Pensioni, L'assegno di incollocabilita' sarà erogato sino a 67 anni

Venerdì, 09 Gennaio 2026
I chiarimenti in una circolare dell’Istituto assicuratore. Dal 2026 la prestazione prevista a favore degli invalidi che non possono tornare al lavoro sarà riconosciuta anche dopo i 65 anni del beneficiario.

L’assegno d’incollocabilità non si interromperà più al compimento dei 65 anni, ma accompagnerà i beneficiari fino all’età pensionabile. È una delle principali novità introdotte dal Decreto Sicurezza (dl n. 159/2025, convertito in legge), che dal 1° gennaio 2026 estende la durata della prestazione Inail fino ai 67 anni, soglia attuale per l’accesso alla pensione, destinata peraltro ad aumentare in futuro in base alla speranza di vita.

Il chiarimento arriva dalla circolare Inail n. 55/2025, che illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione della nuova disciplina e specifica come gli effetti della riforma riguarderanno anche coloro che hanno già superato i 65 anni e che, proprio per questo motivo, avevano perso il diritto all’assegno.

Cos’è l’assegno d’incollocabilità

L’assegno d’incollocabilità è una prestazione economica, soggetta a rivalutazione periodica, riconosciuta agli invalidi del lavoro che non possono essere avviati al lavoro attraverso il meccanismo dell’assunzione obbligatoria. La funzione dell’assegno è infatti sostitutiva dell’inserimento lavorativo, nei casi in cui la perdita della capacità lavorativa o la natura stessa dell’invalidità rendano impossibile il cosiddetto “collocamento”.

La prestazione viene erogata dall’Inail su domanda dell’interessato, a condizione che siano rispettati specifici requisiti sanitari e amministrativi.

I requisiti attualmente previsti

Per conseguire il beneficio occorre risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. E per tali conseguenze i soggetti non devono più risultare in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999).

L’intervento del Decreto Sicurezza

Fino ad oggi il compimento dei 65 anni comportava automaticamente la cessazione dell’assegno, poiché tale età coincideva, in passato, con il requisito per il pensionamento. L’articolo 9 del dl n. 159/2025 supera questo automatismo, adeguando il limite anagrafico dell’assegno d’incollocabilità all’effettiva età pensionabile. In termini concreti, dal 1° gennaio 2026 la prestazione potrà essere percepita fino ai 67 anni. Dal 1° luglio 2025 l’importo è pari a 308,23 euro ed è completamente esente dall’Irpef.

Non solo: eventuali futuri innalzamenti dell’età pensionabile si rifletteranno automaticamente anche sulla durata dell’assegno, evitando nuovi disallineamenti tra sistema previdenziale e tutela Inail. Ciò significa che dal 1° gennaio 2027 l’assegno potrà essere corrisposto sino all’età di 67 anni ed un mese (67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028). 

Gli effetti pratici della riforma

Secondo quanto precisato dall’Inail, la nuova disciplina coinvolgerà tre diverse categorie di lavoratori:

  • Chi già percepisce l’assegno e compie 65 anni dal 1° gennaio 2026 in poi: in questo caso, l’erogazione non verrà interrotta. L’Inail provvederà d’ufficio a mantenere il pagamento fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
  • Chi ha compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e ha perso il diritto all’assegno: questi soggetti potranno tornare a beneficiare della prestazione, ma dovranno presentare una nuova domanda. Le sedi Inail informeranno gli interessati; il diritto, in ogni caso, decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
  • Chi non ha mai presentato domanda pur avendone i requisiti: anche per loro resta necessario l’invio dell’istanza, con decorrenza dell’assegno dal mese successivo alla richiesta.
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