Pensione complementare, sì a due fondi integrativi. Limite di deducibilità a 5164 euro

Venerdì, 17 Maggio 2013

Ho sottoscritto recentemente due fondi pensione integrativi; il primo, con Poste italiane, il secondo con una compagnia di assicurazione. Possono coesistere entrambi o è possibile averne solo uno? Se si, è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5164 euro annui? Che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici? Yuri da Prato

Per il primo quesito, la risposta è che possono coesistere entrambi, come pure è possibile trasferire il montante accumulato in un fondo, accentrandolo nell'altro. In tal caso, però, il trasferimento può essere attivato solo dopo che siano trascorsi due anni di partecipazione ad un fondo. Per quanto ovvio, si sottolinea l'importanza di valutare attentamente le convenienze di ogni scelta. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è positiva: è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5,164 euro annui. Se si tratta, in entrambi i casi, di forme pensionistiche complementari, istituite in applicazione delle norme dettate dal Dlgs 252/2005, i contributi versati sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro: la deduzione opera complessivamente, e non per singola forma pensionistica.

Per quanto riguarda la terza domanda, relativa a che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici, va precisato che, in base al Dlgs 252/2005, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, sussiste il diritto alla prestazione pensionistica complementare, a condizione che una persona sia stata iscritta alla previdenza complementare per almeno cinque anni. In tal caso, la persona interessata potrà scegliere di farsi liquidare una rendita, calcolata rapportando il montante accumulato con un coefficiente di conversione determinato in base all'età del richiedente oppure di farsi liquidare una prestazione in capitale, ma in misura non superiore al 50% del montante finale accumulato, fer­mo restando che il capitale non riscosso va comunque liquidato in rendita.

Vi è infine la possibilità di ottenere la liquidazione dell'intero capitale, ma a condizione che la rendita calcolata in base al 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Per spiegarci meglio, si fa pre­sente che per il 2012 l'assegno sociale ammonta a euro 5,577,00 su base annua: quindi, se una rendita calcolata se­condo il metodo sopra esposto fosse inferiore a euro 2.788,50 la persona interessata potrebbe riscuotere l'inte­ro capitale.


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