Il Cumulo dei periodi assicurativi avvicina l'uscita degli iscritti alla gestione separata

Franco Rossini Lunedì, 29 Ottobre 2018

Buon giorno, mi chiamo Giuseppe, ad Agosto 2018 ho compiuto 59 anni e sono dipendente di una Amministrazione Pubblica Locale. Sono in possesso del Decreto INPS di ricongiunzione e a fine anno 2018 avrò maturato 34 anni, 8 mesi e 15 gg di contribuzione. In vista della ipotetica modifica della Legge Fornero e nella speranza futura di poter andare in pensione con le nuove regole (62 anni di età e 38 anni di contributi versati) vorrei un parere sulla possibilità del versamento dei contributi volontari per chiudere alcuni buchi contributivi pregressi.

 

Faccio presente di essere in possesso di un estratto conto Inps del 19/01/1998 ove si indica che sono autorizzato ai versamenti volontari nella gestione lavoratori dipendenti con decorrenza dal 02/02/1985. In data 11/02/2008 ho ricevuto una comunicazione del Patronato EPACA ove si comunicava che essendo intervenuta la Legge 247/2007, questa aveva previsto delle eccezioni per i lavoratori che risultavano autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 20 Luglio 2007 e che risultava dagli archivi che avevo presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro tale data e pertanto potevo beneficiare di questa eccezione. A quel tempo non ho versato alcun contributo. Si pone pertanto la seguente domanda: Potrei ora versare contributi volontari per vuoti contributivi pregressi al fine di aumentare gli anni di contribuzione?

Purtroppo la risposta è negativa. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS non consente la copertura dei periodi pregressi, risalenti addirittura al 1985. Per coprire tali periodi il lettore può farlo solo tramite il riscatto nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Sono un invalido civile al 100% con accompagno dal 2009 e ho una. Pensione di inabilità lavorativa totale dal 2008 nonché legge 204 art 3 comma 3 anno 2010 Ho letto che chi ha la pensione di inabilità lavorativa totale può chiedere L assegno di assistenza continuativa Mi chiedo se tale assegno può corsistere con L assegno di accompagnamento che già prendo.Ho letto che dipende dalla patologia che che uno ha nel richiedere L assegno di assistenza continuativa che sia diversa patologia da quella richiesta per L accompagno Io sono andato in pensione per diabete milito con gravi complicanze e varie amputazioni arti inferiori ora sono in cura per esaurimento e schizofrenia. La risposta è negativa. L'assegno di assistenza continuativa - che può far seguito alla concessione della pensione di inabilità - ai sensi dell'articolo 5 della legge 222/1984 non è cumulabile con l'assegno di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili di cui alla legge 18/1980 traendo le due attribuzioni economiche dalla medesima causa.

Per gli anni 1990 fino al 1995 ho riscattato i 5 anni di co.co.co ante 1995 e quindi inizio Gestione separata - i contributi hanno determinato 2 anni nella FLDP Dal 1996 al Luglio 2008 sono statta iscritta alla Gestione Separata Da agosto 2008 ad oggi sono iscritta alla Fondo Lav Dip Privati Il quesito e' : 1)per il diritto alla pensione di vecchaia avrei gia' maturato il requisito in cumuo di 20 anni con uscita ai 67 anni etc.. 2)Per la misura concorrrono i versamenti in FLDP e e Gest Separata?? 3) Gli anni inseriti nella FLPD riscattati determinano un calcolo per diritto e misura misto ?? 4) Per il diritto deve avere almeno una pensione di 1,5 la minima ?? Quanto sopra a legislazione vigente o si prevedono cambiamenti

Si premette che l'Inps non ha diffuso norme specifiche che precisano gli effetti del riscatto dei periodi ante 96 nella gestione separata con la novellata facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016. Ciò per avvertire che quanto si dirà dovrà essere confermato dall'Istituto di previdenza. Ebbene: 1) Per il diritto a pensione si ritiene che anche i periodi riscattati ante 95 concorrano al raggiungimento dei 20 anni di contributi necessari per acquisire - in regime di cumulo dei periodi assicurativi - il diritto a pensione di vecchiaia all'età di 67 anni; a tal fine si rammenta che la contribuzione coincidente temporalmente vale una volta sola ; 2) per la misura della pensione concorrono tutti i periodi in FPLD e in Gestione Separata ancorchè sovrapposti temporalmente; 3) avrà un sistema di calcolo misto per quanto riguarda la quota FPLD essendoci contribuzione ante 1996 nel FPLD e contributivo per la quota a carico della Gestione Separata; 4) essendo parte dell'assegno calcolato con le regole miste si ritiene non sussista il vincolo dell'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale. Sui cambiamenti non si può dire nulla in quanto non è noto il progetto del Governo.

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