Fondo Spettacolo, Estesi gli obblighi assicurativi dal 1° luglio 2021

Bernardo Diaz Mercoledì, 20 Ottobre 2021
Anche l'attività di insegnamento/formazione retribuita e quella promozionale va assicurata nel FPLS. I chiarimenti in un documento INPS dopo l'entrata in vigore del dl n. 73/2021 contenente la riforma della previdenza dello spettacolo.

Maggiore continuità nell'iscrizione al Fondo di Previdenza dello Spettacolo per le categorie professionali già iscritte che prestino attività di insegnamento/formazione retribuita o attività promozionale. Se queste attività sono svolte nei confronti di determinati soggetti, dal 1° luglio 2021 l'obbligo di assicurazione continua a dover essere assolto presso il FPLS.

Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 155/2021 in cui precisa i contorni applicativi della novella introdotta dall'articolo 66, co. 17 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 concedendo ai datori di lavoro/committenti sino a gennaio 2022 per la regolarizzazione dei periodi pregressi a decorrere dal 1° luglio 2021.

Nuovi obblighi

A decorrere dal 1° luglio 2021 l'obbligo assicurativo al Fondo Previdenziale dello Spettacolo viene esteso per i soggetti già iscritti al Fondo (appartenenti cioè ad una delle categorie professionali di cui all'articolo 3, comma 1, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947) non solo (come previsto sino ad oggi) per le attività riconducibili in via generale a quelle tipiche del settore dello spettacolo (attività artistiche, ricreative o culturali) ma anche per l'attività di insegnamento/formazione retribuita o promozionale se svolte nei confronti di determinati soggetti datoriali. In particolare si tratta delle:

  1. attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
  2. attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

In queste ipotesi il dl n. 73/2021 garantisce, in sostanza, la continuità di iscrizione al FPLS ancorché l'attività svolta non rientri tra quelle dello spettacolo esentando, peraltro, le aziende dalla richiesta del certificato di agibilità.

Attività di insegnamento o formazione

Per quanto riguarda la lettera a) l'INPS spiega che ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, è necessario che l’attività di insegnamento e formazione abbia ad oggetto le medesime discipline (ovvero abbia ad oggetto le medesime attività) per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto al FPLS e, in ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata.

Ad esempio, l'attore che svolga corsi di formazione sulla regia, la recitazione, la scenografia eccetera; il ballerino che svolga corsi di formazione sul ballo, sulla coreografia, sulla musica, eccetera, restano iscritti al FPLS anche per tali attività. L'obbligo non scatta, naturalmente, se l'attività di insegnamento o formazione riguardi altri settori non connessi allo spettacolo (es. natura scientifica, economica eccetera).

Discorso simile per le categorie “generiche” quali truccatori, maestranze e tecnici, per i quali l’iscrizione al FPLS derivi dallo svolgimento di prestazioni direttamente connesse con la realizzazione e la produzione di spettacolo. Qui, tuttavia, l’obbligo insorge ogni qualvolta essi siano chiamati a svolgere attività di insegnamento e formazione corrispondente alla qualifica professionale rivestita in ragione dell’attinenza dell’attività all’ambito dello spettacolo. Ad esempio il truccatore che tiene corsi di formazione sul trucco, professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo.

Ulteriore elemento necessario è che le attività di insegnamento o di formazione retribuite siano svolte nei confronti di soggetti determinati, quali le pubbliche Amministrazioni o enti accreditati presso le medesime. Tali sono, spiega l'INPS, «tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione».

L'obbligo si configura, peraltro, solo laddove tali Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con il personale in servizio, conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria (non vi rientrano, invece, gli incarichi di lavoro subordinato per i quali scatta l'iscrizione alle gestioni Ex-Inpdap). Rientrano nel perimetro della norma, inoltre, anche le attività di formazione “passiva” cioè quelle in cui il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.

Attività promozionali

L'obbligo di cui alla lettera b), spiega l'INPS, si configura in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come sopra individuato, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza e a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore/committente abbia come propria attività istituzionale l’organizzazione o la diffusione di spettacoli.

Ad esempio rientra in questa ipotesi l'attore, il cantante, il musicista o il ballerino che sia ingaggiato e remunerato per partecipare, anche senza esibirsi, a spot pubblicitari o in contesti di promozione commerciale, oppure nel caso di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, etc.

Sino ad oggi, invece, l'obbligo di assicurazione al FPLS scattava solo se l'attività prestata fosse riconducibile allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini).

Per contro, restano escluse dall'estensione le figure “generiche” (maestranze, truccatori, tecnici) per le quali resta confermato che l’obbligo contributivo si configuri solo qualora l’attività sia direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di spettacolo.

Documenti: Circolare Inps 155/2021

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