2014, e i 5 mesi nel 2015, il beneficio sarà concesso inoltre solo ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità aziendale (8 mesi per il 2014). Esclusi dal beneficio i casi di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa e gli studi professionali. Kamsin Sono questi i nuovi paletti fissati nel decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473 firmato lo scorso 1° Agosto (il testo è qui disponibile) che riordina i criteri di concessione della cassa e della mobilità in deroga. Le novità entreranno subito in vigore.

Per quanto riguarda la fruizione della cassa integrazione in deroga il provvedimento incrementa l'anzianità lavorativa necessaria per accedere al trattamento da 90 giorni ad almeno 12 mesi, fissa un limite di 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015 per la fruizione del beneficio. Norme ancora piu' restrittive sulla mobilità in deroga per la quale il decreto stabilisce che, per il 2014, il beneficio non potrà superare i 5 mesi, non ulteriormente prorogabili, per quei lavoratori che abbiamo già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuative. Per quei lavoratori che non hanno raggiunto i 3 anni di prestazione la proroga per il 2014 salirà fino a 7 mesi, anche in questo caso non ulteriormente prorogabili. Solo ai lavoratori del Mezzogiorno, che ricadono nelle aree individuate dal Dpr 218, la mobilità in deroga potrà essere prorogata di ulteriori 3 mesi sia che abbiano tre anni di mobilità in deroga alle spalle sia che non li raggiungano. Dal 1° gennaio 2017 la mobilità in deroga scomparirà per tutti.

Il regime Transitorio - Il decreto prevede anche un regime transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe a livello nazionale e regionale per consentire una gestione razionale del passaggio dal precedente all'attuale regime.  La cassa integrazione in deroga potrà essere concessa per crisi aziendali temporanee, o determinate da eventi transitori, e in caso di ristrutturazione o riorganizzazione. Solo per il 2014 è possibile "derogare" ai nuovi tetti di durata. A livello nazionale, solo in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, ed entro un limite di spesa di 55 milioni. A livello regionale, entro 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite.

La nuova modalità di autorizzazione - Il provvedimento modifica anche la procedura di autorizzazione dell'ammortizzatore sociale: l'azienda dovrà presentare, in via telematica, a Inps e Regione, la domanda di proroga concessione dello strumento; per poter accedere al beneficio, inoltre, l'impresa deve avere prima fatto ricorso agli strumenti ordinari di flessibilità.

Zedde

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