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età pensione professore universitario

19/09/2019 22:09#64334 da DCUNISI
Risposta da DCUNISI al topic età pensione professore universitario
Batto subito il colpo. Letto e apprezzato. Grazie! Martedì 1 ottobre ho proprio un appuntamento con il patronato, subito dopo porterò la circolare dell’Aquila all’Inps cittadino e regionale. A presto!!!

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19/09/2019 18:41#64331 da Mario333
Risposta da Mario333 al topic età pensione professore universitario
Aggiorno con una notizia utile.

L'università dell'Aquila aveva pubblicato a marzo una circolare sui pensionamenti, dalla quale si confermava l'applicazione dei requisiti Fornero.

Ebbene, a luglio la circolare è stata modificata "In seguito a chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale INPS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica" e adesso chi non ha optato per l'allungamento a 70 anni va in pensione al limite ordinamentale di 65 se ha diritto a pensione A QUALSIASI TITOLO.

Entrambe le circolari, vecchia e nuova, si possono leggere qui:
www.univaq.it/section.php?id=1944

Mi pare un'ottima notizia!

Dcunisi non so se leggi ancora, in caso batti un colpo

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22/05/2019 08:22#62595 da DCUNISI
Risposta da DCUNISI al topic età pensione professore universitario
Grazie, scusa se rispondo solo ora. La trafila che hai fatto e’ ancor più approfondita della mia. Aggiungo solo che l’Inps Mi ha confermato i 67 mentre nel mio Ateneo ali responsabile Ufficio docenti è sicuro dei 65 ma quella dell’Ufficio pensioni,che credo prevalga, non sente ragioni e ha sempre applicato i 67. A presto con altri aggiornamenti

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12/05/2019 15:18 - 12/05/2019 15:42#62370 da Mario333
Risposta da Mario333 al topic età pensione professore universitario
Aggiorno la discussione con le notizie che ho ricavato da una serie di colloqui con esperti del settore (patronati, sindacati universitari, giuristi e avvocati). Mi scuso in anticipo per la lunghezza del messaggio ma ci tengo a riferire tutte le informazioni che ho avuto.

Tutti quelli che ho consultato concordano nel dire che AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI NON SI APPLICA LA LEGGE FORNERO, perché noi rientriamo, come i magistrati e le forze armate, nell’ambito del personale statale che opera in regime di diritto pubblico e al quale dunque si applicano solo le SPECIFICHE NORME DI LEGGE che ne disciplinano stato giuridico, economico ecc. (questo punto è stato ribadito dall'art. 3 del Dlgs 165/2001: "Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti").

Dunque affinché una riforma previdenziale - o qualunque altra legge - si applichi anche a noi, ciò deve essere affermato espressamente o da tale legge o da una legge apposita che menzioni la nostra categoria. Nel settore previdenziale questo è avvenuto nel caso della riforma Dini (L. 335 del 1995), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo e ha elevato l'età pensionabile; anche quella legge NON si applicava al personale non contrattualizzato, per il quale era prevista una successiva "armonizzazione", come viene chiamata; questa armonizzazione fu fatta con il DLgs 165/1997, che ha esteso ai militari e al personale non contrattualizzato del pubblico impiego (tra cui noi professori universitari) le norme previste dalla riforma Dini. Per quanto riguarda noi professori in realtà il decreto non dice molto, perché già avevamo un'età di collocamento a riposo SUPERIORE a quella prevista dalla riforma Dini... di fatto quindi dice solo che passiamo pure noi al contributivo.

