Fondo Garanzia TFR, La cancellazione dal registro delle imprese impone l'escussione del patrimonio dei soci

Bernardo Diaz Venerdì, 25 Ottobre 2019
I chiarimenti in un documento Inps interessano i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale. Se la società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica del decreto ingiuntivo occorre la preventiva escussione del patrimonio dei soci.
Per la domanda di intervento del Fondo di Garanzia TFR nel caso di fallimento di un datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale è sufficiente una copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione da parte dell'Inps.Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3854/2019 pubblicato ieri ad integrazione delle indicazioni fornite nel messaggio 2084/2016.

Secondo la consolidata giurisprudenza di merito, infatti, per l’esercizio dell’azione di surroga nei diritti del lavoratore da parte dell'Inps non è necessaria la produzione dell’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. L'Inps spiega, pertanto, che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia è sufficiente presentare una copia conforme al titolo esecutivo originale attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale. Il predetto documento può essere allegato alla domanda telematica.

La preventiva escussione del patrimonio dei soci

Nel documento l'Inps precisa inoltre che non potranno essere accolte positivamente le domande di intervento del fondo di garanzia fondate su decreti ingiuntivi il cui ricorso sia stato notificato dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese. In tale ipotesi, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'Istituto dovrà accertarsi che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci. Questi ultimi, infatti, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.

A tal riguardo, inoltre, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese per il positivo accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia il lavoratore dovrà preventivamente tentato l’esecuzione forzata: 1) nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo (come previsto dall’art. 2312, comma 2, c.c.); 2) nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice (come previsto dall’art. 2324 c.c.).

Nell’ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore stesso si fanno carico dei debiti, sarà necessaria la loro preventiva escussione. Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento  della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.

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Documenti: Messaggio inps 3854/2019

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