L’esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i loro familiari non è più limitata alla sola "pensione privilegiata" legata all'evento che ha conferito lo status, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 51/2026 in cui spiega che a decorrere dall’anno d’imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati saranno posti in pagamento senza il prelievo fiscale. Per gli anni d’imposta anteriori, invece, l’interessato dovrà presentare apposita istanza di rimborso direttamente all’AdE.
Le vittime del Dovere
La normativa qualifica come «vittime del dovere» i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:
- Contrasto alla criminalità;
- Servizi di ordine pubblico;
- Vigilanza a infrastrutture critiche;
- Operazioni di soccorso;
- Azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all'estero).
Il comma 563 dell’articolo 1 della legge 266/2005 ha, inoltre, aggiunto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
L’esenzione Irpef
L’accertamento dello status di «vittima del dovere» comporta ulteriori benefici rispetto a quelli derivanti dal semplice accertamento della causa di servizio (es. pensione privilegiata). Tra questi l’esenzione Irpef 1° gennaio 2016 già riconosciuta dalla legge n. 206/2004 originariamente solo a favore delle «vittime del terrorismo».
Finora l’INPS, basandosi su un’interpretazione restrittiva, applicava l’esenzione fiscale esclusivamente ai trattamenti pensionistici direttamente correlati all’evento che aveva dato luogo allo status di "vittima del dovere" o "soggetto equiparato". Il beneficio, sostanzialmente, riguardava solo la pensione privilegiata che era scaturita dall’evento lesivo o dal decesso con esclusione, pertanto, di eventuali ulteriori trattamenti pensionistici cui l’interessato avrebbe avuto diritto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 e la precedente sentenza n. 15121/2024, ha smontato questa prassi. Secondo gli ermellini, la legge non prevede alcun nesso di correlazione necessario: l'esenzione deve riguardare il trattamento pensionistico "in quanto tale". La ratio della norma è infatti quella di fornire un sostegno economico e morale adeguato a chi ha subito danni permanenti o ha perso un proprio caro in servizio. Il nuovo orientamento, peraltro, interessa anche le vittime del terrorismo: l’esenzione riguarda la generalità dei trattamenti pensionistici conseguiti e non solo il trattamento pensionistico conseguito con l’aumento figurativo previsto dalla legge n. 206/2004.
Cosa cambia dal 2026
In recepimento di queste sentenze e della risoluzione n. 68 dell'Agenzia delle Entrate, l'INPS spiega che, a partire dall'anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni presso assicurazioni obbligatorie erogati a:
- Vittime del dovere;
- Soggetti equiparati;
- Familiari superstiti;
saranno esentati dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali. Ciò significa, ad esempio, che saranno sgravati dall’Irpef anche eventuali trattamenti erogati in regime di cumulo o totalizzazione o trattamenti aggiuntivi rispetto alla pensione privilegiata erogati dalle gestioni private (es. FPLD, gestione commercianti, artigiani, gestione separata dell’Inps, casse professionali).
Per l'anno in corso (2026), l'Istituto agirà come sostituto d'imposta applicando l'esenzione dal primo rateo utile e provvedendo al rimborso delle ritenute già effettuate a partire da gennaio 2026. In merito l’Inps si riserva di fornire istruzioni operative di dettaglio — relative alle modalità di presentazione delle domande di esenzione sia per le nuove pensioni che per quelle già in essere — con un successivo messaggio tecnico.
Per il passato
Per chi ha pagato le tasse sulle pensioni negli anni precedenti al 2026 pur avendo diritto all'esenzione totale secondo i nuovi criteri, la strada è quella del rimborso diretto. Gli interessati dovranno presentare istanza all’Agenzia delle Entrate seguendo le procedure ordinarie.
Documenti: Circolare Inps 51/2026













