Pensioni, Dal 2019 l'età di vecchiaia sale a 67 anni

Franco Rossini Venerdì, 07 Settembre 2018

Buona sera...ho 65 anni...contributi versati coltivatore diretto dal 1973 al 1979....contributi dipendente statale dal 1990 al 2011...totale 27 anni...67% di invalidità....maternità 1973-1975-1978...chiedo : se ho la possibilità di avere la pensione di vecchiaia?

 

La signora potrà conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età di 67 anni (dal 2019) cumulando gratuitamente la contribuzione presente nelle diverse gestioni previdenziali citate.

Buongiorno, sono un laureato dipendente delle FFSS. A febbraio 2002 (45 anni di età e 25 di contribuzione col riscatto) ho chiesto il riscatto di 2 anni del periodo di laurea (01/11/75 # 31/10/77). Per effetto del riscatto la mia pensione rientra nel sistema retributivo. L'INPS ha accolto la mia domanda, determinando l'onere col metodo della riserva matematica, utilizzando la tabella 1-m bis (lavoratore attivo con anzianità contributiva superiore a 15 anni) del dm 19/02/1981: tariffa relativa a età e contribuzione alla data della domanda (45 e 25 anni). Poiché il periodo riscattato ha impatto sulla sola quota A della pensione, mi chiedo se invece si sarebbe dovuto usare il coefficiente afferente alla anzianità contributiva (riscatto incluso) posseduta al 31/12/1992 e l'età al tempo della domanda, ossia 45 e 15 anni. Tale impostazione è stata utilizzata dalle FFSS in una precedente pratica di riscatto.

Nel caso di specie l'Inps ha utilizzato correttamente i coefficienti antecedenti alle modifiche introdotte dalla legge 122/2010 con la quale sono stati mutati i parametri per la determinazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica. Per quanto riguarda il coefficiente da utilizzare appare corretto il metodo dell'Inps: si utilizza cioè l'intera contribuzione (comprensiva dell'anzianità derivante dal riscatto) in possesso alla data della domanda.

Buongiorno, sono nato il 13/04/1960 con 2118 settimane versate al 30/06/2018. Se la mia azienda versa i contributi per accedere al pensionamento previsto entro il 2018 con 42 anni e 10 mesi,posso andare in pensione..

Purtroppo ritengo che la risposta sia negativa. Anche se l'azienda continuasse a versare i contributi il lettore avrebbe al 31.12.2018 un maturato contributivo pari 2.144 settimane. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono, invero, ben 2227 settimane di contributi entro il 31.12.2018.

buongiorno, le porgo questo quesito, perchè credo che possa interessare anche ad altri colleghi del comparto sicurezza e non solo. sono un ex vigile del fuoco in pensione dal 30/06/2011, riconosciuto con lo status di vittima del dovere con decreto del ministero dell'interno a seguito infortunio in servizio con percentuale del 5%, la domanda che volevo porre è la seguente: la legge di bilancio del dicembre 2016 ha stabilito che dal 01/01/2017 alle vittime del dovere che abbiano subito un invalidità in servizio riconosciuta con decreto, con qualsiasi percentuale, è prevista l'esenzione dell'irpef sulla pensione, quindi si percepisce la pensione intera. quello che volevo chiedere è se il rimborso dell'irpef, è previsto anche per gli anni precedenti a partire dal 01/07/2011 nel mio caso, così come previsto dall'art.3 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n.206? io sono stato riconosciuto vittima del dovere nel dicembre 2016, e di tutte queste cose non ne ero a conoscenza, le ho sapute di recente e pertanto mi sono recato all'inps (inpdap) per richiedere informazioni, un responsabile mi ha avviato la pratica di rimborso per il 2018, mentre per il 2017 mi ha inviato all'agenzia delle entrate, dove una impiegata mi riferiva che non ne era a conoscenza e che la mia richiesta di rimborso irpef per il 2017 la avrebbe sottoposta ad un dirigente. mi spiega se devo richiedere il rimborso anche per gli anni precedenti?

Allo stato attuale non risulta l'applicabilità dell'esenzione Irpef per gli anni precedenti al 2017 non avendo la legge nulla stabilito al riguardo. Si tenga conto, inoltre, che l'Inps ha stabilito che "l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato" (mess. Inps 3274/2018).

 

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