Opzione donna, i benefici sono limitati alle sole regole di calcolo

Mercoledì, 05 Novembre 2014

Sono una lavoratrice nata nel 1956 con possibilità di accedere, senza particolari problemi, al regime sperimentale donna di cui tanto si sta discutendo in questi ultimi tempi. Volevo sapere però come è possibile conteggiare i 35 anni di contributi: è utile anche la contribuzione da riscatto e ricongiunzione in quanto io ho effettuato un riscatto ed una ricongiunzione in passato? Inoltre la pensione è integrabile al trattamento minimo oppure no? Giorgia Kamsin L'opzione per il sistema contributivo per le lavoratrici di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 243 è limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto alla prestazione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo dell'assegno come invece previsto per le pensioni contributive (pari, nello specifico, cioè 1,5 volte l'assegno sociale per chi matura la pensione contributiva dal 2012 in poi).

Per quanto riguarda l'altro quesito, si ricorda che, per il conteggio di 35 anni di contributi sono utili, nel limite di 52 settimane annue, la contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria e figurativa con esclusione, tuttavia, della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione. Nei confronti delle lavoratrici inoltre non si applicano, inoltre, i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 335 del 1995 che riconoscono periodi di accredito figurativo in caso di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età.

Zedde

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