Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione consente alle Pa di collocare in quiescenza forzosa i dipendenti che abbiano raggiunto i 41 anni e 6 mesi di contributi e 62 anni di età. Ma l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Kamsin Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni incluse le autorita' indipendenti, possono, al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi al perfezionamento del 62° anno di età. 

E' quanto ha previsto l'articolo 1 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014) che ha dunque esteso e reso strutturale la facoltà prevista - in via temporanea sino al 31 Dicembre 2014 - dall'articolo 72 del Dl 112/2008.

Per effetto della modifica, pertanto, i dipendenti pubblici potranno, al perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata e al compimento dell'età di 62 anni, essere collocati in pensione d'ufficio dalla Pubblica Amministrazione. L'esercizio del potere unilaterale da parte dell'ente non è tuttavia discrezionale. La legge infatti lo riconduce ad una scelta motivata dalla quale emergano determinate "esigenze organizzative" dell'ente (come ad esempio la soppressione di una determinata struttura o area di attività in cui il dipendente presta servizio) nonchè ai "criteri di scelta applicati" nell'individuazione dei destinatari del collocamento a riposo d'ufficio.

La precisazione è importante in quanto, qualora la scelta non sia adeguatamente sorretta da tali motivazioni (oggettive e soggettive) il dipendente pubblico potrà impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento contestando la mancanza di uno dei requisiti di legge.

Interessate dalla misura sono tutte le amministrazioni dello Stato come individuate dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2011. Vi rientrano pertanto anche gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La legge precisa inoltre che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni. Mentre sono esclusi i magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato e i primari.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia.

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Definiti gli assetti contributivi a favore dei dipendenti delle aziende di cui all’articolo 114 del TUEL. Malattia, disoccupazione e cassa integrazione alla pari dei datori di lavoro del settore privato.
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza dopo l’estensione contenuta nella legge di bilancio 2022 in favore di tutto il personale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022. Riforma a regime dal 1° gennaio 2028.
Una norma del decreto legge Sblocca Italia concede un beneficio fiscale sino a 60 mila euro, ripartibile in otto anni, per coloro che concedono in locazione un immobile nuovo ad uso residenziale. Il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale.

Kamsin Deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. E' quanto prevede l'articolo 21 del decreto legge 133/2014 (denominato anche "Sblocca Italia") per favorire l'acquisto e la locazione delle unità immobiliari di nuova costruzione.

Si tratta questa di una novità presa in prestito dalla legge "Scellier" francese, la quale dall'inizio del 2009 consente una deduzione del 25% dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (tetto massimo di 300.000 euro, quote di nove anni). La detrazione, oltralpe, è scesa al 13% nel 2012, ma è risalita al 18% nel 2013, e tale aliquota varrà fino al 2016. Vediamo dunque quali sono i requisiti per fruire di questa agevolazione.

La deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo di 300mila euro (deduzione massima quindi pari a 60mila euro), è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo. La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.

La legge prevede che sia possibile ottenere la deduzione in tre casi: a) acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi; b) costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori;  c) acquisto o realizzazione di "ulteriori" unità immobiliari da destinare alla locazione.

Per un singolo contribuente dovrebbe inoltre essere possibile beneficiare della deduzione anche sommando i tre casi, fermo restando il limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro.

Non solo. Per fruire della deduzione l'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto; l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale; tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Come accennato la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che, come detto, il tetto alla deduzione è di 60mila euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro. La legge precisa inoltre che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese ma non precisa con esattezza quali agevolazioni fiscali sono precluse dall'utilizzo della deduzione. Ad esempio dovrà essere chiarito se il beneficio possa essere cumulato con il bonus del 36-50% previsto dalla disciplina vigente per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (per i quali, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni).

Per la fruizione del beneficio i contribuenti dovranno tuttavia attendere la pubblicazione di un decreto interministeriale Trasporti-Economia che individuerà le modalità applicative del beneficio.

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Sino a fine anno le amministrazioni pubbliche potranno sanare le omissioni contributive prescritte, cioè anteriori al 31 dicembre 2019, anche con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
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