Spettacolo, Indennità di discontinuità dal 15 gennaio

Giovedì, 04 Gennaio 2024
I chiarimenti un documento dell’Inps. Gli interessati che hanno maturato i requisiti nel 2023 avranno tempo sino al 30 marzo per presentare la domanda per la nuova indennità di discontinutà.

Disco verde dell’Inps alla presentazione delle domande per l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Le richieste relative all'anno 2023 potranno essere presentate dal 15 gennaio al 30 marzo 2024, offrendo un sostegno economico a coloro che operano in un settore notoriamente caratterizzato da contratti precari e periodi di inattività.

Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 2/2024 nella quale spiega che l'indennità sarà erogata per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall'Inps nell'anno di riferimento, che per il prossimo appuntamento è il 2023. L'importo giornaliero sarà fissato al 60% della retribuzione media imponibile del 2023, con un limite massimo giornaliero di 53,95 euro.

Chi può beneficiare dell'indennità?

L’indennità è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.

Requisiti per accedere all'indennità

L’indennità è riconosciuta ai cittadini di uno stato dell'Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Occorre inoltre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Presentazione delle domande e scadenze

I beneficiari devono presentare la domanda all'Inps in via telematica entro il 30 marzo di ogni anno.  La procedura sarà disponibile dal 15 gennaio sul sito dell'Inps, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile richiedere l'indennità tramite il Contact Center multicanale.

Incompatibilità

La prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Tuttavia non è preclusa la possibilità di accedere alla Naspi qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.  

Costo del lavoro

L’Inps, infine, spiega che a partire dal 1° gennaio, i datori di lavoro e committenti dovranno versare un contributo aggiuntivo dell'1%, mentre i lavoratori contribuiranno con lo 0,5% oltre il massimale contributivo. Per i lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio sarà in vigore un contributo addizionale (Naspi) dell'1,1%. Ulteriori dettagli sugli obblighi contributivi saranno forniti dall'Inps in una successiva circolare.

Documenti: Circolare Inps n. 2/2024

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