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  • elenab69
19/09/2025 13:32
informazione Naspi e pensione è stato creato da elenab69
Buongiorno
ho un dubbio, se una persona perde il lavoro in prossimità del pensionamento, mettiamo un anno prima, quindi entra in NASPI, la può poi bloccare quando matura i requisiti? oppure deve in ogni caso aspettare di finire i 2 anni?
  • persichelli
19/09/2025 13:07
inabilita temporanea per ifortunio/malattia è stato creato da persichelli
salve,sono un odontoiatra, libero professionista , ho fatto domanda per malattia e coseguente inabilita'  lavorativa per 30 giorni,rinnovabile causa la gravita',al mio ente ENPAM,mi vedo recapitare 180 euro mensile circa,come faccio a vivere con questa misera cifra visto che perdura la mia inabilita lavorativa certificata?che possibilita ho,vista la mia invalidita 100% gia certificata da una commissione imps.?
  • gianni 50
17/09/2025 19:24
Contestualmente all'eliminazione per morte della quota di pensione relativa alla titolare la procedura ha provveduto a ricalcolare la pensione spettante alla figlia inabile già contitolare . Per mia " vecchia " esperienza nelle prime mensilità successive alla ricostituzioni non sempre le trattenute fiscali sono corrette , lo verifichi eventualmente con il Patronato . In ogni caso dovrebbero sistemarsi con fine anno .
  • gianni 50
17/09/2025 14:31
Trattandosi di indebito su pensione di reversibilità per L.335 notificato nei termini e per il quale risultava già in atto un piano di recupero ritengo legittima la richiesta di recupero agli eredi . Si tratta certo di situazioni sgradevoli ma anche abbastanza comuni .
  • Nicola54
17/09/2025 14:28
Copio e incollo la parte completa estratta da Pensioni Oggi:Previdenza complementareDal 1° gennaio 2025 l'articolo 1, co. 181 e ss. della legge n. 207/2024 ha previsto la possibilità, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento dei predetti importi soglia, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di  previdenza complementare , in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. L'individuazione dei criteri per il computo del valore teorico della rendita complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia è demandato ad un decreto interministeriale Lavoro-Economia che dovrà, altresì, fissare le modalità di certificazione del valore della rendita da parte delle forme di previdenza complementari. Chi opta per tale facoltà subisce, tuttavia, due conseguenze:
  1. La pensione anticipata contributiva si consegue con un requisito di 25 anni di contribuzione «effettiva» oltre agli eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita (in luogo del predetto requisito di 20 anni); dal 1° gennaio 2030 il requisito salirà a 30 anni di contribuzione «effettiva» oltre agli eventuali ulteriori adeguamenti alla speranza di vita;
  2. La pensione anticipata contributiva, inoltre, diventa non più cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione di vecchiaia , con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
Quindi la tua risposta è corretta ed errata quella del sottoscritto. Bene inteso, questi interventi sono sempre i benvenuti.
 
  • JackBurton
17/09/2025 14:08
Scusa se mi permetto, ma l'incumulabilitá con redditi da lavoro riguarda Solo le pensione anticipata contributiva qualora fosse utilizzata la previdenza complementare per arrivare all'importo soglia.

Per le pensione erogate solo con contribuzione inps non esiste alcuna incumulabilitá.
  • massimohabib
17/09/2025 12:22
Risposta da massimohabib al topic Comunicazione ex art. 8. Ricalcolo ritenute fiscali
Buongiorno Gianni, facendo seguito alla mia domanda relativa alla nuova percentuale di pensione di reversibilità per mia sorella mi sono accorto di una comunicazione sul profilo inps che accredita una somma per il mese di ottobre relativa a un ricalcolo. Ma la cosa stranissima è che spiega che da ottobre la quota mensile di ritenute fiscali sarà pari a 923 euro mentre normalmente la quota IRPEF che mia sorella pagava era di 154. Potrebbe voler dire che hanno già ricalcolato la nuova pensione di reversibilità? Grazie
  • cochise
  • Avatar di cochise
17/09/2025 11:40
allora è accertato che l'indebito non è tato generato per un ricalcolo straordinario della pensione originaria ma di un ricalcolo ordinario e periodico di una prestazione collegata al reddito e comunicato anche in tempi accettabili.
Ne consegue che non credo proprio che l'indebito possa essere sanato con riferimento alla normativa precedentemente indicata, che sarebbe stata invece utilizzabile nel caso ci fosse stato un ricalcolo della prestazione originaria.
Chiedo a Gianni cosa ne pensa, grazie
  • fab63
17/09/2025 10:43 - 17/09/2025 10:46
Aggiornamento 17/9:
Ho chiesto all'inps e mi hanno risposto con questo messaggio:

