L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Quali sono gli immobili non commerciali che oggi sono esenti dall'IMU, e come cambierebbe con il Decreto Liberalizzazioni la disciplina per l'IMU sugli immobili  della Chiesa? Grazie, Vincenzo

 

L'articolo 91-bis al decreto liberalizzazioni (DL 1/2012), in corso di approvazione in Parlamento, modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale, nella formulazione vigente, esenta da imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ove essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

Per effetto delle modifiche che verrebbero introdotte, viene specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. Attualmente invece l'articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, nell'interpretare l'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 dispone l’applicabilità dell’esenzione a tutte le attività dei predetti enti a condizione che queste non abbiano esclusivamente natura commerciale (che nei fatti determina l'esezione totale perchè tali enti svolgono, almeno in parte, anche attività non commerciale).

In mancanza dei nuovi requisiti introdotti, le relative attività saranno assoggettate (dal 2013, come si desume dall'articolo 91-bis) ad IMU sperimentale e con le medesime regole di calcolo.

 

 

Aliquote Imu, come determinarle

Sabato, 10 Marzo 2012

Vorrei conoscere quali sono le aliquote Imu e quali sono i casi di riduzione previsti dalla legge. Grazie Franco

 

L’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, come convertito dalla legge 214/2011, ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

 

In particolare, si prevede un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13. L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

 

Presupposto dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Base imponibile (comma 3 dell’articolo 13) è il valore dell'immobile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI.

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli viene determinato, in particolare:

-        per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4 dell’articolo 13) applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, specifici moltiplicatori (che sono più alti rispetto a quanto previsto dalla disciplina ICI e dalle relative norme di attuazione) in base alla categoria catastale dell'immobile (per le abitazioni il moltiplicatore è 160);

-        per i terreni agricoli (successivo comma 5), applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 130; esso è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

-        per fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili, è rimasta inalterata la disciplina ICI.

L’aliquota di base IMU (comma 6 dell’articolo 13) è pari allo 0,76 per cento. Ma è data facoltà ai comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. Ricordo inoltre che ai sensi del  comma 9 dell'art. 13,  i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati.

Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare sussiste:

-        la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. In relazione alla “prima casa”spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;

-        la riduzione  allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.


 

 

Mi confermate che il bollino blu è stato abrogato dal 2012? Grazie per la Vostra gentilezza e professionalità

 

Il Decreto Semplificazioni non ha abrogato il cd "bollino blu", ne ha solo modificato i termini per il suo rilascio o rinnovo. In particolare l'art. 11, comma 8 del Dl 5/2012 dispone che, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli verrà effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

In genere auto e moto devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione (art. 80, comma 3, Cod. della Strada). Il Bollino blu dunque seguirà queste cadenze.

Vorrei costituire una società tra professionisti: ci sono delle novità nel Decreto Milleproroghe?

Sì. In breve, il testo emendato del Dl 1/2012 come approvato dal Senato della Repubblica  prevede che le societa` cooperative di professionisti siano costituite da un numero di soci non inferiore a 3.

Viene anche precisato che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa` e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e` iscritta la societa` procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa` non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi il socio professionista  puo` opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita` professionali a lui affidate.

Ci sono novità riguardo la tassa sulle imbarcazioni della Manovra Monti?

Sì, il Decreto Liberalizzazioni, in corso di approvazione in Parlamento contiene alcune modifiche relative alla tassa nautica (introdotta dall'articolo 16 del Dl 201/2011). Le innovazioni principali riguardano: 

1) la tassa sarà annuale e non più calcolata su base giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a)   euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b)  euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c)  euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafò di lunghezza superiore a 64 metri`;

2) non ci sarà più l'esenzione per le imbarcazioni in rimessaggio. L'esenzione in questione scompare del tutto.

3) la tassa non sarà dovuta da coloro che non sono residenti in Italia al fine di stimolare il turismo. La tassa infatti non si applicherà ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio

4) E' prevista infine un'esenzione totale per il primo anno dalla prima immatricolazione allo scopo di non penalizzare l'industria nautica.

5) Viene eliminato l'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento da parte del comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

6) Viene precisato che il dimezzamento dell'imposta per le unità a vela con motore ausiliario vale solo se il rapporto fra superficie velica e la potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5

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