Esodati, se l'Inps restringe il campo di applicazione della salvaguardia

Mercoledì, 18 Marzo 2015

A dicembre ho inviato all'INPS di Cagliari la domanda in quanto sono un lavoratore collocato in mobilità a seguito di accordi stipulati entro il 31/12/2011 e ho cessato il rapporto di lavoro il 30/12/2011,con perfezionamento dei requisiti per la pensione entro 12 mesi successivi al termine del periodo di Mobilità. Sono nato il 07/11/1955,in mobilità fino al 07/09/2016. Maturo i requisiti con la legge ante Fornero il 30/06/2017( 61,7 mesi di età e 37 anni di contributi) e con decorrenza pensione il 01/07/2018.

In data odierna ho ricevuto il diniego. L'impiegato incaricato mi ha informato che non posso essere salvaguardato perché il programma che ha predisposto l'INPS prevede la decorrenza della pensione entro i 12 mesi dalla fine della mobilità e non il perfezionamento dei requisiti (61,7 mesi di età e36 anni di contributi quota 97,7) entro 12 mesi dalla fine della mobilità. Vi chiedo gentilmente un chiarimento in merito. Pierpaolo Kamsin Il problema è noto. In breve la legge 147/2014 riconosce la salvaguardia - tra l'altro - testualmente "nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita' ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011".

La questione verte quindi sull'interpretazione dell'avverbio "anche" e dell'apposizione delle relative virgole. Secondo la norma è possibile maturare un diritto a pensione - determinato con la normativa ante-fornero - nei successivi 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità a prescindere dal versamento dei volontari. Alcune sedi Inps disconoscono però nei fatti tale interpretazione attivando la fruizione di questo ulteriore periodo di 12 mesi solo a condizione che il lavoratore versi i contributi volontari per perfezionare un requisito contributivo mancante alla scadenza dell'indennità di mobilità (in sintonia con una norma simile inserita in precedenza nella quinta salvaguardia, cfr: messaggio inps 4373/2014). Per tale ragione, ritengo, che le sedi inps abbiano rigettato la domanda di salvaguardia.

Sarebbe utile che l'Inps precisasse in via ufficiale come debba essere interpretata tale disposizione per evitare indebite restrizioni.

seguifb

Zedde

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