Opzione per il Sistema Contributivo
L'articolo 1, comma 23 della legge n. 335/1995 consente ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive. Vediamo dunque, in questa guida, le principali caratteristiche.
Indice
Requisiti
Per l'esercizio della facoltà di opzione gli assicurati devono rispettare tre condizioni: 1) non aver maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995; 2) vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè successivi al 31 dicembre 1995); 3) essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. L'Inps ha spiegato (Circ. Inps 54/2021) che ai fine del perfezionamento dei predetti requisiti rilevano anche i periodi da riscattare se la domanda di riscatto è presentata contestualmente a quella di opzione al sistema contributivo.
Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Fornero dal 2011 l'Inps distingue ulteriormente a seconda se i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione sopra descritti siano stati perfezionati entro il 31.12.2011 o dopo il 31.12.2011 (messaggio inps n. 219/2013). Nel primo caso la facoltà di opzione è riconosciuta a condizione che al 31 dicembre 2011 gli assicurati abbiano perfezionato sia i requisiti per l'opzione che quelli per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011; nel secondo caso si applicano, invece, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
I vantaggi
L'esercizio dell'opzione al contributivo consente ai lavoratori nel sistema misto di guadagnare una prestazione pensionistica alle medesime regole dei lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. In taluni casi ciò può produrre un beneficio sull'importo dell'assegno. In particolare ciò vale per quei lavoratori che possano far valere forti retribuzioni all'inizio del periodo assicurativo che man mano siano diminuite con il passare del tempo.
In tal caso l'applicazione delle regole contributive potrebbero dar luogo ad una prestazione di importo superiore a quella risultante con il sistema misto. Con l'opzione di cui all'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 si possono, inoltre, attivare alcuni istituti di favore presenti nel sistema contributivo per il raggiungimento della pensione. Si pensi, in particolare, alla possibilità per le lavoratrici madri di godere dell'anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno (cfr: messaggio inps 18730/2013) e dei benefici previsti dall'articolo 1, co. 40 della legge n. 335/1995. Più di recente, inoltre, vale la pena segnalare la possibiltà di utilizzare l'opzione al contributivo per riscattare il corso di studio universitario con i criteri agevolati (Circ. Inps 6/2020).
Svantaggi
Dal 2012, l’opzione comporta l’applicazione esclusivamente del metodo di calcolo contributivo alla pensione del soggetto che la effettua, e non più, anche, quella dei requisiti per il diritto alla pensione previsti nel regime contributivo. Pertanto gli unici canali di pensionamento sono quelli tradizionali per i "misti" e cioè: a) pensione di vecchiaia a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (non si deve verificare il rispetto dell'importo soglia di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale; cfr: messaggio inps 219/2013); b) pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi + finestra mobile di tre mesi (41 anni e 10 mesi le donne); c) quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi).
Non è possibile, invece, guadagnare l'uscita a 64 anni e 20 anni di contribuzione ed un assegno pari a 2,8 volte il valore dell'AS come previsto per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 1995; la pensione a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; nè la pensione con opzione donna (58-59 anni unitamente a 35 anni di contributi, cfr: messaggio inps 4560/2021).
Con l'opzione, inoltre, si perde il diritto all'integrazione al minimo della pensione e la retribuzione viene assoggettata al massimale della base pensionabile e contributiva di cui all'articolo 1, co. 18 della legge n. 335/1995 (attualmente pari a 103.055€ annui) dalla data di esercizio dell'opzione. Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, co. 7 della legge n. 335/1995:
- ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (o quota 100) non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Più gestioni
I requisiti per esercitare l'opzione al sistema contributivo (anzianità al 31.12.1995, almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 successivi al 31.12.1995) devono essere verificati nella gestione in cui si effettua l'operazione. In caso di contribuzione mista, pertanto, teoricamente è possibile limitare l'opzione ad una sola delle gestioni in cui è presente anzianità assicurativa al 31.12.1995. Questa facoltà, tuttavia, è incompatibile con il pensionamento in regime di cumulo dei periodi assicurativi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in tutte le gestioni in cui risulti versata e/o accreditata anzianità al 31.12.1995 (Circ. Inps 103/2017).
Salvaguardia Vecchie Regole
Come accennato è garantito il mantenimento delle vecchie regole di pensionamento a favore dei soggetti che entro il 31.12.2011 abbiano maturato sia i requisiti per l'esercizio dell'opzione sia i requisiti per il diritto a pensione con il sistema contributivo nella disciplina ante fornero ancorché esercitino l'opzione in data successiva al 31.12.2011.
Ciò significa che questi soggetti possono usufruire della pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di età (60 se donne) unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, oppure la cd. quota 96 (per ulteriori info). Si rammenta che a tal fine alla data del 31.12.2011 deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.
La giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto, peraltro, anche a coloro che maturano i requisiti per l'opzione e per il diritto a pensione oltre il 31.12.2011 in regime di salvaguardia pensionistica.
La salvaguardia delle vecchie regole comporta sempre l'applicazione della disciplina delle finestre di accesso secondo la disciplina vigente al 31.12.2011.
Regime Sperimentale
Si presti particolare attenzione a non confondere quanto appena descritto con l'opzione donna (articolo 1, co. 9 della legge n. 243/04). Questo strumento consente infatti alle lavoratrici, sia del settore privato che pubblico di accedere alla pensione con 58/59 anni di età unitamente a 35 anni di contributi (se raggiunti entro il 2021) indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 23 della legge 335 e sopra citati. Si rammenta che, in questo caso, l'opzione al contributivo è limitata alle sole regole di calcolo mentre la prestazione resta giuridicamente di natura mista/retributiva. Per cui, in questo caso, non è possibile profittare dello sconto di quattro mesi per ogni figlio ma si può invece godere dell'integrazione al trattamento minimo.
Irrevocabilità dell'opzione
L'opzione per il calcolo contributivo è irrevocabile se produttiva di effetti giuridici sulla posizione assicurativa dell'interessato. Per cui se è esercitata al momento del pensionamento la scelta è da considerarsi irrevocabile. Se, invece, è esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione o all'attivazione di altri istituti (es. riscatto laurea con i criteri agevolati), l'opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui essa è produttiva di effetti per l'assicurato. Ad esempio lo diventa ove il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente il massimale della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima legge n. 335/1995 oppure effettua il riscatto della laurea con il criterio agevolato.