Spettacolo, Entro il 30 aprile le domande per l’indennità di discontinuità

Sabato, 17 Gennaio 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 19 gennaio si riaprono i termini relativi alla competenza 2025 per i lavoratori precari dello spettacolo.

Un mese in più per la presentazione delle domande per l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS). Le richieste relative all'anno 2025 potranno essere presentate dal 19 gennaio al 30 aprile 2026 a pena di decadenza. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 154/2026 con il quale rende noto l'aggiornamento dell'applicativo per l'acquisizione delle istanze. 

Beneficiari

L’indennità, come noto, è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.

Requisiti

L’indennità spetta ai cittadini di uno stato dell'Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Con l’approvazione dell legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) l’Inps spiega che sono stati modificati in parte i requisiti di accesso alla prestazione. In particolare con l’anno nuovo occorre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro (prima 30.000 euro) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 51 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. A differenza dello scorso anno per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.
  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Domande al via

Per la competenza 2025 il servizio per l’acquisizione della domanda, spiega l’Inps, è disponibile dal 19 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 sul sito web dell’Istituto al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Incompatibilità

Si rammenta che la prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Tuttavia non è preclusa la possibilità di accedere alla Naspi qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

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