Pensioni, Professionisti con diritto d'opzione

Venerdì, 04 Novembre 2022
In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del lavoro che attua quanto previsto dal dl n. 80/2021. Entro il 2 dicembre 2022 i professionisti assunti dalle Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione del Pnrr dovranno scegliere se mantenere o meno l'iscrizione all'ente privato di categoria.

Entro i prossimi 30 giorni i professionisti assunti nella p.a. per l'attuazione del Pnrr dovranno scegliere se mantenere l’iscrizione alla Cassa Professionale o passare all’Inps, alla gestione ex dipendenti pubblici. Lo prevede il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre, che disciplina appunto l'«opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione». Il decreto dà attuazione al comma 7 quater del dl 80/2021, il provvedimento che ha disciplinato le assunzioni per l'attuazione del Pnrr.

Le regole

I professionisti in parola sono, infatti, inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione con iscrizione all’Inps, gestione Ex-Inpdap alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato. Tuttavia entro il 2 dicembre 2022 (cioè entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto) i professionisti già assunti dalla pubblica amministrazione dovranno comunicare alla cassa sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, sia la volontà di mantenere o meno l'iscrizione. Se il regolamento della cassa già prevede di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi relativi all'attività come dipendente, si potrà scegliere quel regime.

Iscrizione all’Inps

Nel caso in cui il professionista opti per l'iscrizione all'Inps, l'ente privato dovrà sospenderlo dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro «non è dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione». Faranno eccezione, però, i contributi obbligatori eventualmente dovuti alla Cassa privata «per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi». Al termine del lavoro per la p.a. il professionista potrà effettuare il ricongiungimento del periodo assicurativo maturato all'Inps. Ricongiunzione che sarà completamente gratuita (a differenza della regola generale).

Peraltro ove la cassa professionale non abbia ancora adottato il sistema di calcolo contributivo (es. cassa Forense) l’ente privato dovrà adottare un apposito provvedimento (da sottoporre ad approvazione ministeriale) al fine di valorizzare il montante contributivo trasferito come riserva matematica per il calcolo della relativa quota di pensione.  

Cassa Professionale

Ove il professionista decida di mantenere l’iscrizione alla Cassa l'ente non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, «tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente». Ciò comporterà l'obbligo di versamento della contribuzione soggettiva e integrativa minima, se previsto dal relativo ordinamento. Sarà dovuta anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente privato, ma non la contribuzione di maternità «in quanto la relativa copertura è assicurata dall'Inps gestione separata». Il professionista, comunque, non potrà ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'Inps e dalla cassa e, all'atto della richiesta, dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione.

Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 2 Settembre 2022

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati