Pensioni, I rapporti tra disoccupazione e APe sociale

Franco Rossini Lunedì, 24 Luglio 2017

Egr. Dottore, Premessa: Ho 58anni e posseggo tutti i requisiti per l'accesso al beneficio pensionistico dei precoci. L'iscrizione nell'elenco della disoccupazione c/o il centro impiego implica anche la sottoscrizione del patto per il servizio. Quest'ultimo è indispensabile per la dichiarazione dello status di disoccupato, come richiesto per l'accesso al predetto beneficio. l'eventuale accettazione di un lavoro congruo con il mio profilo professionale, fino a sei mesi, determinerebbe la sospensione e non la decadenza dello stato di disoccupazione. Mentre l'accettazione di un lavoro oltre i sei mesi determinerebbe la decadenza dello status di disoccupato. Domanda: la predetta accettazione o rifiuto del lavoro entro i termini prima esposti, mi permetterebbe di accedere comunque al beneficio pensionistico dei precoci?  Ringrazio infinitamente per il cortese riscontro. Kamsin Per l'accesso al beneficio del pensionamento anticipato (sia tramite APe sociale che tramite quota 41 per i lavoratori precoci) è necessario che il lavoratore sia in stato di disoccupazione e che quindi, tra l'altro, abbia dato disponibilità ad accettare, tramite il patto di servizio personalizzato, un'offerta di lavoro congrua. Nell'eventualità che al termine dell'ammortizzatore sociale (cioè nei tre mesi successivi all'esaurimento della Naspi o dell'indennità di mobilità) al lettore venga proposta un'offerta di lavoro congrua l'accesso al pensionamento verrebbe compromesso in quanto, come indicato nel messaggio inps 2884/2017 il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato. Si tratta effettivamente di una impostazione rigida perchè il lavoratore si troverebbe in ogni caso danneggiato: se accettasse la rioccupazione perderebbe il requisito di inoccupazione trimestrale ma se lo rifiutasse rischierebbe di perdere lo stato di disoccupazione e, da ultimo, il beneficio pensionistico. Sicuramente sul punto saranno necessari ulteriori ragguagli in quanto il coordinamento tra le norme della disoccupazione e quello degli anticipi pensionistici non è stato molto lineare e si presta ad interpretazioni diverse. 

Ove invece la rioccupazione sia avvenuta durante la percezione della prestazione contro la disoccupazione e ciò ne abbia comportato la sua sospensione l'Inps ha precisato che tale ipotesi non pregiudica l'accesso all'ape sociale o al pensionamento con 41 anni di contributi. Resta inteso, in ogni caso, che il richiedente deve aver concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Dunque al termine della rioccupazione il lavoratore dovrebbe riprendere la disoccupazione per il periodo residuo, attendere tre mesi di inoccupazione, e poi accedere al pensionamento anticipato.  

Sono un giovane 24enne iscritto all'università e titolare insieme a mia madre di pensione di reversibilità. Non sono a suo carico ed ho un CUD INPS per il 2016 di euro 4.948,64. Le mie domande sono: 1 - nel 2016 ho svolto il Servizio Civile Nazionale per un anno, percependo mensilmente euro 433,80 (x 12 mesi = 5.205,60), attestati dal relativo CUD del Ministero degli Interni. E' corretto aver continuato e continuare a ricevere contemporaneamente la pensione di reversibilità, senza decurtazioni, secondo la Circolare INPS 185/2015 che recita: cap.5.2 Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile: "Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico" Mi chiedo se pur non essendovi sospensione della pensione, sia prevista in tale caso una sua decurtazione.

2) Apprestandomi a considerare per il prossimo anno un piccolo lavoro, ho letto la legislazione vigente in materia di pensioni di reversibilità, sempre all'interno della stessa circolare: "Il Limite di reddito. In assenza di una previsione legislativa che interpretasse il concetto di "attività lavorative precarie" come espresso dalla Corte, l'Inps ha indicato che si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Dato che il trattamento minimo nell'AGO nel 2016 è pari a 6.531 euro, con la maggiorazione del 30%, il reddito compatibile con il mantenimento dello status di studente arriva quindi a circa 8.490 euro annuo" Mi chiedo: a -tale limite di reddito si considera qui comprensivo del reddito derivante dalla pensione di reversibilità, o e' solo riferito al lavoro? b - tale cifra e' netta o lorda? Per intendersi, a quale rigo del CUD del datore di lavoro corrisponde? c - e' rilevante, ai fini di eventuali decurtazioni della pensione di reversibilità, l'entità della stessa, in caso di reddito da attività lavorativa che resti comunque entro i limiti indicati nella Circolare?

Quanto alla prima domanda la risposta è negativa. La percezione di un reddito 5mila euro annui non determina alcuna riduzione della pensione ai superstiti che quindi può essere cumulata con l'attività svolta. Le riduzioni, infatti, scattano in presenza di un reddito superiore a tre volte il minimo inps (circa 1500 euro al mese). Quanto alla seconda domanda il reddito limite di 8.490 euro non è comprensivo della pensione di reversibilità in quanto la norma fa espresso riferimento al reddito da attività lavorativa svolta. La cifra è da considerarsi al lordo delle imposte. Anche in tal caso non è prevista alcuna riduzione della pensione ai superstiti per la medesima ragione prima esposta. 

Seguifb 

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati

Accedi