Contributi, Più conveniente fare pace con l’Inps

Giovedì, 02 Aprile 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’approvazione del decreto fiscale (dl n. 38/2026). L’obiettivo: favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro.

Più vantaggioso per i datori di lavoro fare pace con l’Inps e versare i contributi previdenziali. A partire dalle domande di rateazione per i contributi presentate dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse scende, infatti, dall’8,15% al 4,15%. Nulla cambia, invece, per le domande già presentate. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 39/2026.

La novità discende dall’articolo 14 del cd. decreto fiscale (dl n. 38/2026) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27 marzo che riduce da 6 a 2 punti a partire dal 28 marzo (data di entrata in vigore del dl) la maggiorazione che si aggiunge al Tur, il Tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Bce, pari al 2,15% a partire dall’11 giugno 2025.

La relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge spiega che la norma punta a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze. La relazione stima in 4 milioni di euro per il 2026 (destinati a salire a 12,2 nel 2027 e a 16,2 a regime dal 2028) gli oneri della diminuzione di 4 punti percentuali del tasso di interesse.

La riduzione

Pertanto, spiega l’Inps, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili delle domande di rateazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2026 è pari al 4,15%. Resta, invece, pari all’8,15% per i piani di ammortamento già emessi e notificati ai contribuenti.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

Documenti: Circolare Inps 39/2026

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