× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

Indennizzo commercianti 2019

02/11/2019 20:14#64973 da Giuliazam
Risposta da Giuliazam al topic Indennizzo commercianti 2019
1) che attività avevi?,
2) a 67 anni vai in pensione di anzianità e finisci l indennizzo..
Ringraziano per il messaggio: salvo 52

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

02/11/2019 19:58#64972 da Vale1260
Risposta da Vale1260 al topic Indennizzo commercianti 2019
Ciao che tipo di attività avevi?
Ringraziano per il messaggio: salvo 52

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

02/11/2019 19:15 - 02/11/2019 19:23#64971 da salvo 52
Risposta da salvo 52 al topic Indennizzo commercianti 2019
Buongiorno a tutti,

sono una new entry del forum, ho presentato domanda d'indennità il 07/02/2019 avendo chiuso l'attività commerciale il 28/11/2018. la domanda è stata respinta il 30/10 adducendo come motivazioni: Con deliberazione n 620 del 24/10/2019 del Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali la domanda e' stata respinta in quanto l'attivita' esercitata non rientra nel campo di applicazione del d. lgs n. 207/96 e, comunque, la cessazione dell'attivita' e' avvenuta anteriormente alla data del 01/01/2019, entrata in vigore della legge n. 145/2018..
Ma in che Nazione viviamo? a chi abbiamo pagato i nostri contributi?

Compio 67 anni il prossimo 4 novembre, così significa che ho perso tutto.

per piacere datemi ragguagli, la licenza l'ho versata al comune, e ho chiuso con la procedura impresa in un giorno di tutte le cose.

grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

31/10/2019 19:08#64959 da enrico45
Risposta da enrico45 al topic Indennizzo commercianti 2019
Detto questo mio caro amico se tutto viene recepito in maniera corretta nessuno dei precedenti rimarra esodato cosi come fecero gl anni addietro chiunque abbia i requisiti e non è rientrato nella legge precedente avrà diritto a percepire l indennizzo in questione.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

31/10/2019 12:02#64953 da francesco57
Risposta da francesco57 al topic Indennizzo commercianti 2019
ciao enrico ti invio quello che a parere mio e l'ultimo documento e anche il piu specifico cioe art.11 Articolo 11-ter
(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato
l'attività commerciale)
L’articolo 11-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riconosce
l’indennizzo per cessazione di attività commerciale anche ai soggetti che
- nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 –
risultavano in possesso dei requisiti previsti per la concessione del
beneficio dalla norma istitutiva.
Si ricorda in proposito che l’indennizzo in questione è stato istituito dal
D.Lgs. n. 207/1996. La misura è stata più volte temporalmente estesa: tra
i recenti interventi, l’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2009, che ha concesso
il beneficio ai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.
207/1996, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre
2016. La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ha poi reintrodotto
l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall’anno 2019.
A seguito di tale intervento normativo, in sede di sindacato ispettivo -
Interrogazione a risposta scritta 4-01965 presentata al Senato 17 luglio
2019 - è stata avanzata richiesta al Governo circa il suo intendimento di
assumere iniziative affinché possano rientrare nella misura, reintrodotta
dalla legge di bilancio per il 2019, anche coloro i quali avessero cessato
la propria attività commerciale nel biennio 2017-2018, rimanendo
questi, nel silenzio della normativa vigente, esclusi dall'indennizzo
(cfr. circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019).
Il Governo ha replicato al quesito posto dagli interroganti,
prospettando, ove possibile, un eventuale intervento normativo ed
impegnandosi in tal senso ad effettuare tutte le necessarie verifiche.
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 207/1996 e ss. mod. e int. (Allegato n. 2) ha
introdotto l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale a favore dei
soggetti che esercitano le seguenti attività:
 attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (ex articolo
27 D.Lgs. n. 114/1998).
Come precisato dall’INPS nella richiamata Circolare n. 77/2019, per effetto
dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge n. 449/1997,
rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
ARTICOLO 11-TER
59
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n.
204, ma non i loro coadiutori.
L'indennizzo spetta ai predetti soggetti che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 2 del
D.Lgs. n. 207/1996:
- abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se
donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni,
in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i
soggetti:
- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale;
- abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza
amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata al tempo
richiesta per l’avvio dell’attività, o abbiano comunicato la cessazione
dell'attività commerciale all’ente comunale;
- vi sia stata la cancellazione del titolare dal Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA
(per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del
relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
Ai sensi dell’articolo 3, l’indennizzo è pari all'importo del trattamento
minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per le finalità sopra previste, si è disposta
l’istituzione presso l'INPS del «Fondo degli interventi per la
razionalizzazione della rete commerciale» operante in regime di contabilità
separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali, alimentato con quota parte
delle risorse derivanti dal versamento - da parte degli iscritti alla Gestione - di
un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del D.Lgs., lo 0,07%, è
destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale, mentre, la restante quota, pari allo 0,02%, è devoluta alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il Comitato di gestione decide in via
definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della
disponibilità delle risorse del Fondo.
Appare opportuno ricordare che l’articolo 5 comma 5 dispone che le somme
non utilizzate o impegnate dal Fondo a copertura degli oneri derivanti dalla
concessione dell'indennizzo sono devolute alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno
essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione
medesima.
ARTICOLO 11-TER
60
Come sopra detto, l’operatività della misura è stata più volte estesa.
Successivamente all’intervento istitutivo, la legge finanziaria 2002 (L. n.
448/2001, articolo 72) ha previsto l'applicazione della misura per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004, senza effetti retroattivi.
Analoga situazione – evidenzia il Governo - si è verificata nel passaggio tra la
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 272), che ha reintrodotto
l'indennizzo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007,
e il successivo D.L. n. 185/2009, che, articolo 19-ter, lo ha previsto dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Con riferimento a quest’ultima estensione,
si evidenzia che l’articolo 19-ter, comma 2, ha disposto che l'aliquota
contributiva aggiuntiva dello 0,09%, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
presso l'INPS, venisse prorogata, con le medesime modalità, fino al 31
dicembre 2018.
Da ultimo, è intervenuta la Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), la quale
all’articolo 1, commi 283 e 284 ha reso permanente l’indennizzo a decorrere
dall’anno 2019, riconoscendolo in capo ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2 del medesimo D.lgs. n. 207/1996 alla data di presentazione della
domanda (comma 283). Contestualmente, la medesima legge ha disposto, a
decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo, nella
misura e secondo le modalità previste nel medesimo decreto. Pertanto, a
decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto
1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva
aggiuntiva dello 0,09%, che – come previsto nel D.Lgs. n. 207/1996 - per quota
parte (0,07%) sarà destinata al Fondo degli interventi per la razionalizzazione
della rete commerciale e per la restante parte è devoluta alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’articolo in esame mantiene fermo quanto previsto dalla Legge di
bilancio 2019 (articolo 1, commi 283 e 284), che, come sopra detto, ha
reso strutturale l’intervento a decorrere dall’a

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

31/10/2019 10:19#64951 da enrico45
Risposta da enrico45 al topic Indennizzo commercianti 2019
Grz mauro

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati