La gestione del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) diventa più complessa per le imprese italiane. La riforma della previdenza integrativa prevista dalla Manovra 2026 si affianca a quella già esistente con il risultato che l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps può scattare in due occasioni.
Il primo, in vigore dal 2007, fotografa la situazione dimensionale dell’impresa al momento della sua costituzione: se raggiunge la soglia di 50 dipendenti l’obbligo scatta dal mese di inizio attività; il secondo, in vigore dal 2026, fotografa la situazione dimensionale nell’anno precedente: se l’impresa ha raggiunto la soglia di 60 dipendenti (50 negli anni 2028-2031; 40 dal 2032) l’obbligo scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 12/2026 nella quale fornisce i chiarimenti sulla novella introdotta dalla Manovra 2026.
La doppia verifica
Il sistema si muove ora su due binari paralleli, a seconda della "storia" dell'azienda:
- Aziende di nuova costituzione. Resta valida la normativa previgente. Se l'impresa ha raggiunto una media di 50 addetti nell’anno della costituzione, è obbligata a versare il Tfr all'Inps retroattivamente, calcolandolo dall'inizio dell'attività.
- Aziende già attive al 2024. Si applica il nuovo criterio della Manovra. Dal 1° gennaio 2026 l'obbligo scatta se la media dei dipendenti nell'anno solare precedente (es. 2025) ha raggiunto quota 60 addetti. La soglia, come anticipato, viene ridotta a 50 negli anni 2028-2031 e a 40 dal 2032. In questo caso, il versamento riguarda le quote maturate a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di raggiungimento della soglia dimensionale.
La verifica del requisito occupazionale deve essere ripetuta ogni anno per le aziende che non sono ancora soggette all'obbligo. Se, ad esempio, un'azienda non raggiunge i 60 dipendenti nel 2025, dovrà rifare il calcolo nel 2027 sulla base della media del 2026. Eventuali riduzioni del numero degli addetti intervenute successivamente non faranno venire meno l’obbligo di versamento.
Pertanto, spiega l’Inps, il datore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale pari a 50 dipendenti, nonostante si trovi nel suo primo anno di attività, è obbligato al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria, in quanto il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività fa nascere l’obbligo di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Invece se l’azienda era stata costituita prima del 2025 e non era ancora soggetta all’obbligo (perché nell’anno di costituzione non aveva integrato la media dei 50 dipendenti) e nel 2025 ha raggiunto o superato la media di 60 dipendenti l’obbligo di versamento scatterà dal 1° gennaio 2026 per effetto della nuova normativa.
Soglia Dimensionale
La nuova soglia si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. In particolare devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Scadenze e versamenti pregressi
L'Inps ha stabilito una finestra temporale per mettersi in regola. Sebbene l'obbligo decorra formalmente da gennaio 2026, i datori di lavoro hanno tempo fino al 16 maggio 2026 per regolarizzare i versamenti delle quote arretrate senza sanzioni.
- Le nuove aziende (2025) con 50 addetti verseranno quanto maturato dall'apertura.
- Le aziende già attive nel 2025 (inizio attività sino al 2024) con 60 addetti nel 2025 verseranno le quote maturate dal 1° gennaio 2026.
Documenti: Circolare Inps 12/2026













