Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Varia da città a città anche la soglia sotto la quale l’imposta non va versata: i Comuni possono modificare quella nazionale fissata a 12. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12.

Kamsin Ultime ore per il pagamento dell'acconto Tasi "ritardato" in oltre 5mila Comuni italiani che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 10 Settembre. I contribuenti che ancora non hanno versato l’acconto devono verificare oltre alle aliquote applicate dal proprio Comune per l’abitazione principale e per gli altri immobili anche la presenza delle eventuali detrazioni da calcolare: nella maggior parte dei casi sono decrescenti al crescere della rendita catastale, ma spesso le amministrazioni comunali hanno collegato gli sconti alla situazione familiare o anche al reddito eventualmente misurato attraverso l’Isee. L'altra problematica è quella che riguarda gli importi minimi, sotto i quali l'obbligo di pagamento decade. La questione riguarda soprattutto gli inquilini, sui quali grava una quota di Tasi compresa fra il 10 e il 30%, e i proprietari di abitazioni principali medio-piccole in Comuni che prevedono detrazioni.

La soglia indicata dalla legge è di 12 euro ma i Comuni possono stabilire una soglia inferiore. E molti lo hanno fatto per non perdere anche quei pochi "spiccioli" che possono racimolare. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12. Di recente inoltre è stato cancellato anche il vecchio importo (30 euro) sotto il quale non era possibile effettuare accertamenti: l'autonomia comunale è assoluta e anche questa soglia va cercata nel regolamento del tributo o nel regolamento generale delle entrate. Quanto alla riscossione, esiste un limite minimo (10 euro) quando viene effettuata a mezzo ruolo da Equitalia, ma non quando è svolta con ingiunzione dal Comune: in ogni caso, sotto certi importi qualsiasi azione non è piu' conveniente da un punto di vista economico per l'ente.

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. A partire da quest’anno i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio contributivo del 100% (50% nelle assunzioni a termine), per 12 mesi, in caso di assunzione di un soggetto fruitore di Sfl (supporto per la formazione e lavoro) o Adi (assegno d'inclusione).
Diffusa dall’Inps la consueta circolare contenente l’adeguamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali per il 2024. Ok alla rivalutazione straordinaria del 2,7% per gli assegni non superiori al trattamento minimo.
I detentori dovranno versare una percentuale oscillante tra il 10 ed il 30 del tributo complessivamente dovuto dal proprietario dell'immobile. Il Comune non può chiedere al proprietario la parte di tributo non pagata dal detentore.

Kamsin Devono pagare la Tasi non solo i proprietari ma anche i detentori cioè coloro che utilizzano un bene immobile senza esserne proprietari. È questa una delle principali differenze rispetto all'IMU. Da quest'anno sono dunque chiamati alla cassa anche i comodatari e gli inquilini. Diventa dunque essenziale per l'inquilino conoscere come dovrà adempiere all'obbligo tributario. L'importo a carico dei detentori varia tra il 10 e il 30 per cento della Tasi complessiva secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. In mancanza di indicazioni il detentore dovrà pagare il minimo del 10 per cento. Vediamo alcune

Quali sono le aliquote da utilizzare? L'aliquota deve essere individuata sulla base della posizione del proprietario il quale, di regola, pagherà la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. L'inquilino, pertanto, pur se ha stabilito nell'immobile la sua residenza dovrà prendere visione delle aliquote stabilite dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Qualora ad esempio il Comune abbia deciso l'aliquota dell'1 per mille per i locali diversi dall'abitazione principale il detentore dovrà utilizzare tale aliquota. Potrebbe anche accadere che il Comune ha applicato la Tasi solo sulle abitazioni principali lasciando l'Imu solo sulle seconde case. In tal caso dunque nè l'inquilino nè il proprietario dovranno presentarsi alla cassa alla scadenza del prossimo 16 Ottobre.

In caso di mancato adempimento dell'obbligazione tributaria il Comune può rivolgersi al proprietario? La risposta in tal caso è negativa in quanto il possessore detentore sono titolari di autonomi obbligazioni d'imposta. Ciò determina che il tributo non versato dal detentore non potrà mai essere richiesto al proprietario e viceversa.

L'altra particolarità sta nel fatto che, in caso di utilizzo dell'immobile di durata inferiore a 6 mesi, l'inquilino non sarà chiamato a pagare alcunchè: la Tasi, in questa ipotesi, dovrà essere interamente pagata dal proprietario.

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I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alle modalità di erogazione del beneficio economico di 350 euro al mese per i nuclei familiari con componenti avviabili al lavoro.
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