Indennizzi COVID-19, Niente Irpef anche su quelli deliberati dalle Casse

Valerio Damiani Giovedì, 24 Settembre 2020
Lo precisa l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto da un Ente categoriale. Se previste dai regolamenti degli enti previdenziali e finalizzate a sopperire ad uno stato di bisogno le indennità sono esenti dal prelievo fiscale.
Le indennità assistenziali straordinarie una tantum erogate dalle casse professionali a favore dei propri iscritti per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono esenti da imposizione fiscale. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 395/2020 posto da un Ente categoriale in cui illustra che il presupposto dell'esenzione fiscale risiede nella natura squisitamente assistenziale dell'indennizzo, non riconducibile ad alcuna categoria di reddito sostituito.

L'ente istante aveva chiesto lumi circa il corretto inquadramento fiscale di una indennità assistenziale straordinaria Covid-19, stabilita nell'ambito delle proprie prerogative regolamentari, riconosciuta una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall'autorità sanitaria competente, la quarantena o l'isolamento domiciliare obbligatorio. L'importo dell'indennità differenziato a seconda della gravità dell'evento è stato fissato dall'Ente nella misura pari a: 4.000€ per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva; 2.000€ per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva; 1.000€ per tutti gli iscritti liberi professionisti a cui siano stati prescritti da ASL, ATS o con Ordinanza, l'isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.

In merito alla natura di tale indennità l'Amministrazione richiama la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 in cui è stato stabilito che le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente previdenziale di appartenenza. E pertanto sono esenti dal prelievo fiscale. Secondo l'Amministrazione finanziaria tale principio può applicarsi anche per l'indennità straordinaria covid-19 a condizione che sia chiaro il carattere assistenziale della prestazione e che essa trovi il suo presupposto nello stesso Regolamento dell'Ente.

Nel caso di specie il regolamento dell'Ente previdenziale prevedeva la facoltà di erogare provvidenze straordinarie agli iscritti colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità ed in precarie condizioni economiche. E la successiva delibera dell'ente categoriale ha disposto l'erogazione dell'indennità in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall'Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito. Così che risultava evidente la natura assistenziale della prestazione, per l'appunto, erogata in misura differenziata a seconda dello stato bisogno dell'iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare). Sulla base di queste argomentazioni l'Agenzia spiega, pertanto, che questa prestazione non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito resta esente dal prelievo fiscale.

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