Ciechi Civili, la pensione non reversibile viene revocata al superamento dei limiti reddituali

Bernardo Diaz Venerdì, 11 Maggio 2018
La Corte di Cassazione ribadisce il principio che la pensione non reversibile può essere erogata solo se il beneficiario si trovi in stato di bisogno.
La pensione non reversibile erogata in favore dei ciechi assoluti deve essere revocata ove il reddito del beneficiario superi il livello annualmente stabilito dalla legge. In quanto la prestazione ha natura esclusivamente assistenziale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 11174 del 9 maggio 2018 in cui i giudici hanno respinto la domanda di un invalido volta ad ottenere il ripristino della prestazione. La Corte d'Appello aveva ribaltato la sentenza del Tribunale riconoscendo il diritto dell'invalido al mantenimento della prestazione ancorchè egli avesse superato il reddito annuo previsto per la pensione di inabilita' civile (pari a 16.664,36€ per il 2018).

La corte d'Appello aveva, tuttavia, erroneamente classificato la prestazione nel novero dei trattamenti previdenziali - cioè basati sui contributi versati - ritenendo applicabile al caso di specie sia l'art. 68 della I. n 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa.

La Corte di Cassazione nell'accoglimento del ricorso presentato dall'Inps ha ricordato che la natura della pensione non reversibile in favore dei ciechi assoluti, riconosciuta dall'articolo 7 della legge 66/1962, è diversa in quanto squisitamente assistenziale e, pertanto, presuppone che il beneficiario versi in stato di bisogno economico. Ciò comporta che il mancato superamento dei limiti di reddito necessari per il godimento della pensione quale cieco civile deve sussistere nel corso del tempo. Pertanto il superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilita' civile di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971 dopo la concessione della prestazione comporta la revoca della pensione medesima.

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