lavoratori precoci
- iavaroneluigi60
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- robyberto
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No ricoc, a meno che io non abbia preso un grosso abbaglio, in questo esempio i mesi di scostamento restano 3, anche se sovrapposti (circolare INPS 1551/2019 citata nel mio msg precedente)ricoc_61 ha scritto: ...cut...
Esempio: finisco la disoccupazione da settembre 2019 e maturo i 41 anni da precoce lo stesso mese , con la nuova legge mi si deve aprire la finestra dei 3 mesi+ e rispettivi 3 mesi di inoccupazione = 6 mesi di scostamento
Nota aggiuntiva rettificata:
Potrebbero però, in alcune situazioni, diventare 4 per il fatto che teoricamente non si può fare la domanda prima del raggiungimento di tutti i requisiti. Tornando al tuo esempio, se raggiungo il requisito contributivo e contemporaneamente termino gli ammortizzatori sociali, diciamo il 30 settembre 2019, posso fare domanda passato il trimestre di inoccupazione post ammortizzatori sociali, FORSE il 31 dicembre (o più probabilmente il 1° gennaio) e la decorrenza sarà 1° gennaio 2020 (o 1° febbraio 2020 nel secondo caso) in quanto i tre mesi di finestra dal raggiungimento del requisito contributivo sono già passati... Lo so, come spiegazione è piuttosto incasinata ma non sono riuscito a fare meglio!
Aveva ragione Border
- ricoc_61
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Invece la finestra mobile parte da quando hai maturato i requisiti contributivi.
Esempio: finisco la disoccupazione da settembre 2019 e maturo i 41 anni da precoce lo stesso mese , con la nuova legge mi si deve aprire la finestra dei 3 mesi+ e rispettivi 3 mesi di inoccupazione = 6 mesi di scostamento
Altro esempio: finisco la disoccupazione settembre 2019 e maturo i 41 anni di contribuzione a marzo 2019 vorrà dire che devo assorbirmi solo i tre mesi di inoccupazione come da circolare inps n. 99/2017
- robyberto
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unno ha scritto: Scusate per requisti intendiamo anche i tre mesi di inoccupazione?
No unno, come specificato dal messaggio INPS 1551/2019, la finestra parte dal raggiungimento del requisito contributivo precoci (41 anni) poi ovviamente non può decorrere prima del raggiungimento degli altri requisiti come i tre mesi di inoccupazione da te citati:
Chiarimento
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
Aveva ragione Border
- unno
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robyberto ha scritto:
ricoc_61 ha scritto: Luigi, dopo fatta la domanda di pensione che hai fatto, devi calcolare la finestra mobile di 3 mesi, se non dico una castroneria i requisiti x il beneficio partono da luglio 2019, spero il mio amico Side o border concordano.
Border sti furbi del patronato gli hanno fatto fare la vera e propria domanda di pensione senza aver prima fatta quella dei requisiti, giustamente l'inps ti rigetta la domanda, poi successivamente ha fatto contestualmente a marzo tutte e 2 le domande.
A questo punto entro fine anno riceverà la lettera unicarpe dove si evince alche la data di decorrenza.
Ciao Rico, nel caso di Luigi la finestra non si applica in quanto aveva già raggiunto i requisiti entro il 31/12/2018! Che caos sti patronati!
- iavaroneluigi60
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