16/09/2025 12:12
il debito è relativo alla sua quota parte in qualità di erede del debito di cui era titolare la sig.ra xxx, derivante dalla rideterminazione della Trattenuta L. 335/95 art.1 c.41 per le pensioni di reversibilità sulla base dei redditi per l’anno 2018. Il debito (il cui dettaglio si allega alla presente comunicazione)era stato notificato tramite raccomandata in data 12/03/2021.
il debito può essere rateizzato in massimo 36 rate, presentando specifica richiesta completa di copia del documento di identità al nostro sportello di prima accoglienza, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 senza appuntamento) oppure tramite il portale Inps accedendo direttamente dall’home page del sito istituzionale www.inps.it, tramite la barra di ricerca inserendo la parola chiave “Indebiti”, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Mi hanno allegato anche la comunicazione con le motivazioni che riassumo omettendo le tabelle con i calcoli:

Gentile Signora,
la sua pensione n. 024-700... Cat. FS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua
comunicazione dei redditi per l’anno 2018.
Si ricorda che dal 1 gennaio 1998 (decreto legislativo 314/97), per la misura delle trattenute fiscali, e dal 1 gennaio
1999, per la perequazione automatica (legge 448/98), devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le
pensioni liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori autonomi e dei Fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’A.G.O., nonché dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’art. 59, terzo comma
della legge N. 449/97.
Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i seguenti trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale
delle pensioni:
Pensione Gestione Privata categoria VOCOM numero 362... agenzia 7003
Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello 'ObisM' o
con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono così variati:

(segue tabella con numeri che ometto)

Pertanto, da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione n. 024-700... Cat. FS l'Inps ha corrisposto un
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.609,71.
Nelle pagine che seguono troverà il prospetto delle voci che hanno subito delle variazioni.
L’importo lordo del debito di pensione è stato successivamente ricalcolato in ragione della natura imponibile dello
stesso e/o del periodo di riferimento.
Sulla base del conguaglio di pensione che si è determinato, si riportano di seguito le informazioni relative all’importo
da restituire e al regime fiscale che verrà applicato:

Importo lordo delle somme indebitamente percepite 8.609,71 €
A Somme indebite fiscalmente non imponibili 0,00 €
B Somme indebite anno corrente fiscalmente imponibili 616,40 €
C Somme indebite anni precedenti fiscalmente imponibili non assoggettate a
ritenute fiscali
0,00 €
D Somme indebite anni precedenti fiscalmente imponibili, assoggettate a ritenute
fiscali e ricalcolate al netto delle ritenute fiscali (art. 10, comma 2-bis, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
6.199,61 €
Importo da restituire (A+B+C+D) 6.816,01 €
L’importo da restituire è quindi pari a euro 6.816,01.
Le somme indebite di cui ai punti B e C costituiscono oneri deducibili e, pertanto, sono escluse dal reddito imponibile
lordo dell’anno di restituzione.
Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 24 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire
dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito.
  • Luczan
15/09/2025 12:32
Scusate ma io sono abituato a leggere le norme...

DPR 1032 1973
Testo unico-art. 3.
(Indennità spettante al dipendente)

L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.(1)
L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.
Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. (5A)
  • kevin670
15/09/2025 12:23
  • Nicola54
15/09/2025 11:23
Estraggo da Pensioni Oggi:
"La pensione anticipata contributiva, inoltre, diventa non più cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione di vecchiaia , con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui".
  • cochise
  • Avatar di cochise
15/09/2025 07:09
In assenza vuoti contributivi avresti decorrenza pensione, con requisito di 41 e 10 + finestra ( è considerata nella simulazione inps) a novembre 2029.
Occorre però considerare l'aumento per aspettativa di vita che, con l'ultimo rapporto mef, ha fissato 3 mesi per il biennio 2027/28 e due mesi per il 2029/30,quindi decorrenza aprile 2029.
Mi risultava che inps non avesse ancora aggiornato le nuove decorrenze perchè il governo si era "impegnato" a congelare l'aumento del 2027/28.
Per capirne di più dovrei analizzare il tuo estratto conto ed eseguire anche un calcolo previsionale, gratuito.
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  • webonline
14/09/2025 10:03
Buongiorno 
se decidessi di andare in pensione anticipata contributiva a 64 anni , qualora svolgessi , dai 64 ai 67 anni , una attività lavorativa con reddito superiore a 5000 euro, la pensione sarebbe sospesa in questi periodi ? Ho letto bene? Grazie 
  • Giusppinarinaldi
13/09/2025 21:06
Risposta da Giusppinarinaldi al topic Calcolo pensione definitiva.
Siete nella stessa situazione di tanti che, dopo il pensionamento anticipato, aspettano ancora il ricalcolo definitivo: l’INPS aggiorna solo quando tutti gli arretrati sono consolidati, e può richiedere molto tempo. Per orientarmi meglio ho trovato utile calcolare la pensione netta, perché ci sono spiegazioni chiare e una guida completa per fare il calcolo pensione netta in modo preciso e accurato, che ti aiuta davvero a capire meglio come funziona il conteggio.
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