Sarà l’Inps a rimborsare ai datori di lavoro le quote di TFR maturate durante la fruizione dei contratti di solidarietà con CIGS dei dipendenti con la qualifica di giornalisti ove il recupero non si sia realizzato entro il 30 giugno 2022 presso l’Inpgi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1348/2025 in cui spiega che, come per la generalità dei datori di lavoro, la ripetizione potrà avvenire tramite conguaglio sui flussi Uniemens.
Rimborso Quote TFR
I chiarimenti riguardano il diritto previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 148/2015 per il datore di lavoro di ottenere il rimborso delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa durante i periodi di concessione della CIGS a seguito della stipula del contratto di solidarietà. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di incentivazione al ricorso della solidarietà difensiva. A tal fine la legge prevede che il diritto al rimborso non sussiste in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo intervenuto entro 90 giorni dalla cessazione della CIGS oppure entro 90 giorni dalla concessione di una ulteriore CIGS concessa entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
La disciplina, quindi, non impone un termine a decorrere dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza. Vi è solo un termine sospensivo consistente nel decorso del termine di 90 giorni entro cui non deve essersi realizzato un licenziamento per motivi oggettivi o un licenziamento collettivo. Decorso questo termine il datore può procedere al recupero delle quote di TFR sulla retribuzione persa entro il limite della prescrizione decennale.
Editoria
Con specifico riguardo al settore dell’editoria l’Inps spiega che il diritto alla ripetizione interessa anche le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS dai lavoratori assunti con qualifica di giornalisti secondo la disciplina INPGI alla data del 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 4 del D.I. n. 100495 del 2017. Dal 1° luglio 2022, si ricorda, la gestione sostitutiva INPGI è stata assorbita dall’Inps.
La disposizione da ultimo richiamata prevede, tra le causali in presenza delle quali le imprese editoriali possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, il contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, dunque, anche alla disciplina che pone le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro a carico della gestione di afferenza.
In definitiva l’Inps conferma che il diritto delle imprese al recupero delle quote di TFR maturate dai dipendenti con qualifica di giornalisti che abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà sussiste anche per i periodi temporali per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Il recupero, spiega l’Inps, si effettua come per la generalità dei datori di lavoro tramite conguaglio da esporre sulla denuncia Uniemens utilizzando il codice “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex art. 21, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015”.