Debiti Inps dilazionabili sino a 60 mesi

Giovedì, 21 Maggio 2026
Chiarimento Inps dopo le modifiche apportate dalla legge n. 203/2024 in materia di debiti contributivi. Sino a tre anni per pagare i debiti sino a 500mila euro; 5 anni per quelli superiori.

L'INPS ridisegna le regole per la regolarizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. In attuazione della Legge n. 203/2024 (Disposizioni in materia di lavoro) e del successivo Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha adottato il nuovo Regolamento di disciplina delle dilazioni (Deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026) con la Circolare n. 60/2026.

Il provvedimento abroga la precedente disciplina del 2012/2013 con l'obiettivo di semplificare le procedure, favorire il rientro in bonis dei contribuenti e garantire la contestualità della riscossione. Le nuove regole si applicano a tutte le domande presentate a partire dalla pubblicazione della nuova circolare esplicativa.

I nuovi piani di ammortamento: fino a 60 rate

La nuova disciplina differenzia i piani di rateazione in base all'entità del debito complessivo (contributi e sanzioni civili) non ancora affidato agli agenti della riscossione:

  • Fino a 500.000 euro: la dilazione può essere concessa per un massimo di 36 rate mensili.
  • Oltre i 500.001 euro: il piano può estendersi fino a un massimo di 60 rate mensili.

In entrambi i casi, l'accesso al beneficio è subordinato alla dichiarazione da parte del contribuente di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, causata da carenze di liquidità periodiche o da situazioni contingenti ed eccezionali (es. crisi aziendali, ristrutturazioni con CIGS, crediti non riscossi da committenti o fatti dolosi di terzi).

I debiti che possono formare oggetto di dilazione sono i seguenti:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);
  • mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);
  • comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
  • comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

Come detto il nuovo meccanismo di flessibilità riguarda le domande di dilazione presentate dal 21 maggio 2026 (data di pubblicazione della Circolare). Sono ammessi, tuttavia, anche i contribuenti che hanno presentato una domanda a partire dal 12 gennaio 2025 il cui piano sia ancora in corso. In tal caso i debitori possono richiedere la rideterminazione del numero di rate. L'istanza va trasmessa tassativamente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente (funzione Comunicazione Bidirezionale, Oggetto: "Recupero del Credito" -> "Dilazioni Amministrative"). Il via libera è subordinato al regolare pagamento delle rate pregresse e della contribuzione corrente.

La "Seconda Dilazione"

Tra le novità della nuova disciplina l’Inps spiega che è possibile accedere anche ad un secondo piano di ammortamento in costanza di un primo piano già attivo, per coprire debiti emersi successivamente o per la contribuzione corrente maturata nelle more. La seconda dilazione è concessa nel rispetto degli importi e del numero di rate già concordate nel primo piano e a condizione che nei sei mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca da parte di alcuna gestione INPS.

In ogni caso non si possono avere più di due dilazioni attive contemporaneamente; per accedere a un eventuale terzo piano, sarà necessario estinguere anticipatamente una delle due dilazioni in essere.

Domanda e Tempi

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve comprendere l'intera esposizione debitoria consolidata verso tutte le Gestioni INPS, sfruttando le risultanze della procedura "Ve.R.A." (Verifica Regolarità Aziendale).

I tempi di gestione sono stati rimodulati per favorire le adesioni:

  • 10 giorni di calendario: tempo a disposizione dell'INPS per l'istruttoria e il consolidamento dell'estratto debitorio.
  • 20 giorni di calendario complessivi: termine entro cui deve concludersi il procedimento con l'adozione del provvedimento (accoglimento o reiezione).

L'attivazione della dilazione avviene per comportamento concludente: il contribuente deve pagare la prima rata entro 10 giorni dall'emissione del piano di ammortamento.

Il pagamento integrale della prima rata è la condizione essenziale per ottenere il DURC regolare. Di contro, il mancato o parziale versamento della prima rata determina l'annullamento immediato della domanda e l'impossibilità di rateizzare nuovamente quel medesimo debito, facendo scattare il recupero coattivo tramite Avviso di Addebito.

Crisi d'impresa e contenziosi

Il regolamento si adegua esplicitamente al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019): l'accesso a una procedura di regolazione della crisi determina la decadenza automatica dalle dilazioni in corso, e i crediti residui confluiscono nella procedura stessa. Tuttavia, in caso di accordi di ristrutturazione, piani omologati o concordati in continuità aziendale, l'Inps potrà concedere nuove dilazioni per i soli debiti maturati successivamente al decreto di omologazione.

Infine, sul piano dei diritti di difesa, il contribuente ha la facoltà di escludere dalla domanda di rateazione i crediti formalmente oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria, che seguiranno il loro iter naturale di giudizio.

Documenti: Circolare Inps 60/2026

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