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lavoratori precoci
- atr56
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18/03/2018 23:40#50593
da atr56
Risposta da atr56 al topic QUOTA 41
Scusa se mi permetto di replicare in quanto secondo me la domanda requisiti quota 41 la puoi presentare anche prima del termine sussidio di disoccupazione. La domanda NON verrà reiterata bensì considerata dall'INPS in via prospettica e tenuta in giacenza , purchè faccia riferimento all'erogazione pensionistico entro l'anno in corso..
Allego sintesi circolare 99
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Cosa ne dici ? Io l'ho interpretata così e ho presentato la domanda.
Leggi Tutto: www.pensionioggi.it/forum/pensioni/6638-...recoci#ixzz5A8vVrAao
Allego sintesi circolare 99
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Cosa ne dici ? Io l'ho interpretata così e ho presentato la domanda.
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- atr56
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18/03/2018 23:39#50592
da atr56
Risposta da atr56 al topic QUOTA 41
Scusa se mi permetto di replicare in quanto secondo me la domanda requisiti quota 41 la puoi presentare anche prima del termine sussidio di disoccupazione. La domanda NON verrà reiterata bensì considerata dall'INPS in via prospettica e tenuta in giacenza , purchè faccia riferimento all'erogazione pensionistico entro l'anno in corso..
Allego sintesi circolare 99
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Cosa ne dici ? Io l'ho interpretata così e ho presentato la domanda.
Allego sintesi circolare 99
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Cosa ne dici ? Io l'ho interpretata così e ho presentato la domanda.
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18/03/2018 07:54 - 18/03/2018 10:59#50539
da Side
The dark "Side" of the moon
Risposta da Side al topic QUOTA 41
Attenzione, nota importante di presentazione istanze lavoratori dipendenti:
per non avere problemi di reiezione, le domande vanno presentate in questa successione:
1) Domanda requisiti > dal giorno successivo al termine indennità disoccupazione.
2) Domanda di accesso al beneficio > al termine dei 3 mesi di inoccupazione successivi al termine dell'indennità di disoccupazione.
Quindi come si era detto in qualche occasione, non vanno presentate contestualmente al termine dell'indennità di disoccupazione...saluti
per non avere problemi di reiezione, le domande vanno presentate in questa successione:
1) Domanda requisiti > dal giorno successivo al termine indennità disoccupazione.
2) Domanda di accesso al beneficio > al termine dei 3 mesi di inoccupazione successivi al termine dell'indennità di disoccupazione.
Quindi come si era detto in qualche occasione, non vanno presentate contestualmente al termine dell'indennità di disoccupazione...saluti
The dark "Side" of the moon
Ultima Modifica 18/03/2018 10:59 da Side.
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- w1
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15/03/2018 13:03#50437
da w1
Risposta da w1 al topic QUOTA 41
Confermo, domanda fatta a luglio 2017 risulta ancora giacente, naturalmente risulto si diritto, maturato i requisiti agosto 2017, fortunatamente ho lavorato fino 31 dicembre, altrimenti campa cavallo ..... sarei già morto di fame(se tornassi indietro andrei con anticipata normale e cioè 42 e 10 mesi.
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