Esodati, la sesta salvaguardia estende solo la finestra

Mercoledì, 05 Novembre 2014

sono nato il 12/03/1952 e sino al 31/05/2013 sono stato Direttore Amministrativo e finanziario di una importante Azienda italiana, data in cui sono stato licenziato conseguentemente ad una situazione concordata nel 2011.
Infatti, nel Giugno 2011 ( quindi molto prima della riforma Fornero/Monti ) essendo prossimo alla pensione che con quota 96 ( 60 anni di eta' e 38 anni e 10 mesi di contributi versati) maturava di diritto il 12/03/2012, informo la mia Azienda che in tale data sarei andato in pensione senza attendere la finestra di 1 anno prevista dalla vigente normativa, invitando il mio Direttore Generale a cercare all'esterno il mio sostituto, non essendo presente in azienda un profilo adeguato per la mia sostituzione.
Il 15 Settembre 2011 è stato assunto il mio sostituto a tempo indeterminato con le mie stesse mansioni di Responsabile Amministrativo Finanziario e nel contempo la mia Azienda mi ha chiesto ( e in quel momento io ho accettato) di affiancare questa persona fino al Marzo 2013 per le le consegne e l'affiancamento del caso essendo la mia azienda nel 2011 tra le prime 3 aziende industriali italiane del settore.
Nel Dicembre 2011 viene approvata la riforma delle pensioni Fornero/Monti e da allora, la mia Azienda ha sostenuto a fatica il costo di 2 Dirigenti Amministrativi fino al 31/05/2013, data in cui sono stato licenziato essendo dal 2011, di fatto, stato soppresso il mio posto di lavoro con questa nuova assunzione .
Oggi questa azienda ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo.
Tale riforma mi porta a maturare il nuovo diritto alla pensione al compimento del 64° anno di eta'+ aspettative di vita e cioe' nel 2016.
Ho fatto tutte le domande di salvaguardia , ma mi e' stato risposto che non rientro in nessuno dei casi che dal 2011 sono stati salvaguardati in quanto ho lavorato fino al 31/05/2013 anche se di fatto l’accordo e’ maturato prima della riforma Fornero i cui effetti finali ( il licenziamento) si sono manifestati successivamente.
Tutto quanto ho riportato risulta dai libri sociali della mia Azienda e da tutta la corrispondenza intercorsa tra me e la societa' medesima con data certa prima della riforma Fornero.
In conclusione chiedo , se il mio caso rientra tra gli esodati attuali o futuri avendo perso il posto di lavoro a seguito accordi fatti prima della riforma Fornero/Monti e che a seguito di tale riforma sono rimasto e rimarro' senza lavoro e senza pensione dal 31/05/2013 fino alla fine del 2016 ( sembra che il mio caso non rientri tra gli esodati da salvaguardare e allora cosa sono?)
Chiedo inoltre se ci sono i presupposti per una azione legale Paul 
Kamsin Si ritiene che allo stato attuale, pur con l'approvazione della sesta salvaguardia di cui alla legge 147/2014, la situazione per il lettore non sia mutata. Il lettore, da quanto si comprende, rientra infatti nel profilo di tutela dedicato ai lavoratori che hanno stipulato entro il 31.12.2011 un accordo individuale di risoluzione del rapporto di lavoro. Ebbene per tale profilo è necessario, tra le altre condizioni, che il rapporto di lavoro sia cessato entro e non oltre il 31.12.2012. Tale paletto è rimasto anche con riferimento alla sesta salvaguardia che, infatti, ha solo inciso sul termine di maturazione della prestazione pensionistica.

Pertanto, in assenza di ulteriori provvedimenti di salvaguardia, il lettore potrà accedere alla pensione anticipata solo nel 2016 fruendo dello sconto offerto dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 (cd. pensione a 64 anni).

Zedde

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