Ottava salvaguardia [Discussione Unificata]
- angeloc58
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Grazie per i chiarimenti che mi hai dato.
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- Nicola54
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ai sensi del comma 12 ter dell'art. 12 del d.l. n° 78/2010, l'ISTAT rende disponibile il dato relativo all'incremento dovuto al speranza di vita, mentre ai sensi del comma 12bis, in seguito alla variazione di stima dell'istituto di statistica, deve essere emanato decreto dal ministero del Lavoro di concerto con quello delle Finanze.Di conseguenza a partire dal 1 gennaio 2019 i lavoratori beneficiari della salvaguardia,che non perfezionavano i requisiti ante Fornero nell'anno precedente, dovranno perfezionare la quota con almeno 62 anni d'età e almeno 35 di contributi.
Questi requisiti sono perfezionabili con e senza contributi volontari entro 36 mesi che decorrono a partire dalla data in cui si esauriesce la mobilità.
Il lavoro a tempo determinato non preclude la salvaguardia.
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- angeloc58
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1)L'aspettativa di vita, di ulteriori 5 mesi,già comunicata dall'istat per il 2019 sarà operativa solo dopo che il governo emanerà un decreto ministeriale entro il 2017.Viste le elezioni politiche vicine quest'ultimo potrebbe rimandare questa decisione a dopo la primavera per evitare!!!???Tutto ciò lascerà eventualmente nel limbo i quotisti che al momento non avevano previsto i 5 mesi ma soltanto 4(come da previsione Fornero) o anche meno!!!???
2)Durante il periodo dei 36 mesi "dopo la fine della mobilità"per il versamento dei volontari è possibile interrompere tali versamenti(senza perdere il diritto alla salvaguardia)se si riesce a trovare un lavoro a tempo determinato???Inps non da risposte esaustive.....
3)La lettera di certificazione "per chi l'ha già ricevuta"dovrebbe tener conto del massimo dei mesi di aspettativa di vita?Quando si concluderà l'invio delle lettere di cui sopra?
Scusate per le troppe domande ma credo che avere chiarimenti sia utile a tutti.
Saluti
A.
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- giuseppe19
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il contratto a tempo determinato puo durare massimo 36 mesi con la stessa società o 5 rinnovi
oltre questi limiti diventa a tempo indeterminato per cui perdi mobilità e status esodato
ma fatta la legge ... puoi stipulare un contratto con una altra società che poi ti rivende a chi meglio crede
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- Nicola54
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dovrebbe precisare:
la data dell'accordo con cui è stato posto in mobilità(non l'inizio della stessa);
la data di licenziamento;
la data di attivazione del concordato preventivo(quando questo è omologato dal giudice);
se nel suo fascicolo previdenziale le compare la dicitura:''Si diritto se rientra tra gli ammessi''.
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- Seryy
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Nicola54 ha scritto: Serry,
per essere salvaguardato deve avere lo status di lavoratore in mobilità.
I lavoratori in mobilità possono stipulare contratti a tempo determinato sospendendola, per poi riprenderla al termine degli stessi.
Ma il lavoratore in mobilità che, ad esempio, ha una data naturale di tre anni non può stipulare in totale contratti superiori a 36 mesi senza perderla(cfr. art. 7 legge n. 223/1991 e successive modifiche).Il d. lgs. 81/2015 art. 31 comma 2 le concede il diritto di essere esente da limiti
quantitativi per la somministrazione a tempo determinato, ma non le garantisce successivamente il proseguimento della mobilità.
La invito comunque a non prendere la mia risposta come scontata,ma a verificarla nelle sedi competenti, per poi prendere le decisioni che ritiene opportune.
Intanto precisi la data dell'accordo con cui è stato posto in mobilità e se la sua ex azienda è attiva.
Inizio mobilità 20 maggio 2013 - azienda non attiva - concordato preventivo
I contratti determinati hanno spostato la scadenza della mobilità dal maggio 2016 al maggio 2019.
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