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Indennizzo commercianti 2019

31/10/2019 07:35#64949 da [email protected]
Appena lo recupero cerco di mandarlo però sicuramente tra un po' lo trovi in line
Ciao

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31/10/2019 07:26#64948 da enrico45
Risposta da enrico45 al topic Indennizzo commercianti 2019
Hai il testo Mauro?

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30/10/2019 20:01#64946 da [email protected]
Per tutti quelli interessati è stato approvato l'emendamento indennizzo commercio per gli esclusi biennio 2017/18 adesso iter e il seguente
Gazzetta ufficiale e circolare Inps
In bocca al lupo a tutti

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29/10/2019 07:20#64936 da [email protected]
Alleluia

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28/10/2019 21:19#64935 da robyberto
Risposta da robyberto al topic Indennizzo commercianti 2019

Pasquino Romano ha scritto: ...cut...


Ah, ecco perché non ci si capiva... non è un post sul forum ma è un articolo di "Pensioni Oggi". Dato che le due cose sono distinte, nessun moderatore del forum può darti una risposta e la redazione di Pensioni Oggi (normalmente) non partecipa al forum quindi, come ha correttamente suggerito Maurizio Caretti, se vuoi una risposta alla tua domanda, devi scrivere alla redazione. ;)

Aveva ragione Border

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28/10/2019 20:50 - 28/10/2019 20:53#64934 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic Indennizzo commercianti 2019
L'ultima legge di bilancio ha stabilizzato dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo per i commercianti che cessano definitivamente l'attività lavorativa. Ecco i requisiti e le condizioni per la sua concessione.
L'Indennizzo per i Commercianti che Cessano l'attività
Il dizionario di Pensioni Oggi

I commercianti che chiudono definitivamente la propria attività rottamando la licenza hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione (circa 513 euro al mese), sino all'accesso alla pensione di vecchiaia. La misura è stata introdotta dal decreto legislativo 207/1996 a partire dal 1° gennaio 1996 e poi stata più volte rinnovata nel tempo sino ad essere definitivamente stabilizzata con l'ultima legge di bilancio (l'articolo 1, co. 283 e 284 della legge 145/2018) a partire dal 1° gennaio 2019.
Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per poter accedere a questa prestazione.

Indice
Destinatari
Durata
Misura
Incompatibilità

Destinatari
I destinatari dell'incentivo sono: 1) i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 2) i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; 3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 4) gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per accedere all'indennizzo bisogna, inoltre, rispettare alcune condizioni soggettive tra cui: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps.


E' necessario altresì aver cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2019 in poi (O ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016) e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. Il titolare dell'attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

Da segnalare che restano esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.


Stabilizzazione dal 1° gennaio 2019
Come accennato lo strumento è stato stabilizzato a far data dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, coinvolge solo coloro che hanno cessato l'attività da questa data in poi. Il mancato raccordo tra l'ultima proroga scaduta il 31 dicembre 2016 e la stabilizzazione avvenuta solo quest'anno ha comportato l'esclusione dal beneficio dei soggetti che hanno cessato l'attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Si segnalano tuttavia diverse iniziative in Parlamento volte a superare tale limitazione.

La durata dell'indennizzo
L'erogazione dell'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero (attualmente pari a 67 anni sia per gli uomini che per le donne).


L'indennizzo, peraltro, è compatibile con la salvaguardia pensionistica: chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all'indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall'Inps (cfr: messaggio inps 604/2015). Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.

La Misura
La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi quest'anno (anno 2019), l'indennizzo sarà di poco superiore a 513,01 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef). Sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria; l'applicazione di trattenute sindacali; nè l'erogazione di trattamenti di famiglia.


Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).

Incompatibilità
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. L'indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio la pensione anticipata, l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.


A tal riguardo l'Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l'interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione (cfr: messaggio inps 7384/2014). In tal caso, pertanto, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’eta' pensionabile.

Assegni Sociali. La compatibilità sussiste anche con riferimento all'assegno sociale. Tuttavia bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò discende che la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale (pari a poco meno di 6mila euro annui).

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