Salvaguardia, congedi entro il 2011 per la pensione anticipata

Mercoledì, 17 Marzo 2021

L'art. 11 bis della Legge 102/2013 aveva previsto il pensionamento con la vecchia normativa per coloro che, entro il 31/12/2011, avevano usufruito di permessi ai sensi della Legge 104/92 o che fossero stati in congedo biennale retribuito per l'assistenza a persone inabili. Io avevo fatto domanda all'epoca in quanto fruitore della Legge 104 ma senza successo in quanto secondo l'INPS non avevo i requisiti di maturazione della decorrenza entro una certa data che ora non ricordo. Le risulta che siano state apportate modifiche alla nona salvaguardia, di modo che anch'io, che usufruisco della L. 104 per i miei genitori dal 2011 possa rientrare in tale salvaguardia? In caso affermativo, sarei ancora in tempo per inoltrare la domanda? La ringrazio infinitamente.

La risposta è, purtroppo, negativa. La legge n. 178/2020 ha rinnovato la salvaguardia pensionistica, ai lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 del congedo straordinario per assistere figli con gravi disabilità i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011 entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (cioè entro il 6 gennaio 2022) (cfr: Circolare Inps 39/2021). Non è stata, invero, replicata la medesima estensione ai fruitori di permessi ai sensi della Legge 104 nel corso del 2011.

In breve per fruire della vecchia normativa pensionitica, ai sensi della legge 178/2020, è necessario quindi che:

1) i congedi siano stati fruiti nel 2011 per assistere figli con gravi disabilità;
2) la finestra mobile, calcolata con le previgenti regole si apra entro il 6.1.2022;
3) si rientri nel limite del numero di posti messi in palio (2.400)

Il lettore, avendo fruito della legge n. 104/92 risulta escluso dalla possibilità di accedere al beneficio in parola.

 

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