Pensione di invalidità, l'assegno si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia

Martedì, 10 Marzo 2015

Percepisco l'assegno ordinario di invalidità e ultimamente l'Inps me lo ha stabilizzato. Ho compreso che, tramite la stabilizzazione, continuerò a percepire l'assegno senza ulteriori controlli dei medici Inps fino al momento in cui avrò l'età pensionabile. Ma quale? Quella di vecchiaia? Inoltre questa trasformazione vale sempre? Se non ho raggiunto il requisito minimo dei 20 anni di versamenti, che succede: resta con l'assegno a vita? Edoardo da Roma Kamsin L'articolo 1, comma 10 della legge 222/1984 prevede che l'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, ed in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per la prestazione in parola, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

La trasformazione avviene automaticamente senza bisogno di presentazione di alcuna domanda: sarà l'istituto previdenziale, al momento del compimento dell'età pensionabile da parte del titolare di assegno di invalidità, a dover verificare l'esistenza anche del requisito contributivo e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell'assegno.

I periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Valga il seguente esempio: Tizio ha ricevuto l'assegno di invalidità con 15 anni di contributi e per 10 anni lo ha riscosso senza aver mai prestato attività lavorativa. Ebbene, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l'Inps gli accredita 25 anni di anzianità contributiva e ciò gli consente di guadagnare la nuova forma di pensione una volta raggiunti i 66 anni e 3 mesi di età. La prestazione però, per determinarne la rata, sarà calcolata esclusivamente sui 15 anni effettivamente versati, senza tenere conto dei 10 anni "fittizi". 

C'è tuttavia una garanzia: in ogni caso l'importo della pensione non potrà essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età per la trasformazione.

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