Lavoro Occasionale, Comunicazioni obbligatorie per via telematica

Venerdì, 25 Marzo 2022
Il nuovo servizio per i lavoratori autonomi occasionali sarà disponibile dalle ore 10:00 sul sito «servizi lavoro» (cliclavoro) del ministero del lavoro, accessibile con SPID e CIE. I chiarimenti in un comunicato stampa del dicastero.

Dal 28 marzo la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali andrà fatta online. La nuova applicazione online sarà resa disponibile dalle ore 10:00 sul sito «servizi lavoro» (cliclavoro) del ministero del lavoro, accessibile con SPID e CIE. Lo rende noto il Ministero del Lavoro in un comunicato stampa. Idem per le invio delle «CO d'urgenza» finora trasmesse via fax.

Lavoro autonomo occasionale

Riguardano le coordinate del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 13 del dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 finalizzato ad «attività di monitoraggio e contrasto di forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nell'art. 2222 del codice civile. Dal 21 dicembre 2021, come già spiegato dall'Inl nella nota n . 29/2022, i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a comunicare preventivamente all'ispettorato nazionale del lavoro l'attivazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L'obbligo non scatta, invece, le co.co.co., peraltro già oggetto di «CO»; i rapporti occasionali (ex voucher); le professioni intellettuali (però interessa l'eventuale professionista che svolga attività non corrispondenti a quelle esercitate in regime IVA); i rider che svolgono attività di lavoro autonomo.

In attesa che il ministero del lavoro aggiornasse gli applicativi in uso sino ad oggi la «CO» è stata fatta con l'invio di ua 'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, non pec, di ciascun ispettorato. Dal 28 marzo alle ore 10 il Ministero spiega che sarà rilasciata la nuova applicazione sul sito internet dedicato ai «Servizi Lavoro» (cliclavoro), accessibile per i datori di lavoro e per i soggetti abilitati con SPID e CIE. Si rammenta che per l'omessa o ritardata «CO» è prevista una sanzione in misura variabile da 500 a 2.500 euro per lavoratore, senza possibilità di diffida.

La «CO» in caso di urgenza

Il decreto n. 220/2022 pubblicato ieri nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro modifica, infine, le modalità di trasmissione delle «CO d'urgenza». Si tratta cioè di quei casi in cui l'assunzione avviene per evitare danni alle persone e gli impianti e nei casi in cui sussistono motivate esigenze produttive, tecniche e organizzative che non consentono di prorogare l'impiego dei lavoratori.

L'articolo 5, co. 4 del Dm 30 ottobre 2007 prevede che, in tali casi, la comunicazione sia eseguita in due tempi: il giorno antecedente l'inizio del rapporto, in forma sintetica, con il modello «Unificato URG»; entro i cinque giorni successivi, in versione completa. Finora la trasmissione è avvenuta tramite fax a differenza della «CO» ordinaria che avviene con il «servizio informatico CO», accessibile con credenziali SPID o CIE. Ebbene siccome questa procedura non consente l'accesso con SPID, il decreto n. 220/2022 la sostituisce con quella telematica.

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