Pensioni, Niente aumenti di invalidita' durante il congedo straordinario biennale

Martedì, 07 Giugno 2022
Le cd. maggiorazioni per gli invalidi spettano in relazione ai soli periodi di attività alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. 

Sono Alfredo, 65 anni a breve, dipendente a tempo indeterminato del comparto Enti locali, settore Polizia locale, dal 1° gennaio 1985, gradirei avere delucidazioni su quanto di seguito descritto: premesso che:
- mi è stata riconosciuta, dall'amministrazione comunale di appartenenza, infermità derivante da causa di servizio, ascritta per cumulo alla tabella A - categoria 3^, in data 16.12.2013 (a seguito di sentenza di Tribunale Civile-Sezione lavoro);
- ho usufruito del congedo straordinario ex D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011, a partire dall'anno 2019 e per una durata complessiva, ad oggi, di anni 1 e mesi 11;

ai fini dell'accesso alla "quota 102",

- i contributi figurativi sono da considerarsi validi per il calcolo dell'anzianità di servizio utile al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento?
- i benefici di cui all'art. 80, comma 3, della Legge n. 388 del 23.12.2000 (due mesi di contribuzione figurativa -fino al limite massimo di cinque anni- per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, sono applicabili al periodo di fruizione del congedo straordinario (D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)?
- Sulla base di quanto sopra descritto si ritiene possibile accedere, sin da oggi, al prepensionamento con "quota 102"?

Come noto la legge di bilancio 2022 riconosce ai lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, il trattamento di pensione anticipata in «Quota 102». A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell'anno, l'accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022.

Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 22, I. n. 153/1969, dei 38 anni di anzianità contributiva necessari al conseguimento della pensione anticipata, almeno 35 devono essere di «contribuzione effettiva», e dunque al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati come, ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, ecc. (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014).

Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell'anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).

Nel caso di specie il lettore (che, peraltro, è iscritto ad una forma esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria) può integrare i 38 anni di contributi anche con i periodi figurativi di congedo straordinario biennale nonché con le maggiorazioni di cui all’articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000.

Tali maggiorazioni, è bene precisarlo, spettano però in relazione ai soli periodi di attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. (Circ. Inps 29/2002).

Il beneficio di cui all’articolo 80, co. 3 della legge n. 388/2000, pertanto, si ritiene non spettante per i periodi temporali durante i quali il lettore sia stato assente dal lavoro per la fruizione del congedo straordinario biennale ma solo per i periodi temporali anteriori al 2019, durante i quali ha prestato attività lavorativa.

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