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chiarimento su decorrenza pensione anticipata (finestra di 3 mesi dalla maturazione)

22/08/2019 12:07#63988 da robyberto
Roberto, il lavoro nei tre mesi di finestra è a discrezione del lavoratore e NON del datore di lavoro quindi già questo è piuttosto indicativo della necessità di far sapere al datore di lavoro quando si vuol cessare il rapporto e l'unico modo "legittimo" per farlo sono le dimissioni.

Il fatto che nella legge da te riportata non si faccia riferimento alle dimissioni è presto spiegato: Ogni contratto ha le sue regole e il suo bel capitolo sulla cessazione del rapporto di lavoro, inoltre l'INPS specifica bene che la prestazione è erogata solo in caso di cessazione dal rapporto subordinato...

Insomma, tu hai tutto il diritto di restare in disaccordo e tutto va bene fino a che il nostro scambio di vedute rimane un puro esercizio teorico ma nel caso in cui tu spingessi tua moglie ad andare avanti a testa bassa nella direzione del tuo ragionamento e poi lei ne subisse un danno... con chi credi che se la prenderebbe??? ;)

Aveva ragione Border
Ringraziano per il messaggio: border

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22/08/2019 10:10#63984 da calacoticcio
Resto in disaccordo.
Secondo il call center INPS il lavoro,nei tre mesi di finestra mobile,è "a discrezione"del datore di lavoro ed è per questo che servono le dimissioni.
Peccato che non sia riuscita a fornirmi nessun riferimento legislativo se non la legge Fornero,dove però la finestra non era contemplata essendo stata introdotta con il DL 4/2019 e dove all'art.15 dove vengono istituite "le finestre mobili" non si faccia riferimento alla necessità di dimissioni
Art.15 Riduzione anzianita' contributiva per accesso al pensionamento
anticipato indipendente dall'eta' anagrafica. Decorrenza con
finestre trimestrali

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
dimissioni invece richieste ai successivi articoli nei casi di pensione facilitata, quota 100,opzione donna,APE e RITA.

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22/08/2019 08:24#63983 da robyberto

calacoticcio ha scritto:
Cosa ne pensi?


Penso che l'unica pensione NON agevolata sia quella di vecchiaia, di conseguenza, per tutte le altre, le dimissioni vanno date, altrimenti come fa il datore di lavoro a sapere che un dipendente vuole smettere di lavorare dal tal giorno? Anche perché, lo stesso datore di lavoro, in caso di vita lavorativa frazionata, non sa neanche quanta contribuzione sia stata accumulata... Tra l'altro, non so come funziona nel pubblico ma nel privato, senza dimissioni scritte con il rispetto del periodo di preavviso, il lavoro non lo lasci (a meno di sanzioni).
Capisco i tuoi motivi ma temo che il tuo ragionamento non regga. ;)

Aveva ragione Border

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21/08/2019 21:30#63982 da calacoticcio
Sul punto 2 non sono d’accordo in quanto la finestra è unicamente un escamotage economico per contenere la spesa pensionistica rimandando di tre mesi il pagamento del I rateo(calcolata sui grandi numeri sono soldoni).Secondo il mio parere il diritto alla pensione scatta al raggiungimento dei limiti contributivi.
Da quel giorno CESSA il lavoro e si entra in pensione,poi per compensare l’annullamento di 5 mesi dell’aspettativa di vita si è introdotta surrettiziamente una finestra di 3 mesi in cui la pensione non è pagata,dando la POSSIBILITÀ di lavorare in quei tre mesi per non restare a bocca asciutta,ma solo su base volontaria.
Altra cosa,dimissioni si che vanno date,se accedo ad una delle pensioni agevolate,quota 100,opzione donna,lavori gravosi dove solo le dimissioni permettono di iniziare le pratiche di accesso alla pensione.
Cosa ne pensi?

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21/08/2019 19:15 - 21/08/2019 19:16#63980 da robyberto

calacoticcio ha scritto: Roby ti ringrazio della risposta.
Il mio quesito però è il seguente:
1-essendosi rotta di lavorare non abbiamo interesse ai tre stipendi prima della pensione per cui al raggiungimento dei 41a10m,il 31/01/2020 lei se ne starebbe a "casa"molto volentieri.
Penso sia possibile sapendo che il lavoro nella finestra è volontario.
2-avendo raggiunto i limiti "Fornero"non credo necessarie le dimissioni per fare quel che sopra ho detto.Secondo me dovrebbe essere collocata a riposo d'ufficio.
Cosa dici?
ciao
Roberto


Dico che per il punto 1 hai perfettamente ragione, non c'è l'obbligo di lavorare durante la finestra ma per il punto 2 temo che per anticipare la data di cessazione, le dimissioni siano indispensabili perché l'automatismo che tu vorresti, non potrebbe mai scattare prima di aver raggiunto tutti i requisiti e oggi, uno dei requisiti richiesti è proprio la c.d. finestra (lavorata o meno che sia)! Ovviamente è un mio ragionamento perché sul sito dell'inps non ho trovato esempi calzanti, né in un verso né nell'altro...

Aveva ragione Border

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21/08/2019 18:23#63977 da calacoticcio
Roby ti ringrazio della risposta.
Il mio quesito però è il seguente:
1-essendosi rotta di lavorare non abbiamo interesse ai tre stipendi prima della pensione per cui al raggiungimento dei 41a10m,il 31/01/2020 lei se ne starebbe a "casa"molto volentieri.
Penso sia possibile sapendo che il lavoro nella finestra è volontario.
2-avendo raggiunto i limiti "Fornero"non credo necessarie le dimissioni per fare quel che sopra ho detto.Secondo me dovrebbe essere collocata a riposo d'ufficio.
Cosa dici?
ciao
Roberto

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