Anche la riforma Fornero prevede (comma 18 dell'art. 24) che per il personale appartenente a gestioni previdenziali particolari dovranno essere adottate le relative misure di armonizzazione; infatti è stato poi emanato un decreto di armonizzazione, il DPR 157/2013, che riguarda varie categorie che avevano un'età pensionabile più bassa, tra cui poligrafici, marittimi, sportivi e altri, ma NON MENZIONA NE' I MILITARI NE' NOI PROFESSORI. I militari erano inizialmente inclusi nel decreto ma alla fine furono esclusi, sicché mantengono (come conferma il sito dell'INPS) i requisiti precedenti alla riforma Fornero, salvo l'adeguamento periodico in base all'incremento dell'aspettativa di vita. LO STESSO VALE PER NOI PROFESSORI UNIVERSITARI, che non siamo mai stati oggetto di armonizzazione e manteniamo i requisiti fissati dalle nostre specifiche leggi (la 382/80 e la Moratti 230/2005), ovvero 65 o 70 a seconda della fascia e dell'epoca di immissione nel ruolo, ai quali si deve aggiungere SOLO l'adeguamento in base all'aspettativa di vita (che vale per tutti, come stabilito dalla L. 122 del 2010, art. 12-quater).
I professori e i magistrati che non vogliono lavorare fino a 70 e oltre, e hanno almeno 20 anni di contributi, possono optare per il limite di età meno elevato previsto dalla riforma Fornero per la generalità dei lavoratori; ma si tratta solo, come dice espressamente il sito INPS, di una ALTERNATIVA, che vale come trattamento di maggior favore verso il lavoratore.

Stando così le cose, ho chiesto ai vari esperti come sia possibile che gli uffici di diversi atenei dicano invece che si applicano anche a noi i requisiti Fornero. Mi è stato risposto che probabilmente si è creata confusione per via delle varie leggi e circolari sulla risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: posto l'obbligo di mandare via chi, ai 65 anni, abbia raggiunto il massimo contributivo, e di trattenere invece gli altri fino all'età Fornero (o fino ai 70 se necessari per arrivare ai 20 di contribuzione minima), alcuni potrebbero averne dedotto che allora non si può pensionare nessuno a 65 anni se non ha il massimo contributivo, il che però è palesemente falso, visto che esistono svariate categorie di lavoratori pubblici (in primis i militari) che si pensionano tranquillamente prima dei 65.

In tutto ciò non ho ancora sentito i miei uffici, perché aspettavo di raccogliere prima altri pareri, ma mi dicono alcuni colleghi che a loro risulta che anche da noi vengano adottati i requisiti Fornero... quindi temo che la faccenda non sarà pacifica e che probabilmente servirà un intervento legale. Un sindacato di categoria mi ha detto che dovrebbe bastare una diffida all'ateneo dall'applicare qualunque altra legge che non siano la la 382/80 e la 230/2005, ma mi ha anche consigliato di acquisire prima il parere dell'INPS (alla quale ho mandato una richiesta via email ma senza avere risposta).

Questo è quanto, spero che sia utile a qualcuno. Se la collega DCunisi legge ancora la prego di aggiornare anche lei la discussione!

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12/03/2019 14:49 - 12/03/2019 14:53#60458 da Mario333
Risposta da Mario333 al topic età pensione professore universitario
Ringrazio anch'io Nicola54 per i suoi interventi chiarificatori, ma confesso che un residuo di dubbio mi resta, perché noi non siamo "normali" dipendenti pubblici ma personale non contrattualizzato, al quale non si applicano le norme del pubblico impiego.
Tra l'altro quando è andata in pensione Elsa Fornero ci sono stati molti articoli intitolati "la Fornero in pensione a 71 anni perché per i professori universitari la legge Fornero non vale"... certo lì il caso era opposto (si trattava cioè di andare in pensione dopo i 67 e non prima), ma il principio mi pare lo stesso; dunque vale o no la legge Fornero per noi?!

Aggiungo una precisazione: a conferma del nostro "statuto speciale", i limiti di età per il pensionamento dei docenti universitari sono stati modificati nel 2005 da un'apposita legge (Moratti), che ha fissato l'età pensionabile a 70 anni, sia per gli ordinari che per gli associati entrati in ruolo da quel momento in avanti; per chi come me e il collega Dcunisi era già in ruolo come associato sono invece rimasti i precedenti 65, a meno di non optare volontariamente per il regime Moratti.

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12/03/2019 14:23#60457 da DCUNISI
Risposta da DCUNISI al topic età pensione professore universitario
Grazie a Nicola54 per le sue articolate argomentazioni, a fronte di una diffusa mancanza di chiarezza. Io stessa ho avuto ben tre risposte/incontri con esponenti INPS che qualche dubbio lo avevano, così come altri dirigenti e impiegati universitari, poiché quella dei docenti universitari non viene automaticamente assimilata alla categoria dei dipendenti pubblici (investendo quindi anche gli specifici regolamenti ordinamentali). Un saluto a Mario333

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